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Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Settembre 2003
 
   
  SMS PUBBLICITARI SOLO CON IL CONSENSO DEL DESTINATARIO

 
   
  Nella News letter n. 181 del 1- 7 settembre 2003 il Garante della Privacy ha affermato che anche gli sms pubblicitari possono essere inviati solo con il consenso del destinatario, dettando così regole specifiche per fornitori di servizi telefonici e imprese private È illecito inviare sms pubblicitari senza aver prima acquisito il consenso libero ed informato dell’abbonato. L’espediente adottato da alcuni fornitori di servizi telefonici di subordinare la stipula del contratto o l’attivazione della carta prepagata alla prestazione del consenso a ricevere messaggi pubblicitari, o quello di inserire tra gli obblighi contrattuali una dichiarazione standard di “impegno” all’invio di sms commerciali è illecito. Il gestore non può “nascondere” comunicazioni commerciali dietro fittizi “messaggi di servizio” alla propria utenza e deve acquisire in ogni caso il consenso libero del destinatario, sia se pubblicizza un servizio “altrui”, sia se promuove un servizio della propria società. Queste le principali novità in materia di invio di sms pubblicitari contenute in un provvedimento generale adottato dal Garante per la protezione dei dati personali di recente adozione ed al cui rispetto sono stati richiamati sia gestori telefonici, sia imprese che intendono utilizzare questo mezzo di comunicazione commerciale. Con questo provvedimento l’Autorità Garante ha indicato specifiche regole per disciplinare un fenomeno che ha subito di recente una notevole espansione, vista la particolare rapidità ed efficacia con cui l’invio di sms permette di comunicare in tempo reale con un numero elevato di interessati, ovunque si trovino, ma con modalità che però possono risultare particolarmente invasive, specie in alcuni casi come la ricezione del messaggio in orari notturni. L’uso degli sms richiede dunque, particolari cautele, impiegando una serie di dati personali tra cui il numero di telefono cellulare che è spesso strettamente privato. Il principio del consenso informato opera anche nel caso in cui gli sms pubblicitari siano inviati da soggetti diversi dai fornitori di servizi di telefonia mobile. Può trattarsi in particolare di fornitori di servizi in Internet (ad es. Gestori di siti web che offrano la possibilità di disporre “gratuitamente” di una casella di posta elettronica), come pure di altri soggetti operanti in diversi campi. Anche in questi casi i titolari del trattamento che intendono inviare sms pubblicitari possono farlo solo dopo aver raccolto una chiara e specifica manifestazione di volontà dei destinatari. Ciò vale anche nel caso in cui i privati operino su richiesta di una pubblica amministrazione per divulgare messaggi ritenuti di pubblico interesse (già in provvedimento del Garante sugli sms istituzionali). Se poi gli sms sono inviati da organismi politici o da terzi a destinatari selezionati in base alla loro adesione a determinate idee o formazioni politiche, oltre al consenso necessariamente scritto degli interessati occorre verificare che il trattamento dei dati personali sia altresì conforme alle autorizzazioni “generali” dal Garante in materia di dati sensibili. L’intervento di carattere generale del Garante si è reso necessario a seguito di ulteriori, e numerosi, reclami e segnalazioni di abbonati a servizi di telefonia mobile e detentori di carte telefoniche (compresi enti, associazioni e persone giuridiche) che si sono rivolti all’Autorità contestando l’invio illecito di sms promozionali, pubblicitari, di informazione commerciale o di vendita diretta da parte di privati e da parte degli stessi fornitori di servizi di telefonia.  
   
 

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