Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Settembre 2003
 
   
  NON E´ LECITO L´USO DEL FAX PER PUBBLICITÀ NON RICHIESTA

 
   
  L´autorità per la Privacy ha confermato che non è lecito inviare pubblicità tramite fax, effettuare ricerche di mercato o vendite dirette od altre operazioni di comunicazione commerciale, senza aver prima acquisito il consenso espresso dell´abbonato destinatario. Tale comportamento viola la legge, lede i diritti del destinatario (persona fisica, società, amministrazione) - e può dare adito ad una denuncia all´autorità giudiziaria. Il consenso dell´interessato a ricevere comunicazioni commerciali deve essere sempre acquisito, anche se il numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico. La questione è stata sollevata da un avvocato che, con un ricorso presentato all´Autorità, aveva contestato l´invio da parte di una società di materiale pubblicitario non richiesto al numero di fax del suo studio. Il professionista, infastidito dalla comunicazione commerciale indesiderata, si era rivolto anzitutto alla società che gli aveva inviato la proposta, ai sensi della disciplina sulla privacy, opponendosi all´ulteriore utilizzazione dei propri dati personali e chiedendo di conoscere, tra l´altro, la loro origine e il nominativo dell´eventuale responsabile del trattamento. Insoddisfatto della risposta ricevuta aveva ribadito le richieste presentando ricorso al Garante. La società, a giustificazione del suo operato, dichiarava di aver reperito il numero di fax da un sito internet che permette di visualizzare gli elenchi degli avvocati di una determinata area geografica e di averlo usato per pubblicizzare la propria attività commerciale, ritenendo di poterlo utilizzare liberamente, senza il consenso dell´interessato, perché a suo avviso proveniente da elenchi accessibili a chiunque. Il Garante, riconoscendo la fondatezza delle richieste del professionista, aveva disposto che la società si attenesse all´art. 10 del Decreto legislativo n. 171/98 (ora art. 130 del Codice sulla privacy), che disciplina l´uso del fax in caso di comunicazioni commerciali, secondo la quale non si può prescindere dall´acquisire il consenso dell´abbonato. Il Garante ha constatato la violazione, ma, alla luce delle particolari circostanze accertate nel corso del procedimento, ha ritenuto che non ricorressero nel caso concreto i presupposti per la denuncia di reato. La società ha anche assicurato di interrompere l´indebito utilizzo del numero di fax ed ha soddisfatto, anche se in ritardo, le richieste del professionista. Per quanto sopra l´Autorità ha dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso e ha addebitato parte delle spese del procedimento alla società.  
   
 

<<BACK