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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Ottobre 2003
 
   
  COPIATURA NON AUTORIZZATA

 
   
  La Legge 18 agosto 2000, n. 248, che contiene una serie di norme volte a rafforzare la tutela per le opere protette dal diritto d´autore, detta anche specifiche disposizioni in materia di copiatura non autorizzata. L´art. 2, infatti, consente la riproduzione per uso personale di opere dell´ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, previa corresponsione di un compenso a favore degli autori ed editori delle opere riprodotte. Al di sopra del limite del 15% la fotocopiatura non è consentita, neanche a pagamento, e, pertanto, è considerata attività illecita. I compensi sono versati annualmente alla Siae e da essa ripartiti tra gli aventi diritto. La violazione delle disposizioni sulle attività di fotocopia è sanzionata con la sospensione dell´attività di riproduzione da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,91 a 5.164,57 euro (due - dieci milioni di lire).  
   
 

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