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Notiziario Marketpress di Mercoledì 01 Ottobre 2003
 
   
  ENTRANO IN VIGORE OGGI LE NUOVE NORME EUROPEE SUI PREZZI DELLE AUTOMOBILI E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA

 
   
  Bruxelles, 1 ottobre 2003 - Oggi diventerà applicabile gran parte delle nuove norme Ue sulla distribuzione degli autoveicoli, entrate in vigore il 1° ottobre 2002. Il 1° ottobre 2003 termina il periodo transitorio per tutti i contratti giunti a scadenza dopo il 1° ottobre 2002. Dopo un ulteriore periodo transitorio, il 1° ottobre 2005 verrà abolita la cosiddetta “clausola di ubicazione”, rendendo finalmente pienamente efficaci le nuove norme. Queste ultime, che entrano in vigore il 1° ottobre 2003, aprono al via a nuove tecniche di distribuzione, come le vendite via Internet e le vendite multimarca con un aumento della concorrenza fra canali di vendita al dettaglio diversi. Le nuove norme eliminano anche le ultime barriere agli acquisti transfrontalieri e consentono ai concessionari di diffondere messaggi pubblicitari o mail shot in tutto il mercato unico. I proprietari di veicoli avranno una scelta più ampia per quanto riguarda i fornitori di servizi post-vendita che sia tramite officine di riparazione autorizzate o indipendenti. Non si può vietare alle officine di fornire assistenza a varie marche e sono sollevate dall´obbligo di esercitare anche un´attività di concessionario. Alla vigilia della fine del periodo transitorio per le nuove norme applicabili alla distribuzione degli autoveicoli, il commissario per la concorrenza Mario Monti ha dichiarato: "Una maggiore concorrenza nella distribuzione degli autoveicoli fa abbassare i prezzi. Con l´eliminazione degli ultimi ostacoli agli acquisti transfrontalieri di veicoli, i consumatori potranno finalmente sfruttare tutto il potenziale del mercato unico in questo settore. A partire da oggi, ci saranno anche nuove possibilità quanto alla fornitura esclusivamente di servizi post-vendita e prevedo che i nuovi fornitori di questi servizi eserciteranno una pressione verso il prezzo sui loro prezzi elevati.” Le nuove norme coprono la vendita e i servizi di assistenza post-vendita di tutti gli autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali leggeri, autocarri e autobus). Le nuove norme consentono ai produttori di automobili di scegliere fra la distribuzione esclusiva - ad ogni concessionario autorizzato viene assegnato un territorio di vendita - e la distribuzione selettiva - i concessionari sono selezionati in base a una serie di criteri oggettivi ma non viene a assegnato loro un territorio di vendita1. Quasi tutti i produttori hanno scelto la distribuzione selettiva in tutto il mercato unico. Le principali novità introdotte dalle nuove norme Le principali novità che entreranno in vigore il 1° ottobre 2003 sono le seguenti: vendita multimarca; officine di riparazione che forniscono solo servizi post-vendita; officine di riparazione indipendenti, non affiliate a una marca particolare; norme meno restrittive sull´utilizzo dei pezzi di ricambio e (5) maggiori possibilità per i concessionari di vendere ad acquirenti stranieri. Oltre a ciò, dal 1° ottobre 2005, i concessionari avranno anche la possibilità di aprire punti di vendita o di consegna in Stati membri diversi dal loro. Attività di vendite multimarca A partire dal 1° ottobre 2003 i concessionari potranno vendere più di una marca nello stesso salone. Questa “attività di vendite multimarca” rafforza la loro indipendenza commerciale nei confronti dei fornitori e consente ai concessionari in zone scarsamente popolate di mantenere redditizia la loro attività. Le nuove norme forniscono pertanto ai rivenditori al dettaglio un´effettiva possibilità di scegliere se vendere più di un marca. I produttori possono solo imporre che i loro veicoli vengano esposti in una sezione del salone riservata alla loro marca. La maggior parte dei produttori ha accettato tale possibilità. In alcuni casi si sta ancora valutando se le esigenze dei produttori in materia di esposizione delle vetture nel salone rendano redditizio questo sistema di vendita. Più officine di riparazione che forniscono solo servizi post-vendita In base alle vecchie norme, chiunque vendesse vetture nuove era obbligato a offrire anche i servizi di riparazione. Con le nuove norme i concessionari possono scegliere se eseguire da soli le riparazioni o subappaltarle a un altro membro autorizzato della rete del produttore, che si tratti di un altro "concessionario/riparatore integrato" o esclusivamente di un´officina di riparazione. Le nuove norme consentono anche a qualsiasi officina di riparazione che soddisfi i criteri qualitativi fissati dal produttore di diventare un´officina autorizzata nell´ambito della rete di quel produttore senza essere obbligata a vendere vetture nuove. I produttori non possono limitare il numero di riparatori autorizzati, né circoscrivere il diritto di un riparatore autorizzato di riparare veicoli di altre marche. Gli studi hanno dimostrato che i consumatori preferiscono una densa rete di officine di riparazione e che le modifiche proposte dovrebbero contribuire a mantenere tale densità, rafforzando nel contempo l´attuale livello di competenza tecnica all´interno della rete. Mentre la maggior parte dei produttori accetta la separazione fra la gestione di un punto vendita e quella di un´officina di riparazione, stiamo ancora esaminando alcuni casi isolati in cui un vecchio concessionario non riceve l´autorizzazione soltanto come riparatore. Più officine di riparazione indipendenti Le nuove norme prevedono inoltre che i