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Notiziario Marketpress di
Lunedì 17 Settembre 2012 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L’IRRIGAZIONE E L’APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE COSTITUISCONO RILEVANTI INTERESSI PUBBLICI CHE POSSONO, IN LINEA DI PRINCIPIO, GIUSTIFICARE LA DEVIAZIONE DEL CORSO DI UN FIUME
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Tuttavia, lo Stato membro deve individuare, con precisione, i pregiudizi arrecati dal progetto ai siti interessati e adottare tutte le misure compensative necessarie per tutelare la coerenza globale di Natura 2000. Da più di vent’anni, l´amministrazione greca è impegnata in un progetto che prevede la deviazione parziale dell’Acheloo, un fiume della Grecia occidentale, verso il fiume Pineo, nell´est del paese, e lo sfruttamento del corso superiore di detto fiume in vista della costruzione di alcune dighe. I due fiumi nascono nella catena montuosa del Pindo. L’acheloo, lungo 220 chilometri e largo quasi 90 metri, dopo essere stato arricchito dalle acque di vari affluenti, si getta nel mare nel Golfo di Patrasso. Si tratta di uno dei più grandi bacini idrici del paese e costituisce un importantissimo ecosistema fluviale. Il Pineo attraversa la pianura di Tessaglia e si getta nel Golfo di Salonicco. Tale progetto mira a soddisfare i bisogni di irrigazione della Tessaglia, nonché le esigenze di produzione di energia elettrica e di approvvigionamento di acqua di vari agglomerati urbani di quella regione. Tuttavia, varie amministrazioni locali e alcune associazioni, agendo contro il Ministero dell´Ambiente, hanno chiesto l´annullamento del progetto dinanzi al Consiglio di Stato. Al fine di statuire su tale ricorso, detto giudice ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia varie questioni riguardanti l´interpretazione del diritto dell´Unione. Dopo aver dichiarato che la direttiva quadro sull’acqua e la direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (cosiddetta direttiva «Via») non ostano, in linea di principio, al progetto, la Corte interpreta la direttiva habitat. A questo proposito, la Corte ricorda che l´elenco dei siti di importanza comunitaria (Sic) per la regione biogeografica mediterranea – comprendente, per quanto riguarda la zona interessata, vari laghi e il delta del fiume Acheloo – ha acquisito i propri effetti prima dell´adozione della legge che ha approvato il progetto di parziale deviazione del fiume. Inoltre, nel momento in cui la Grecia ha incluso i siti in questione nella propria proposta di elenco di Sic, essi dovevano costituire l’oggetto di misure di salvaguardia idonee a tutelare il loro interesse ecologico a livello nazionale. Pertanto, la Grecia doveva, anche prima dell´entrata in vigore della decisione che ha stabilito l´elenco dei Sic, vietare gli interventi che rischiassero di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti suddetti. Dopo la notifica di tale decisione allo Stato membro interessato, la procedura di valutazione deve garantire che il progetto venga autorizzato nella misura in cui esso non arreca pregiudizio all´integrità del sito. Tale procedura deve essere concepita in modo tale che le autorità competenti possano avere la certezza che un progetto sarà privo di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito. Pertanto, un progetto di deviazione di acque non necessario alla conservazione di una zona di protezione speciale (Zps), ma idoneo ad avere incidenze significative su quest’ultima, non può essere autorizzato in assenza di dati attendibili e attuali relativi all’avifauna di questa zona. Inoltre, nel caso in cui un progetto debba essere realizzato – per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica – malgrado le conclusioni negative della valutazione dell´incidenza sul sito, e in assenza di soluzioni alternative, la conoscenza di tale incidenza è indispensabile per bilanciare i suddetti motivi di interesse pubblico con i pregiudizi arrecati al sito, finalizzato a stabilire le misure compensative. Infatti, lo Stato membro deve adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale di Natura 2000. Esso dovrà tener conto dell´estensione della deviazione di acque e dell´entità dei lavori che ne derivano e individuare dunque, con precisione, i pregiudizi arrecati dal progetto al sito di cui trattasi. Dunque, l´irrigazione e l´approvvigionamento di acqua potabile costituiscono un «rilevante interesse pubblico», che può, in linea di principio, giustificare un progetto di deviazione di acque in assenza di soluzioni alternative. Per contro, per giustificare la realizzazione di un progetto di deviazione di acque che reca pregiudizio all´integrità di un Sic ospitante un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere fatte valere soltanto considerazioni correlate alla salute delle persone e alle conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente. L´approvvigionamento di acqua potabile rientra, in linea di principio, nel novero delle considerazioni correlate alla salute delle persone. Quanto all´irrigazione, non può escludersi che essa possa, in alcune circostanze, avere conseguenze positive di primaria importanza per l´ambiente. Altri motivi imperativi di interesse pubblico possono essere fatti valere soltanto previo parere della Commissione. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nel caso di specie, il progetto arrechi effettivamente pregiudizio all´integrità di uno o più Sic ospitanti un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari. Infine, la Corte conferma che la direttiva habitat, interpretata alla luce dell´obiettivo dello sviluppo sostenibile, autorizza, per i siti della rete Natura 2000, la trasformazione di un ecosistema fluviale naturale in un ecosistema fluviale e lacustre antropizzato, a condizione, in particolare, che lo Stato adotti tutte le misure compensative necessarie a garantire la tutela della coerenza globale di Natura 2000. Infatti, lo scopo principale della direttiva è di favorire il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali. Il mantenimento di tale biodiversità può, in alcuni casi, richiedere la promozione di attività umane. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 11 settembre 2012, Sentenza nella causa C-43/10, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e a. / Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon e a.) |
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