Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Settembre 2003
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: TASSAZIONE DELLE POLIZZE PROFESSIONALI
L´agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 178/E del 9 settembre 2003 ha chiarito i criteri di tassazione della polizza assicurativa che garantisce la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori ed i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da terzi lesi da atti compiuti dai soggetti dianzi richiamati nell´esercizio dei loro incarichi e funzioni. Il criterio dell´onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente può subire delle deroghe in caso di somme che non costituiscono arricchimento del lavoratore e se le erogazioni sono effettuate nell´esclusivo interesse del datore di lavoro. Confermando quanto già affermato nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 e nella circolare n. 55/E del 4 marzo 1999, l´Agenzia delle Entrate conclude che non costituiscono benefici in natura per il lavoratore e non concorrono, quindi, alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i soggetti beneficiari i premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori od i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti nell´esercizio dei loro incarichi e funzioni. Naturalmente non rientrano in ciò gli atti dolosi o fraudolenti e profitti e vantaggi personali ottenuti dagli assicurati o compensi ricevuti, cui non avevano diritto.