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Notiziario Marketpress di Mercoledì 14 Febbraio 2007
 
   
  FRENARE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI IN EUROPA

 
   
  Strasburgo, 14 febbraio 2007 - Nella gestione dei rifiuti l´accento deve essere posto maggiormente sulla prevenzione. E´ quanto chiede il Parlamento sollecitando una modifica dei modelli di consumo e la progettazione ecologica dei prodotti. Lo scopo è di stabilizzare la produzione di rifiuti entro il 2012 sui livelli del 2008. Nel fissare anche un obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani al 50% entro il 2020, auspica responsabilizzare maggiormente i produttori, imponendo loro la ripresa degli articoli usati. Con 651 voti favorevoli, 19 contrari e 16 astensioni, il Parlamento ha adottato la relazione di Caroline Jackson (Ppe/de, Uk) che presenta una serie di emendamenti alla proposta legislativa volta ad attualizzare e semplificare le disposizioni vigenti in materia di rifiuti, dotare la direttiva di un obiettivo ambientale e chiarire alcune definizioni che danno luogo a divergenze e incertezze nell’interpretazione delle sue disposizioni principali da uno Stato membro all’altro. Spetta ora al Consiglio pronunciarsi su tale proposta, proponendo al Parlamento una posizione comune, ma il processo legislativo si annuncia difficile, anche a causa dall´elevato livello di ambizione dei deputati su questa materia. Prevenzione anzitutto, ma anche riutilizzo e riciclaggio. No alle discariche "selvagge" L´approccio della Commissione europea fondato sul "ciclo di vita" dei prodotti è apparso troppo teorico ai deputati. Preferiscono infatti mantenere, «in linea di principio», una politica di gerarchizzazione dei rifiuti che pone proprio in cima alle priorità la prevenzione. Pertanto, un emendamento chiede agli Stati membri di adottare le misure appropriate, in ordine decrescente di importanza, per promuovere: la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio dei rifiuti, altre operazioni di recupero e lo smaltimento sicuro ed ecologico dei rifiuti. Tuttavia, è prevista la possibilità per gli Stati membri di discostarsi da queste priorità, qualora le valutazioni del ciclo di vita e le analisi costi/benefici indichino chiaramente che un´opzione di trattamento alternativo «dà risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti». Tali valutazioni ed analisi, è precisato, devono essere rese pubbliche e riesaminate da organi scientifici indipendenti. Inoltre, se necessario, dopo aver consultato le parti interessate, la Commissione può elaborare orientamenti per la loro applicazione. Per il Parlamento, comunque, l´obiettivo principale deve essere quello di «modificare i consumi in direzione della sostenibilità e di rendere quanto più possibile compatibili i processi di estrazione delle materie prime, di produzione e progettazione dei prodotti con i processi e i disegni naturali». Un emendamento, peraltro, definisce la "prevenzione" come «qualsiasi azione adottata prima che i prodotti o le sostanze siano divenuti rifiuti e mirante a ridurre la produzione di rifiuti o la nocività di questi ultimi». E´ quindi chiesto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per stabilizzare la produzione globale di rifiuti, ossia non aumentare, entro il 2012 rispetto alla propria produzione annuale di rifiuti del 2008. A tal fine, la Commissione dovrà presentare, entro il 2008, una serie di indicatori che consentiranno agli Stati membri di monitorare, valutare e riferire sui progressi compiuti nel quadro dei propri programmi e misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 2010, invece, andrà definita una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, «favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili». A quella stessa data dovrà poi proporre la definizione di ulteriori obiettivi qualitativi e quantitativi di riduzione dei rifiuti per il 2020 e formulare un piano d´azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo. Il Parlamento, d´altra parte, chiede agli Stati membri di giungere, entro il 2020, a un livello di riutilizzazione e riciclaggio globale di almeno il 50% per i rifiuti solidi urbani e del 70% per i residui di costruzione, demolizione, industriali e di produzione. Dovranno inoltre, prendere le misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, approvare regimi separati di raccolta, entro il 2005, per carta, metallo, plastica, vetro, tessili, altri rifiuti biodegradabili, oli e residui pericolosi. Alla Commissione è poi chiesto di presentare una proposta legislativa, entro il 30 giugno 2008, volta a promuovere il riciclaggio di biorifiuti, per i quali, peraltro, il Parlamento chiede di realizzare un sistema di raccolta differenziata entro tre anni dall´entrata in vigore della direttiva. Un nuovo articolo, d´altra parte, vieta il recupero di rifiuti di cucina e ristorazione non trattati a fini di alimentazione animale. Un emendamento precisa poi che, se non si ricorre a prevenzione, riutilizzo e riciclaggio o ad altre modalità di recupero, «tutti i rifiuti devono essere sottoposti a operazioni di smaltimento in sicurezza. Gli Stati membri dovranno quindi vietare l´abbandono, lo scarico e lo smaltimento in controllato di rifiuti. Inoltre, dovranno prendere delle misure affinché la gestione dei rifiuti, dalla raccolta al recupero o allo smaltimento, sia realizzata mediante l´impiego di