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Notiziario Marketpress di
Lunedě 17 Settembre 2012 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE UE CONFERMA L´OBBLIGO DI RECUPERARE LE ACCISE SUL GASOLIO PER RISCALDARE LE SERRE
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Il Tribunale UE conferma l´obbligo di recuperare le accise sul gasolio per riscaldare le serre. Nel 2000, l´Italia ha stabilito che per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, i diritti di accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre corrispondessero al 5% di quelli applicabili al gasolio utilizzato come carburante. Con le leggi finanziarie 2001, 2002 e 2003 l´Italia ha disposto un’esenzione totale dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre con riguardo, rispettivamente, al periodo 1° gennaio 2001 - 30 giugno 2001 e agli anni 2002, 2003 e 2004. Nel 2009 la Commissione ha adottato la decisione 2009/944/CE, qualificando come aiuti di Stato le misure di esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre – per gli anni 2001-2004 – adottate dall’Italia a favore dei serricoltori. Essa ha considerato che tali misure, finanziate con risorse statali favorivano talune imprese (le aziende del settore dell’agricoltura e, in particolare, quelle che coltivano sotto serra) e potevano incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, vista la posizione dell’Italia nella produzione agricola sotto serra. La Commissione ha inoltre ingiunto all´Italia di recuperare presso i beneficiari le somme corrispondenti agli aiuti concessi (comprensive degli interessi, dalla data in cui erano state poste a disposizione dei beneficiari alla data del loro effettivo recupero). L´Italia ha quindi impugnato la decisione della Commissione dinanzi al TUE. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale considera in sostanza che l´Italia non ha dimostrato, né con i dati forniti alla Commissione, né quelli forniti in allegato al ricorso, che le esenzioni dalle accise si siano rese necessarie a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche. Questi dati mostrano unicamente le variazioni del prezzo al consumo del gasolio da riscaldamento fra il 1999 e il 2004 e le variazioni dell’importo delle accise sul gasolio nel medesimo periodo. Essi non provano che l’aumento del prezzo del gasolio abbia posto i serricoltori italiani in una situazione concorrenziale particolarmente difficile rispetto ai loro concorrenti, in particolare ai serricoltori degli altri Stati membri.Il Tribunale respinge quindi il ricorso dell´Italia e conferma la decisione della Commissione. (TUE, Sentenza nella causa T-379/09, Italia/Commissione) |
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