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Notiziario Marketpress di Lunedì 05 Giugno 2006
 
   
  MERCATO ITALIANO DELLE TELECOMUNICAZIONI: LA COMMISSIONE EUROPEA CONFERMA IN VIA TRANSITORIA MISURE PER INCORAGGIARE L’INGRESSO DEI NUOVI ENTRANTI NEL MERCATO DELLA TELEFONIA FISSA

 
   
   Bruxelles, 5 giugno 2006 - I nuovi entranti possono far pagare tariffe di terminazione all’ingrosso più alte rispetto alle tariffe dell’operatore dominante, Telecom Italia, ma solo per un periodo transitorio di quattro anni. Nella lettera di commenti inviata il 29 maggio all’Autorità Italiana per le telecomunicazioni, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“Agcom”), la Commissione europea ha tuttavia richiesto ad Agcom di specificare il percorso regolamentare (glide path di 4 anni) nell’adozione delle misure finali dell’attuale analisi di mercato. Inoltre, al fine di una maggiore tutela degli interessi dei consumatori, Agcom è invitata, nel più breve tempo possibile, a sviluppare un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi che tenga in considerazione la necessità degli stessi di divenire efficienti nel tempo. La decisione della Commissione è basata sull’Articolo 7 della Direttiva Quadro sulle comunicazioni elettroniche (2002/21/Ec) che attribuisce alla Commissione il compito di assicurare l’applicazione dei principi di diritto della concorrenza in modo conforme da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione in questo settore. “Sono decisa ad aprire, con la collaborazione delle autorità di telecomunicazioni nazionali, i mercati nazionali alla concorrenza effettiva”, ha dichiarato la Commissaria europea per la società dell’informazione e media, Viviane Reding. “Al fine di promuovere la concorrenza basata sulle infrastrutture, è giustificato consentire ai nuovi entranti di far pagare tariffe di terminazione più alte. Tuttavia, tale misura dovrebbe essere giustificata da costi più elevati e dovrebbe avere dei precisi limiti temporali per incoraggiare i nuovi entranti a diventare efficienti. Efficienza che dovrebbe progressivamente riflettersi in tariffe di terminazione più basse e di conseguenza prezzi al consumo più bassi”. Le misure regolamentari proposte dall’autorità di telecomunicazioni italiana, Agcom il 28 aprile nei mercati all’ingrosso della raccolta, transito e terminazione sono finalizzate a promuovere lo sviluppo della concorrenza nel mercato italiano della telefonia fissa. Tuttavia, gli obblighi regolamentari imposti su Telecom Italia danno la possibilità agli operatori alternativi di aver accesso agli input all’ingrosso necessari per competere nei mercati al dettaglio. Nel mercato della terminazione, Agcom ha proposto di imporre misure regolamentari sia all’operatore incumbent Telecom Italia sia agli operatori alternativi data la posizione dominante di ciascun operatore sulla propria rete. Tuttavia Agcom ha proposto l’imposizione di obblighi regolamentari più leggeri sugli operatori alternativi rispetto all’operatore dominante, Telecom Italia (cosiddetti “obblighi regolamentari asimmetrici”). Mentre le tariffe di terminazione di Telecom Italia sono regolate in vista del raggiungimento del livello di orientamento al costo nel 2009, gli operatori alternativi sono autorizzati a far pagare tariffe di terminazione più alte nei prossimi quattro anni fino al raggiungimento della simmetria con le tariffe di Telecom Italia. Sempre il 29 maggio la Commissione ha approvato con commenti le misure regolamentari proposte da Agcom con una lettera di commenti secondo l’Articolo 7 della Direttiva Quadro sulle comunicazioni elettroniche. La Commissione riconosce che i nuovi entranti non beneficiano delle stesse economie di scala dell’operatore dominante e di conseguenza sarebbe giustificato permettergli di far pagare tariffe di terminazione più alte dell’incumbent. Dall’altro canto però i nuovi entranti dovrebbero divenire più efficienti dopo un certo periodo di tempo, in particolare se guadagnano quote di mercato. Di conseguenza, tariffe più alte possono essere mantenute in loro favore per un periodo di tempo limitato. Nei suoi commenti la Commissione ha sottolineato che per garantire la trasparenza e la certezza giuridica Agcom dovrebbe definire in dettaglio il percorso regolamentare (“glide path”) di quattro anni finalizzato a ridurre le tariffe di terminazione degli operatori alternativi. Tariffe di terminazione troppo alte generalmente hanno un impatto sui prezzi al consumo. Inoltre, al fine di una maggiore tutela degli interessi dei consumatori, la Commissione invita Agcom, nel più breve tempo possibile, a sviluppare un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi che, basato sui costi, tenga in considerazione la necessità degli stessi di divenire efficienti nel tempo. In nessun caso può essere