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Notiziario Marketpress di Mercoledì 26 Settembre 2012
 
   
  ATTIVITÀ DI ESTETISTA

 
   
  L’attività di estetista, definita dalla Legge del 04/01/1990, n. 1, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. L’attività comprende in particolare le seguenti prestazioni: massaggi facciali, manicure, pedicure estetica, depilazione, truccatura, visagista, applicazione di unghie artificiali, conduzione di centri di abbronzatura, solarium, ecc. Ai sensi del D.l. 31 gennaio 2007, n. 7, per avviare un’attività di estetista non è più necessaria l’autorizzazione comunale. Occorre invece presentare una Dia - Dichiarazione di inizio attività (ora sostituita dalla Scia - Segnalazione certificata di inizio attività), resa ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, nella quale l’interessato dovrà dichiarare: a) di essere in possesso della prescritta qualifica professionale, b) di svolgere l’attività in locali che rispettano sia i requisiti urbanistici che i requisiti igienico-sanitari. L’esercizio di tali attività non può più essere legato ad alcun vincolo né di distanza minima né di parametri numerici. La qualifica professionale di estetista si consegue in genere (vedi in proposito quanto disposto dalla normativa regionale) dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito corso regionale o di un periodo di attività lavorativa qualificata. Quando si inizia l’attività occorre poi iscriversi, se si hanno i requisiti necessari, all’Albo delle imprese artigiane. Novita´ - Ai sensi del D.lgs. 6 agosto 2012 n.147 - che ha modificato il D.lgs. 59/2010 (cd "direttiva servizi") secondo gli art. 15 e 16 il responsabile tecnico deve essere iscritto al Rea.  
   
 

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