Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Settembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: L’ESENZIONE IVA PUÒ ESSERE NEGATA A UNA SOCIETÀ CHE ABBIA VENDUTO PRODOTTI DESTINATI A UN ALTRO STATO MEMBRO SE NON DIMOSTRA CHE SI TRATTAVA DI UN´OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA

 
   
  Per contro, ove detta società presenti tali prove e abbia agito in buona fede, l’esenzione Iva non può esserle negata adducendo che l´acquirente non aveva trasportato i prodotti fuori dello Stato di spedizione. Secondo la direttiva «Iva», la vendita, in uno Stato membro, dei beni spediti o trasportati in un altro Stato membro, per un acquirente che sia soggetto passivo dell’Iva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, è esente dall´Iva nel primo Stato. In una tale eventualità, è l´acquirente che deve pagare l’Iva nel paese di destinazione dei prodotti. La Mecsek-gabona è una società ungherese la cui attività principale consiste nel commercio all’ingrosso di cereali, tabacco, sementi e foraggio. Nell´agosto 2009, essa ha venduto a una società italiana – che disponeva all´epoca di un numero d’identificazione Iva – 1000 tonnellate di colza che, ai sensi del contratto di vendita, dovevano essere trasportate dall´acquirente in un altro Stato membro. La merce è stata consegnata all´acquirente presso i locali della Mecsek-gabona in Ungheria e la società italiana ha rinviato al venditore, da un indirizzo postale italiano, varie lettere di vettura Cmr attestanti che la colza era stata trasportata fuori dell´Ungheria. La Mecsek-gabona ha redatto due fatture per tale operazione. Considerato che si trattava di un´operazione intracomunitaria esente dall’Iva in Ungheria, non ha fatturato tale tributo all’acquirente e non lo ha versato all´amministrazione tributaria ungherese. Tuttavia, l’amministrazione fiscale italiana ha constatato che la società acquirente era irreperibile e che non aveva mai pagato l´Iva in Italia. Di conseguenza, nel gennaio 2010, il numero d´identificazione Iva italiano di tale società era stato cancellato dal registro con effetto retroattivo al 17 aprile 2009. Date le circostanze, l´amministrazione fiscale ungherese ha considerato che la colza venduta dalla Mecsek-gabona non era mai stata trasportata in un altro Stato membro e che l´operazione in oggetto non costituiva quindi una cessione intracomunitaria di beni oggetto di un’esenzione dall’Iva. Essa ha pertanto ordinato alla società ungherese di pagare l´Iva connessa a tale operazione e le ha inflitto un’ammenda nonché una penalità di mora. Poiché la Mecsek-gabona ha contestato gli argomenti dell´amministrazione ungherese dinanzi al Baranya Megyei Bíróság (Tribunale provinciale di Baranya, Ungheria), quest´ultimo chiede alla Corte di giustizia di determinare quali prove debbano essere considerate sufficienti per dimostrare che ha avuto luogo una cessione di beni in esenzione dall’Iva. Il giudice ungherese intende altresì sapere in che misura il venditore, qualora non garantisca esso stesso il trasporto, possa essere ritenuto responsabile del comportamento dell’acquirente qualora non sia dimostrato che i prodotti venduti sono giunti nello Stato membro di destinazione. Nella sua odierna sentenza, la Corte rammenta, innanzitutto, le tre condizioni richieste per beneficiare dell´esenzione dell´Iva sulla cessione intracomunitaria di un bene. In primo luogo, è necessario che il diritto di proprietà di tale bene sia trasmesso all´acquirente. In secondo luogo, il venditore deve provare che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro. In terzo luogo, in seguito a tale spedizione o trasporto, il bene deve lasciare fisicamente il territorio dello Stato membro di spedizione. Nel caso di specie, dal momento che la prima condizione risulta soddisfatta, la Corte esamina gli obblighi che incombono al venditore in materia di prova della spedizione o del trasporto di beni in un altro Stato membro. La Corte constata che, in mancanza di specifiche disposizioni nella direttiva Iva per quanto riguarda gli elementi di prova idonei a dimostrare la realizzazione di una cessione intracomunitaria, spetta agli Stati membri stabilirli, rispettando al contempo i principi generali del diritto dell’Unione, quali i principi di certezza del diritto e di proporzionalità. La Corte precisa che gli obblighi in materia di prova devono essere quindi determinati dal diritto nazionale e dalla prassi abituale prevista per analoghe operazioni. Tuttavia, uno Stato membro non può imporre al soggetto passivo di fornire la prova concludente del fatto che la merce abbia fisicamente lasciato il suo territorio. La Corte constata altresì che, nel contesto di una cessione intracomunitaria, la direttiva Iva consente agli Stati membri di negare al venditore l’esenzione dall´Iva qualora quest´ultimo non soddisfi i suoi obblighi in materia di prova. Nel caso di specie, il giudice ungherese deve esaminare se la Mecsek-gabona abbia ottemperato agli obblighi che le incombevano in materia di prova in forza del diritto ungherese e della prassi abituale. La Corte osserva inoltre che, qualora l’acquirente benefici del potere di disporre del bene come proprietario nello Stato membro di spedizione e provveda al trasporto dello stesso verso lo Stato membro di destinazione, occorre tener conto del fatto che la prova che il venditore può produrre alle autorità tributarie dipende fondamentalmente dagli elementi che egli riceve a tal fine dall’acquirente. Qualora il venditore abbia adempiuto i suoi obblighi derivanti dal diritto nazionale e dalla prassi abituale in materia di prova, non può essere considerato debitore dell’Iva nello Stato membro di cessione laddove l’obbligo contrattuale di spedire o trasportare detti beni fuori da tale Stato membro non sia stato assolto dall’acquirente. Infatti, in una tale ipotesi, è l’acquirente che deve considerato debitore dell´Iva nello Stato membro di cessione. Tuttavia, la Corte osserva che l´esenzione dell´Iva connessa a un’operazione intracomunitaria non può essere accordata al venditore se sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato le misure cui poteva ragionevolmente ricorrere per evitare l’evasione medesima. Infine, la Corte rileva che il beneficio del diritto all´esenzione dell´Iva non può essere negato alla Mecsek-gabona per la sola ragione che il numero d´identificazione Iva italiano dell´acquirente è stato cancellato dal registro dei soggetti passivi con effetto retroattivo. Infatti, un’irregolarità relativa a detto registro, la cui gestione rientra nella competenza delle autorità nazionali, non può essere addebitata a un soggetto passivo che si sia fondato sui dati ivi figuranti. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 6 settembre 2012, Sentenza nella causa C-273/11, Mecsek-gabona Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága)  
   
 

<<BACK