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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Ottobre 2003
 
   
  DIRITTO D´AUTORE: LE SANZIONI

 
   
  La Legge 18 agosto 2000, n. 248, nel rafforzare la tutela per le opere protette dal diritto d´autore, ha anche aggravato le sanzioni già previste dalla Legge n. 633/41 ed ha introdotto nuove sanzioni amministrative e penali a carico dei produttori delle opere contraffatte, dei distributori, dei rivenditori e degli acquirenti. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative la legge prevede, in primo luogo, una sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato di ogni opera o supporto illecitamente riprodotto o commercializzato. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 103 euro. Il questore può, anche, predisporre la sospensione dell´esercizio o dell´attività dell´autore dell´illecito per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Nel caso di condanna è sempre disposta la sanzione accessoria della cessazione temporanea dell´esercizio o dell´attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di recidiva specifica, poi, è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell´autorizzazione allo svolgimento dell´attività. La legge aggrava le pene edittali, previste dall´art. 171-ter della Legge n. 633/41 per i reati di riproduzione e commercializzazione abusiva di opere protette, innalzandone il minimo da tre a sei mesi ed elevando la multa, nel minimo, da 258,23 a 2.582,28 euro (500.000 - 5.000.000 di lire) che nel massimo da 3.098,74 a 15.493,71 euro (da 6.000.000 - 30.000.000). A sua volta il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/29/Ce sull´armonizzazione di taluni aspetti del diritto d´autore e dei diritti connessi nella società dell´informazione, modificando ancora una volta la Legge n. 633/41, ha introdotto il cosiddetto "equo compenso", cioè una percentuale sul prezzo di supporti vergini (cd, dvd, ecc.) ed apparecchiature (masterizzatori, videoregistratori) da corrispondere alla Siae per combattere il fenomeno della pirateria ed assicurare agli autori una rimunerazione per la riproduzione privata delle loro opere. E´ possibile, quindi, proteggere le opere tutelate del diritto d´autore con blocchi digitali, cioè con misure tecnologiche preordinate ad impedire o rendere più difficile la duplicazione o l´utilizzazione abusiva. La rimozione di tali blocchi è sanzionata penalmente. L´utilizzo e la duplicazione di opere o materiali protetti, oppure l´acquisto di supporti pirata, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 154 euro e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.  
   
 

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