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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Ottobre 2003
 
   
  TASSAZIONE DI SOMME EROGATE AD EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI: CRITERI

 
   
  L´agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 158/E del 25 luglio 2003 ha ridefinito i criteri di tassazione che i sostituti d´imposta devono seguire per pagare le somme dovute agli eredi di lavoratori dipendenti deceduti. La precisazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della Legge n. 289/02, che ha introdotto il primo modulo della riforma dell´Irpef, con la previsione che l´aumento dell´aliquota applicabile al primo scaglione di reddito non trova applicazione agli arretrati di lavoro dipendente di cui all´art. 16, 1° comma, lett. B), del Tuir, se corrisposti entro il 31 dicembre 2004. Con la circolare n. 15/E era stato precisato che la disposizione poteva essere applicata anche con riferimento agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente ed a quelli ad essi assimilati corrisposti agli eredi degli aventi diritto. Secondo l´Agenzia delle Entrate se tale forma agevolativa poteva essere applicata agli arretrati percepiti dagli eredi in funzione del subentro nei diritti del lavoratore dipendente deceduto, questa conclusione non si poteva estendere a tutte le somme percepite per effetto della successione ereditaria in quanto non ricomprendibili nella definizione di arretrati di cui all´art. 16, lett. B), del Tuir. In considerazione del fatto che il sostituto è tenuto ad applicare l´aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito in relazione a somme, diverse da Tfr, corrisposte agli eredi del lavoratore dipendente deceduto, lo stesso dovrà operare la ritenuta applicando l´aliquota del 18% per gli arretrati di lavoro dipendente, corrisposti entro il 2004, e l´aliquota del 23% per le somme che non avrebbero costituito arretrati in capo all´avente diritto. Le imprese che corrispondono emolumenti arretrati ai lavoratori dipendenti o ai loro eredi fino al 31 dicembre 2004 devono continuare ad applicare le aliquote Irpef vigenti al 31 dicembre 2002. Le nuove aliquote in vigore dal 2003 hanno effetto per gli arretrati percepiti dal 2005. Secondo la risoluzione n. 158/E del 25 luglio 2003 dell´Agenzia delle Entrate, la sospensione riguarda solo gli arretrati di lavoro dipendente e i redditi assimilati (redditi di lavoro dipendente comprensivi, ad esempio, di ratei di mensilità aggiuntive, ferie non godute, indennità di residenza o alloggio) e si applica anche in caso di morte dell´avente diritto, in quanto i redditi sono tassati separatamente in capo agli eredi con le stesse regole previste per la categoria a cui appartengono.  
   
 

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