attrezzature e infrastrutture che assicurino un elevato grado di protezione per la salute umana, l´ambiente, l´acqua, l´aria, il suolo, la flora e la fauna, «senza causare inconvenienti da rumori od odori o danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse». Incenerimento meno facile Per il Parlamento, pertanto, conta soprattutto ridurre le consegne in discarica e l´incenerimento, entrambi fonti di inquinamento. Nel dibattito che ha preceduto il voto, i deputati si sono però divisi riguardo all´opportunità di considerare l´incenerimento come una forma di eliminazione o come un´operazione di valorizzazione. Se la Commissione proponeva di considerarlo una valorizzazione se avesse rispettato una certa soglia di efficacia energetica, la maggioranza dell´Aula non ha ammesso questa eventualità. Se così dovesse restare fino alla fine della procedura di codecisione, l´insieme degli attori che operano nella gestione dei rifiuti non potrà più optare con la facilità di oggi per l´incenerimento. Rafforzare la responsabilità dei produttori e sanzioni Un emendamento chiede agli Stati membri e alla Comunità di adottare delle misure tese a potenziare la responsabilità dei produttori, considerando i produttori e gli importatori «responsabili dei rifiuti derivanti dall´immissione sul mercato dei loro prodotti». A tal fine è anche specificato che ai produttori/importatori potrebbe essere imposto l´obbligo di ripresa, di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative al tasso di riciclaggio del prodotto e di utilizzare materiali e progettazione del prodotto che contribuiscano a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e a rendere tali rifiuti meno nocivi. Inoltre, potrebbe essere ipotizzata la creazione di attrezzature che rendano possibile la riparazione e il riutilizzo nonché la raccolta differenziata, la ripresa e lo smaltimento in modo responsabile dei prodotti in disuso. E´ poi chiesto alla Commissione di esaminare l´opportunità di introdurre regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti a livello di Unione europea, in base alle esperienze acquisite dagli Stati membri. I deputati, inoltre, propongono che, in conformità con il principio "chi inquina paga", il costo della gestione dei rifiuti debba essere sostenuto dal detentore dei rifiuti raccolti o gestiti da un responsabile della raccolta o da un´impresa e/o dai detentori precedenti e/o dal produttore del prodotto che è all´origine del rifiuto. I deputati introducono poi un nuovo articolo che chiede agli Stati membri di emanare le disposizioni relative alle sanzioni da infliggere in caso di violazione delle disposizioni della direttiva, in particolare per quanto concerne i rifiuti pericolosi, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l´applicazione. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tracciabilità dei rifiuti pericolosi Un emendamento chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che la raccolta, la produzione e il trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché il loro stoccaggio e trattamento, «vengano realizzati in condizioni di protezione ottimale dell´ambiente e della salute umana e di sicurezza degli operatori, degli impianti e delle persone». Suggeriscono quindi di prevedere, almeno, l’adozione di misure per garantire la tracciabilità e il controllo, dalla produzione alla destinazione finale, di tutti i rifiuti pericolosi ed un´adeguata valutazione del rischio durante la loro gestione. Prodotto, sottoprodotto o rifiuto? Con "rifiuto", si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l´intenzione di o l´obbligo di disfarsi». Tutte le categorie di rifiuti sono elencate in un catalogo europeo. Il Parlamento, d´altra parte, chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa per taluni prodotti di consumo, come le apparecchiature elettriche, volta a precisare i criteri funzionali, ambientali e di qualità che devono essere soddisfatti per stabilire quando si considera che il detentore abbia l´intenzione di disfarsi del prodotto. Inoltre, introduce un nuovo articolo volto a distinguere meglio tra rifiuto e sottoprodotto, definendo le condizioni in forza alle quali una sostanza o un oggetto derivanti da un processo di produzione, il cui obiettivo primario non sia la loro produzione, possono essere classificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Tra queste è necessario che l´ulteriore utilizzo della sostanza o dell´oggetto sia certo e che possano essere utilizzati direttamente senza ulteriore trattamento oltre alla consueta pratica industriale. Inoltre, occorre che l´ulteriore utilizzo formi parte integrale di un processo di produzione o che per essi esista un mercato come prodotti. Infine, il loro ulteriore utilizzo deve soddisfare tutti i requisiti pertinenti in materia di prodotti, ambiente e protezione della salute attinenti alla loro applicazione specifica. Il Parlamento chiede anche che, entro due anni dall´entrata in vigore della direttiva, la Commissione presenti una proposta legislativa che specifichi i criteri ambientali e di qualità che la sostanza o l´oggetto devono soddisfare per essere classificati come sottoprodotti. La proposta dovrà anche comprendere un elenco delle sostanze e/o degli oggetti da classificare come sottoprodotti che, peraltro, dovrà essere reso facilmente accessibile agli operatori economici e al pubblico (ad esempio via Internet). Migliore distinzione