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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Ottobre 2003
 
   
  RISARCIMENTO DANNI PER ESCLUSIONE DA GARA D´APPALTO PER FORNITURA DI SOFTWARE

 
   
  Il Consiglio di Stato, Vi sezione, con la sentenza 7 agosto 2003 n. 4567 (Pres. Schinaia, Est. De Nictolis) ha enunciato alcuni importanti principi in merito al risarcimento danni per esclusione da gara d´appalto per fornitura di software In primis ha chiarito che sulle domande di risarcimento del danno proposte in via autonoma dopo il 30 giugno 1998, ancorché consequenziali a giudizi impugnatori pendenti a detta data, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 45 del Decreto legislativo n. 80/98. Quindi ha precisato che il criterio legale che quantifica l’utile di impresa nella misura del 10%, da un lato si riferisce al settore degli appalti di lavori e non a quelli di fornitura, e dall’altro lato è un criterio meramente presuntivo, suscettibile di essere disatteso, caso per caso, se l’utile risulti provato in una misura differente, superiore o inferiore. Conseguentemente il giudice non è tenuto a quantificare l’utile di impresa nella misura del 10%, ma può fare riferimento alle risultanze delle eventuali perizie. Ed ancora, il danno emergente, consistente nei costi di partecipazione a gara di appalto, è risarcibile autonomamente rispetto al lucro cessante (mancato utile) in caso di illegittima esclusione da gara di appalto. Tale voce di danno è risarcibile solo se specificamente provata. Infine, in sede di illegittima esclusione da appalto, il danno all’immagine professionale dell’impresa è risarcibile solo se vi sia la prova specifica che l’esclusione ha recato un nocumento all’immagine, alla professionalità, all’esperienza dell’impresa, ad esempio precludendo all’impresa ulteriori appalti in cui occorre dimostrare una specifica esperienza nell’ambito della quale non si può sfoggiare l’appalto non aggiudicato, e senza tralasciare che l’annullamento giurisdizionale dell’esclusione è già di per sé una forma di ristoro in forma specifica di tale danno all’immagine.  
   
 

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