richiesto all’incumbent o agli operatori alternativi di vendere i loro servizi al di sotto dei costi di un operatore ragionevolmente efficiente. Con la lettera di commenti di oggi la Commissione inoltre richiede di ritirare gli obblighi regolamentari fino ad oggi presenti sul mercato sui mercati della terminazione Internet dial-up e della terminazione internazionale data la constatata effettiva competitività di tali mercati. “Quando l’applicazione delle norme europee di telecomunicazione ha portato al raggiungimento della concorrenza effettiva, ciò significa che il loro obiettivo è stato raggiunto e di conseguenza si deve procedere alla eliminazione della regolamentazione”, ha sottolineato la Commissaria Reding. Quadro di riferimento: 1) In che cosa consiste il meccanismo di consultazione basato sull’Articolo 7? Il quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche nell’Unione europea (entrato in vigore il 25 luglio 2003) è basato sui principi di diritto della concorrenza e ha l’obiettivo di ridurre progressivamente la regolamentazione specifica di settore nel momento in cui i mercati raggiungono maggiore competitività. Secondo il quadro regolamentare ciascuna autorità di regolamentazione nazionale (Anr) è tenuta ad analizzare lo stato di concorrenza dei 18 mercati identificati dalla Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti come suscettibili di regolamentazione ex ante[1]. Al termine dell’analisi di tali mercati da parte della Anr, e se gli scambi tra gli Stati membri sono stati influenzati, il risultato deve essere notificato – qualora una o più società sono dominanti (hanno significativo potere di mercato) in questi mercati – attraverso un meccanismo di consultazione descritto nell’Articolo 7 della Direttiva Quadro[2] (il cosiddetto meccanismo di consultazione basato sull’Articolo 7). Solo nel caso in cui un mercato sia dichiarato non competitivo il regolatore può intervenire per imporre almeno un obbligo regolamentare su tali società dominanti. La Commissione come anche le altre Anr può fare commenti sulle misure notificate nel termine di un mese (1a fase). La Anr tiene nel massimo conto i commenti della Commissione. Se invece la Commissione considera che il progetto di misura notificato creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario, al termine dei due mesi (2a fase) la Commissione può adottare una decisione con cui richiede alla Anr di ritirare il progetto di misura (decisione di veto). Lo scopo principale dell’Articolo 7 è di garantire l’applicazione coerente delle norme europee di telecomunicazioni nel mercato unico composto da 25 Stati membri e di evitare distorsioni della concorrenza. Il meccanismo di consultazione basato sull’Articolo 7 è sotto la responsabilità congiunta delle Direzioni Generali della Società dell’informazione e media e della Concorrenza. Per maggiori informazioni sulla procedura relativa all’Articolo 7, si veda Memo/05/255. 2) Cosa si intende per mercato di terminazione delle chiamate? Il mercato di terminazione delle chiamate – che è al centro della decisione di oggi sul mercato italiano delle telecomunicazioni – può essere definito come il servizio all’ingrosso fornito dall’operatore A all’operatore B al fine di consentire agli utenti dell’operatore B di chiamare gli utenti dell’operatore A. Quando un utente che ha sottoscritto un contratto con l’operatore A chiama una persona che ha un contratto con l’operatore B, la chiamata è passata dall’operatore A all’operatore B. Infine l’operatore B termina la chiamata presso l’utente chiamato. Per questo servizio di terminazione l’operatore B fa pagare all’operatore A un prezzo all’ingrosso (cosiddetta “tariffa di terminazione”). L’operatore A generalmente trasferisce tali costi ai consumatori. Infatti le tariffe di terminazione normalmente hanno un’incidenza diretta sui prezzi pagati dai consumatori. Nel caso deciso oggi, l’autorità italia di regolamentazione Agcom è giunta alla conclusione che ciascuna rete di terminazione fissa (dell’operatore incumbent e degli operatori alternativi) costituisce un mercato rilevante distinto per i servizi di terminazione dove ciascun operatore detiene una posizione di monopolio. Questo è il motivo per cui Agcom ha potuto imporre rimedi regolamentari (asimmetrici) sia su Telecom Italia che sugli operatori alternativi. Oggi la Commissione ha approvato le misure proposte invitando tuttavia Agcom ad assicurare il raggiungimento della simmetria delle tariffe dell’incumbent Telecom Italia e degli operatori alternativi nei prossimi quattro anni. Per maggiori informazioni sul Quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche e la “Revisione 2006”, si veda http://ec. Europa. Eu/information_society/policy/ecomm/index_en. Htm  .  
   
 

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