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Notiziario Marketpress di
Lunedì 17 Settembre 2012 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: UN VINO NON PUÒ ESSERE COMMERCIALIZZATO E PUBBLICIZZATO COME «FACILMENTE DIGERIBILE»
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Una siffatta indicazione, che segnala un ridotto tenore di acidità, costituisce un’indicazione sulla salute vietata per le bevande alcoliche Il diritto dell’Unione vieta tutte le «indicazioni sulla salute» nell’etichettatura e nella pubblicità per le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol, e segnatamente per il vino. A causa dei pericoli inerenti al consumo di bevande alcoliche, il legislatore dell’Unione ha inteso tutelare la salute dei consumatori, le cui abitudini di consumo possono essere direttamente influenzate da siffatte indicazioni. Deutsches Weintor, una cooperativa di viticoltori stabilita a Ilbesheim, nel Land Renania Palatinato (Germania), commercializza vini dei vitigni Dornfelder e Grauer/weißer Burgunder come «edizione leggera», accompagnata dalla menzione « acidità lieve » Sull’etichetta, in particolare, è indicato quanto segue: «grazie al nostro speciale processo protettivo ‘Lo3’ di deacidificazione biologica diventa gradevole al palato». Sul collarino delle bottiglie compare la dicitura «Edizione leggera, facilmente digeribile». Nel listino prezzi il vino è designato con la seguente espressione: «Edizione leggera ‑ acidità lieve /facilmente digeribile». L’autorità incaricata di controllare la commercializzazione delle bevande alcoliche nel Land Renania Palatinato ha contestato l’uso dell’indicazione «facilmente digeribile» con la motivazione che si tratta di «indicazioni sulla salute» vietate dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, Deutsches Weintor ha adito i giudici tedeschi al fine di ottenere l’autorizzazione ad usare siffatta indicazione per l’etichettatura e la pubblicità dei suoi vini. Essa ha fatto valere, in particolare, che l’indicazione «facilmente digeribile» non presenta alcun nesso con la salute e riguarda unicamente il benessere generale. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa), investito della controversia in ultimo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare la portata del divieto e, se del caso, di pronunciarsi sulla sua compatibilità con i diritti fondamentali dei produttori e distributori di vini, quali la libertà professionale e la libertà d’impresa. Con la sua sentenza in data odierna, la Corte risponde che il divieto di usare indicazioni sulla salute per la promozione di bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol ricomprende l’indicazione «facilmente digeribile», accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un gran numero di consumatori. Infatti, la nozione di «indicazioni sulla salute» non presuppone necessariamente che venga suggerito un miglioramento dello stato di salute, riconducibile al consumo dell’alimento di cui trattasi. È sufficiente che venga suggerita la mera preservazione di un buono stato di salute nonostante il consumo potenzialmente dannoso. Inoltre, si deve tenere conto non soltanto degli effetti temporanei e passeggeri di un consumo occasionale, ma altresì degli effetti cumulativi di un consumo ripetuto e di lunga durata dell’alimento sulle condizioni fisiche. Nella specie, l’indicazione controversa, suggerendo che il vino viene assorbito e digerito bene, sottintende che il sistema digerente non ne soffra o ne soffra poco e che lo stato di questa sistema rimanga relativamente sano ed intatto, anche in seguito a consumo ripetuto, poiché tale vino è caratterizzato da una ridotta acidità. In tal senso, l’indicazione può suggerire un effetto fisiologico benefico duraturo, consistente nella preservazione di un buono stato del sistema digerente, contrariamente ad altri vini di cui si presume che, in seguito al loro consumo cumulato, provochino effetti duraturi negativi per il sistema digerente e, conseguentemente, per la salute. Pertanto, tale indicazione costituisce un’indicazione sulla salute, vietata. Peraltro, la Corte dichiara che il fatto di vietare, senza alcuna eccezione, ad un produttore o ad un distributore di vini di usare un’indicazione come quella della presente fattispecie, ancorché questa sia di per sé esatta, è compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con il principio di proporzionalità. Infatti, tale divieto stabilisce un giusto equilibrio tra la tutela della salute dei consumatori, da un lato, e la libertà professionale e la libertà d’impresa dei produttori e distributori, dall’altro. La Corte rileva in particolare che tutte le indicazioni riguardanti tali bevande devono essere prive di qualsiasi ambiguità, affinché i consumatori siano in grado di regolare il proprio consumo tenendo conto di tutti i pericoli che ne derivano e, così facendo, di proteggere efficacemente la propria salute. Orbene, l’indicazione controversa, anche ove sia esatta, risulta comunque incompleta. Invero, essa evidenzia una determinata qualità atta a facilitare la digestione, mentre tace sulla circostanza che, indipendentemente dal buon decorso della digestione, pericoli inerenti al consumo di bevande alcoliche non sono comunque affatto esclusi e neppure limitati. Al contrario, mettendo in rilievo unicamente la facile digeribilità, l’indicazione controversa è idonea ad incoraggiare il consumo del vino di cui trattasi e, in definitiva, ad accrescere tali pericoli. Di conseguenza, il divieto assoluto di usare siffatte indicazioni nell’etichettatura e nella pubblicità di bevande alcoliche è necessario per tutelare la salute dei consumatori. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 6 settembre 2012, Sentenza nella causa C-544/10, Deutsches Weintor eG/land Rheinland-pfalz) |
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