produttori di autoveicoli siano obbligati a consentire, ai riparatori che scelgono di restare indipendenti da marchi specifici, di avere accesso a tutte le informazioni tecniche, apparecchiature e attrezzi, comprese le attrezzature di diagnostica, e alla formazione necessarie. Oltre a ciò le nuove norme vietano anche le clausole volte a impedire ai riparatori autorizzati di fornire pezzi di ricambio originali o di qualità corrispondente ai riparatori indipendenti. Queste disposizioni mirano a garantire che i riparatori indipendenti possano continuare a concorrere in maniera efficace con la rete di riparatori autorizzati del produttore. I consumatori potranno dunque scegliere dove far riparare il proprio autoveicolo. Una maggiore varietà di pezzi di ricambio Il regolamento intende inoltre dare ai consumatori la scelta dei pezzi di ricambio da utilizzare per riparare il proprio veicolo. I produttori non possono più impedire ai riparatori autorizzati di procurarsi i pezzi di ricambio da altre fonti, o limitare il loro diritto di utilizzare pezzi di ricambio di qualità corrispondente a quella dei pezzi originali. Con queste misure i produttori di pezzi di ricambio dovrebbero vendere un numero maggiore di pezzi di ricambio direttamente ai riparatori, fornendo una scelta più ampia ai consumatori e aumentando la concorrenza per la fornitura di pezzi di ricambio. Tuttavia, visto il coinvolgimento contrattuale diretto del produttore dei veicoli nel servizio assistenza gratuito, nel servizio in caso di operazioni di revisione di autoveicoli difettosi, nonché nelle riparazioni coperte da garanzia, i riparatori autorizzati potranno essere obbligati ad utilizzare per tali riparazioni solo i pezzi di ricambio originali forniti dal produttore degli autoveicoli. Maggiori possibilità di vendere autovetture ad acquirenti in altri Stati membri È già la regola che non si possa vietare ad alcun concessionario di fornire autovetture a consumatori residenti all´estero. Ciò consente ai consumatori di effettuare acquisti transfrontalieri e ha consentito, ad esempio, ai consumatori britannici e irlandesi di procurarsi veicoli con la guida a destra da concessionari continentali a prezzi inferiori. La relazione semestrale della Commissione sui prezzi delle automobili ha infatti sottolineato notevoli differenze di prezzo per le autovetture nuove nei vari Stati membri dell´Ue. Uno studio pubblicato per la Commissione un anno fa ha concluso che queste differenze non erano interamente dovute a differenze nel livello di tassazione2. Pertanto, verranno eliminate le restrizioni per gli operatori che agiscono su mandato di un consumatore nell´acquisto di un autoveicolo. In futuro questi rappresentanti, comunemente definiti intermediari, dovranno semplicemente esibire un mandato che dimostri che agiscono per conto di un consumatore. Inoltre, i concessionari in un sistema di distribuzione selettiva possono diffondere messaggi pubblicitari in tutto il mercato unico e inviare mail shot e messaggi elettronici personalizzati ai consumatori in tutta l´Unione Europea. I concessionari non possono essere in alcun modo penalizzati per l´utilizzo di questo sistema di vendita. I concessionari nel sistema di distribuzione esclusiva possono vendere attivamente a rivenditori indipendenti nell´ambito del loro territorio di esclusiva e possono anche, se viene loro richiesto, vendere a consumatori finali o a rivenditori al di fuori del territorio. Queste vendite attive all´interno del territorio e passive al di fuori di esso creeranno le condizioni per una maggiore concorrenza basata sui prezzi in tutta l´Unione rispetto al sistema attuale, che vietava qualsiasi vendita attiva al di fuori del territorio, nonché le vendite a operatori indipendenti. Punti di vendita o di consegna in vari Stati membri Infine, a partire dal 1° ottobre 2005, i concessionari in un sistema di distribuzione esclusiva potranno impiantare punti di vendita o di consegna secondari in un´altra parte del loro paese o in un altro Stato membro dell´Unione europea. Ciò significa che un concessionario in Spagna che vende di frequente veicoli a consumatori francesi può aprire un punto di vendita o di consegna a Marsiglia. Con la caduta della cosiddetta “clausola di ubicazione” non esisterà più alcuna protezione territoriale per i concessionari in una rete di distribuzione selettiva. Queste misure dovrebbero contribuire a garantire il funzionamento del mercato unico in modo che i consumatori possano trarre vantaggio dalle considerevoli differenze di prezzo che esistono fra i vari Stati membri dell´Unione europea. Applicazione La Commissione continuerà a tenere sotto controllo gli accordi di distribuzione degli autoveicoli e ad assicurarsi che i produttori applichino correttamente le nuove norme tanto sul mercato di vendita quanto su quello di assistenza post-vendita. In caso di disaccordo fra produttori e concessionari, la Commissione prenderà le misure legali necessarie perché i consumatori traggano il massimo vantaggio dalle nuove norme sulla distribuzione di autoveicoli. 1 I produttori non possono tuttavia combinare, per uno stesso concessionario, esclusività (assegnazione di un territorio di vendita esclusivo) e selettività (divieto di vendere a operatori indipendenti). I produttori sono tuttavia liberi di applicare, in base alle loro esigenze, sistemi esclusivi in alcuni mercati Ue e selettivi in altri. 2 Lo studio e altri materiali relativi al processo di revisione sono reperibili sul sito web della Commissione all´indirizzo http://europa.Eu.int/comm/competition/car_sector/    
   
 

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