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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Settembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE HA APPROVATO TUTTE LE MISURE ADOTTATE DALLA FRANCIA A FAVORE DELLA SNCM

 
   
  La Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione constatando, da un lato, che talune misure del piano di ristrutturazione del 2002 costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e, dall’altro, che le misure del piano di privatizzazione del 2006 non costituivano aiuti di Stato. La Société Nationale Corse‑méditerranée («Sncm») è una compagnia di navigazione francese che garantisce collegamenti regolari dalla Francia continentale, in particolare verso la Corsica. Dal 1976 la Sncm assolveva taluni obblighi di servizio pubblico di trasporto dietro corresponsione di una compensazione finanziaria da parte dello Stato francese. Nel 2002 detta società era partecipata al 20% dalla Société nationale des chemins de fer («Sncf») e all’80% dalla Compagnie générale maritime et financière («Cgmf»), entrambe interamente controllate, a loro volta, dallo Stato francese. Al momento dell’apertura del suo capitale, nel 2006, il controllo della Sncm è stato rilevato per il 60% da società private (Capital Partners e Veolia), mentre il 25% del suo capitale rimaneva in possesso della Cgmf. Con decisione dell’8 luglio 2008, la Commissione ha ritenuto che il conferimento di capitale effettuato dalla Cgmf a favore della Sncm nel 2002, per un importo di Eur 76 milioni (53,48 milioni a titolo di obblighi di servizio pubblico e il saldo di Eur 22,52 milioni a titolo di aiuti alla ristrutturazione) fosse compatibile con il mercato comune. Parimenti, la Commissione ha considerato che le misure del piano di privatizzazione del 2006 non costituivano aiuti di Stato. Tali misure comprendevano una ricapitalizzazione della Sncm per un importo di Eur 158 milioni, un ulteriore conferimento di capitale da parte della Cgmf per un importo di Eur 8,75 milioni e, infine, un anticipo in conto corrente, per un importo di Eur 38,5 milioni, volto a finanziare l’attuazione di un eventuale piano sociale da parte degli acquirenti. La Corsica Ferries France Sas, principale concorrente della Sncm, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento di tale decisione. In primo luogo, il Tribunale constata che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione approvando la ricapitalizzazione della Sncm in quanto misura non costitutiva di un aiuto di Stato. Secondo il Tribunale, per stabilire se la privatizzazione della Sncm per un prezzo negativo di vendita di Eur 158 milioni comprendesse elementi di aiuto di Stato, la Commissione era tenuta a valutare se, in circostanze simili, un investitore privato avrebbe potuto essere indotto a effettuare conferimenti di capitale di tale consistenza nell’ambito della vendita di detta impresa oppure avrebbe optato per la liquidazione della stessa. Secondo la Commissione, il costo ipotetico della liquidazione della Sncm, al quale doveva essere rapportato il costo della ricapitalizzazione, si limitava al costo delle indennità integrative di licenziamento, al di là degli oneri di natura strettamente legale e contrattuale, che sarebbero necessariamente versati ai dipendenti. La Corsica Ferries contesta il fatto che un investitore privato accorto avrebbe versato siffatte indennità. Secondo il Tribunale, in un’economia sociale di mercato, un investitore privato accorto non può prescindere, da un lato, dalla propria responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate alle vicende dell’impresa e, dall’altro, dall’evoluzione del contesto sociale, economico e ambientale in cui persegue il proprio sviluppo. Il versamento di indennità integrative di licenziamento può quindi, costituire, in via di principio, una prassi legittima e opportuna, secondo le circostanze del caso di specie, nell’intento di favorire un dialogo sociale pacato e di preservare l’immagine del marchio di una società. Tuttavia, in assenza di qualsiasi razionalità economica, ancorché a lungo termine, la presa in considerazione dei costi che vanno al di là degli oneri di natura strettamente legale e contrattuale deve essere considerata come aiuto di Stato. Orbene, il Tribunale constata che la Commissione ha omesso di definire le attività economiche dello Stato francese rispetto alle quali occorre valutare la razionalità economica delle misure di cui trattasi. Inoltre, la Commissione non ha prodotto elementi oggettivi e verificabili sufficienti a dimostrare che il versamento di indennità integrative di licenziamento costituirebbe una prassi sufficientemente consolidata tra gli imprenditori privati oppure che il comportamento dello Stato francese nella fattispecie sarebbe stato motivato da una ragionevole probabilità di trarne un vantaggio materiale indiretto, ancorché a lungo termine (evitando, ad esempio, un deterioramento del clima sociale nell’ambito delle imprese pubbliche). In secondo luogo, quanto al conferimento di capitale della Cgmf per un importo di Eur 8,75 milioni, effettuato in concomitanza con il conferimento degli acquirenti privati, il Tribunale considera che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti nella propria valutazione della comparabilità delle condizioni di investimento. In terzo luogo, il Tribunale constata che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione approvando gli aiuti alla persona per un importo di Eur 38,5 milioni in quanto misura non costituente un aiuto di Stato. Infatti, la mera circostanza che una misura persegua un fine sociale non è sufficiente a sottrarla senz’altro alla qualificazione come aiuto di Stato. In quanto idonei a creare un vantaggio economico per la Sncm, tali aiuti costituivano un aiuto di Stato. Infine, il Tribunale constata che l’analisi della Commissione relativa al saldo di ristrutturazione di Eur 22,52 milioni, non è validamente suffragata là dove si fonda sulla circostanza che le misure previste nel piano del 2006 sono prive di elementi di aiuti di Stato. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 11 settembre 2012, Sentenza nella causa T‑565/08, Corsica Ferries France / Commissione)  
   
 

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