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Notiziario Marketpress di Mercoledì 14 Febbraio 2007
 
   
  SVIZZERA: NEL MIRINO UE I REGIMI DI TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ POSSONO CONDIZIONARE GLI SCAMBI CON IL PAESE

 
   
  Bruxelles, 14 febbraio 2007 - La Commissione europea ha adottato una decisione in cui sostiene che alcuni regimi di tassazione delle società applicati da cantoni svizzeri a favore di società di partecipazione, miste e di gestione sono aiuti di Stato incompatibili con il buon funzionamento dell´accordo del 1972 tra l´Ue e la Svizzera. Si tratta di regimi che propongono agevolazioni fiscali non eque a società stabilite in Svizzera per utili realizzati nell´Ue. La Commissione chiede alla Svizzera di modificare questi regimi fiscali per adeguarli alle condizioni previste nell´accordo. Chiede inoltre al Consiglio un mandato che le consenta di avviare negoziati con la Svizzera allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Il commissario per le relazioni esterne Benita Ferrero-waldner ha dichiarato: “La Svizzera beneficia dei vantaggi derivanti da un accesso privilegiato al mercato interno e deve accettare le responsabilità che ne conseguono. La decisione della Commissione non riguarda la concorrenza fiscale, ma un aiuto di Stato che compromette la parità di condizioni necessaria al nostro partenariato e alle relazioni commerciali tra l´Ue e la Svizzera”. La normativa svizzera consente ai cantoni di esentare parzialmente o completamente gli utili realizzati all´estero dall´imposta cantonale o municipale sulle società. Tutti i cantoni svizzeri si sono avvalsi di questa possibilità, anche se in forme diverse. Nel corso degli anni queste disposizioni si sono rivelate un formidabile incentivo per le multinazionali che hanno stabilito le proprie sedi e i propri centri di coordinamento e di distribuzione in cantoni come quelli di Zug e Schwyz per ridurre al massimo gli oneri fiscali. Dato che queste multinazionali operano soprattutto sul mercato Ue, regimi fiscali siffatti possono condizionare direttamente o indirettamente gli scambi tra l´Ue e la Svizzera. La Commissione non è contraria alla concorrenza fiscale o all´applicazione di aliquote fiscali ridotte, ma non può accettare sistemi che prevedano una differenziazione tra reddito interno ed estero. Dopo le denunce di Stati membri, membri del Parlamento europeo e imprese, la Commissione ha riesaminato alcuni regimi fiscali cantonali per valutarne la compatibilità con la disposizione in materia di aiuti di Stato di cui all´articolo 23, paragrafo 1, dell´accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972. Il 15 dicembre 2005 la questione è stata sottoposta al comitato misto istituito ai sensi dell´accordo ed è stata poi discussa con la Svizzera in occasione di una riunione di esperti il 4 maggio 2006 e delle successive riunioni del comitato misto il 5 maggio e il 14 dicembre 2006. Non è stato possibile trovare una soluzione in questo contesto. Nel 1972 tutti i paesi Efta hanno concluso accordi identici con l´Ue. Analoghe iniziative contro gli aiuti di Stato sono state prese in passato sulla base delle corrispondenti disposizioni previste negli accordi con gli altri paesi Efta . L´applicazione di regimi fiscali simili a quelli in vigore in Svizzera non è autorizzata all´interno dell´Ue in virtù delle disposizioni in materia di aiuti di Stato previste nel trattato Ce (articolo 87) e la Commissione ha adottato delle misure nei confronti degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri si sono impegnati ad abolire analoghe misure fiscali preferenziali nel codice di condotta in materia di tassazione delle imprese del 1997 e a promuovere le norme di tale codice con i paesi terzi. A seguito delle decisioni adottate in data odierna, la Commissione europea proseguirà le discussioni con gli Stati membri per negoziare la modifica dei regimi fiscali in questione con la Svizzera al fine di abolire il trattamento fiscale differenziato degli utili di provenienza estera in Svizzera e porre fine alla conseguente distorsione di concorrenza. .  
   
 

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