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Notiziario Marketpress di Mercoledì 26 Settembre 2012
 
   
  TUTELA E IDENTIFICAZIONE DEL MARCHIO DI FABBRICA DI GRU E MACCHINE DA CANTIERE PUBBLICATO IL DECRETO CHE DEFINISCE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL´IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

 
   
   Milano, 26 settembre 2012 - È stato pubblicato nella G.u. 185 del 9 Agosto 2012 il Decreto del 26 luglio 2012 “Modalità di applicazione dell´imposta comunale sulla pubblicità al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere”. “La pubblicazione del Decreto corona gli sforzi di Ucomesa /Anima che si è fortemente impegnata, in particolare per conto dei costruttori di gru a torre, per ottenere questo provvedimento - dichiara Luca Turri, Presidente Ucomesa - Ucomesa continuerà a collaborare con le preposte Autorità a garanzia che le aziende agiscano in modo coerente all’obiettivo di tutela e identificazione del marchio di fabbrica”. "Ribadisco che si tratta di un´opportuna modifica che risana una situazione anomala - afferma Sandro Bonomi Presidente Anima, Federazione delle Associazioni Nazionali dell´Industria Meccanica Varia e Affine - Da più di due anni ci battiamo, assieme all´associazione Ucomesa, nostra federata che rappresenta i produttori di macchine edili, stradali, minerarie e affini, affinché questa imposta iniqua sia eliminata. Desidero ringraziare il lavoro svolto dai numerosi parlamentari che si sono adoperati per trovare questa soluzione. Si tratta di un emendamento che mette al centro la difesa dei marchi industriali che, anche nel settore della meccanica, troppo spesso subiscono il fenomeno della contraffazione. Vorrei ringraziare in particolare il lavoro e l´opera svolti dagli onorevoli che hanno reso possibile l´introduzione di questo emendamento che sana una situazione controversa: on. Gianni Fava, on. Laura Froner, on. Raffaello Vignali, on. Maurizio Leo, On. Marco Causi, on. Lucio Barani” - conclude il Presidente Bonomi. Il decreto ministeriale indica i limiti al di sopra dei quali viene applicata l´imposta di pubblicità, come già avviene in tutti i settori industriali, commerciali, privati e non, in quanto prevalente la finalità pubblicitaria rispetto alla tutela del marchio del produttore. Il Decreto sancisce che “l´imposta non è dovuta per l´indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.”  
   
 

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