tra riciclaggio, recupero e riutilizzo I deputati propongono la riformulazione o l´introduzione di nuove definizioni al fine di chiarire meglio il testo nel suo complesso. I deputati, inoltre, propongono l´introduzione di una definizione delle operazioni di "recupero" per distinguerle più nettamente da quelle volte al "riutilizzo" e al "riciclaggio". Quest´ultimo consiste nel «ritrattamento di materiali o sostanze presenti nei rifiuti attraverso un processo produttivo mediante il quale essi producono o sono incorporati in nuovi prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini». E´ anche precisato che ciò comprende il ritrattamento di materiale organico, ma non comprende il recupero di energia e la conversione per l´impiego come combustibile. Per “recupero”, invece, i deputati intendono un´operazione di trattamento che permetta ai rifiuti di «svolgere un´utile funzione» nel sostituire altre risorse che sarebbero state impiegate per assolvere tale funzione o nel subire un trattamento in vista di tale utilizzo. Tale operazione deve inoltre soddisfare taluni criteri di efficienza, diminuire l´impatto ambientale negativo generale, utilizzando rifiuti in sostituzione di altre risorse e minimizzare la formazione, il rilascio e la dispersione di sostanze pericolose durante il procedimento, riconoscendo un’elevata preferenza alla protezione della salute umana e dell’ambiente. Entro due anni dall´entrata in vigore della direttiva, peraltro, la Commissione dovrà proporre delle misure di esecuzione, da adottare in codecisione, volte a definire criteri di efficienza e ambientali per poter considerare che un trattamento abbia dato origine a un´operazione di recupero. Il "riutilizzo" è invece definito come l´utilizzazione di prodotti o componenti per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti, senza sottoporli ad altro trattamento che la pulizia o la riparazione. Infine, i deputati introducono le definizioni di "smaltimento", ossia tutte le operazioni che non soddisfano le condizioni del recupero o del riutilizzo, e di "raccolta differenziata", ossia la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti ed è raccolto e trasportato separatamente. Strategia tematica Adottando con 662 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni la relazione d´iniziativa di Johannes Blokland (Ind/dem, Nl), i deputati formulano una serie di raccomandazioni sulla strategia tematica proposta dalla Commissione. Tra le altre cose, chiedono all´Esecutivo che il ricorso alla procedura di comitatologia nella politica in materia di rifiuti sia limitata in futuro alle sole decisioni tecniche e scientifiche. Ribadiscono poi l´importanza della gerarchizzazione dei rifiuti in cinque categorie e chiedono di presentare diverse proposte in merito alla prevenzione dei rifiuti e a nuovi indicatori, delle direttive specifiche sui rifiuti biodegradabili, sui fanghi di epurazione e sui rifiuti nel settore delle costruzioni nonché di rivedere la direttiva sullo stoccaggio dei rifiuti. Background Nonostante i notevoli passi avanti realizzati, i volumi dei rifiuti sono globalmente in aumento e il quantitativo assoluto di rifiuti conferiti in discarica non sta calando. Tra il 1990 e il 1995 nei paesi dell’Ue e dell’Efta si è registrato un aumento della produzione totale pari al 10%, a fronte di una crescita del Pil del 6,5%. Se sono i rifiuti solidi urbani (Rsu) che contribuiscono sensibilmente a tale aumento (+19% nell’Ue a 25 tra il 1995 e il 2003), crescono anche flussi di rifiuti più ridotti, ma importanti, come quelli pericolosi (+13% tra il 1998 e il 2002). Inoltre, se da un lato il riciclaggio e l’incenerimento sono in aumento, in termini assoluti i quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica non sono in calo, perché ne vengono prodotti di più. Ad esempio, la quantità di rifiuti di plastica conferiti in discarica è aumentata del 21,7% tra il 1990 e il 2002, anche se la percentuale di plastica smaltita in discarica è scesa dal 77% al 62%. Attualmente nell’Ue i rifiuti urbani vengono smaltiti in discarica nel 49% dei casi, inceneriti nel 18% e sottoposti a riciclaggio e compostaggio nel 33% dei casi. La situazione varia molto da uno Stato membro all’altro: si passa infatti da paesi in cui il riciclaggio è minimo (con 90% di conferimento in discarica e 10% di riciclaggio e recupero di energia) a paesi che seguono un approccio più compatibile con l’ambiente (con il 10% di smaltimento in discarica, 25% di recupero di energia e 65% di riciclaggio). I rifiuti hanno avuto un ruolo centrale nello sviluppo della politica ambientale dell’Unione europea: la direttiva quadro sui rifiuti è infatti uno dei primi strumenti giuridici adottati per tutelare l’ambiente a livello comunitario. Dal 1975 ad oggi la legislazione sui rifiuti ha subito una notevole evoluzione. In un primo tempo è stato predisposto il quadro generale e sono stati affrontati alcuni problemi specifici (oli usati, biossido di titanio). In un secondo momento sono state formulate le norme relative alle discariche e agli inceneritori. Infine, in un terzo momento, le direttive sul riciclaggio hanno stabilito le modalità organizzative e i finanziamenti necessari per favorire il riciclaggio di alcuni flussi di rifiuti prioritari (imballaggi, veicoli fuori uso, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori). .  
   
 

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