Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 27 Settembre 2012
 
   
  CONTROLLI SULLE EMISSIONI SONORE? NON NECESSITANO DI PREAVVISO UNA SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA IN UNA CAUSA IN CUI ERA COSTITUITA ANCHE ARPAT

 
   
  Firenze, 27 settembre 2012 - I controlli che precedono le ordinanze in materia di inquinamento acustico sono caratterizzati dall´elemento sorpresa per evitare l´alterazione degli elementi di fatto. Inoltre si conferma la prassi dell’Agenzia di effettuare le fonometrie presso i recettori più sposti (cioè in genere le abitazioni più vicine alle sorgenti del rumore). Lo affermano due sentenze del Tribunale amministrativo della Toscana (Tar) - Sez. 2^ - 28 agosto 2012, n. 1437 e quella della Sez. 2^ - 31 agosto 2012 n. 1486 - a proposito della questione riguardante due aziende nella provincia di Lucca. Nel primo caso il sindaco infatti, ha ordinato al gestore dello stabilimento di adottare opere di in sonorizzazione per garantire il rispetto dei limiti di emissione sonora vigente nell´area sulla base dei controlli effettuati dall´Arpat. Controlli effettuati senza la presenza dell’Azienda, che nel ricorso al Tar lamentava la mancanza di “contraddittorio procedimentale”. Su questo punto la sentenza è molto chiara: “Gli atti istruttori che precedono l’eventuale emanazione di ordinanze in materia di inquinamento acustico debbono caratterizzarsi per l’elemento sorpresa poiché, laddove il soggetto controllato sapesse in anticipo di essere sottoposto a controllo potrebbe alterare gli elementi di fatto che normalmente incidono sul livello di rumorosità da misurare, eludendo l’efficacia del controllo.” Controlli che sono avvenuti attraverso il posizionamento degli strumenti di misura del rumore nel cortile antistante l´abitazione di coloro che hanno richiesto la verifica. Cosa che secondo il gestore dell’azienda consentirebbe di calcolare il valore di immissione del rumore nella proprietà della controinteressata, ma non il valore di emissione che va misurato presso la sorgente del rumore la cui intensità si vuole accertare. La Sentenza chiarisce che è la legge nazionale (la 447/1995) a prevedere che i rilevamenti e le verifiche dei rumori siano effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. (Fra l´altro un´analoga prescrizione si trova anche nel decreto ministeriale 16.3.1998 relativo alle Tecniche di rilevamento e di misurazione dell´inquinamento acustico). Pertanto la misurazione effettuata nel cortile della controinteressata è perfettamente legittima, anche perché si tratta di pertinenza che si trova di fronte alla sorgente sonora di proprietà della ricorrente separata solo dalla sede stradale. Oltretutto, precisa la sentenza, non avrebbe senso misurare l´entità del rumore nella pertinenza dell´insediamento industriale laddove non si trovassero soggetti disturbati dal possibile inquinamento acustico. Anzi verrebbero svantaggiate le aziende nelle cui vicinanze non si trovano insediamenti abitativi. E comunque sia, l´intensità del rumore sarebbe maggiore perché la misurazione avverrebbe più in prossimità della fonte rumorosa rispetto a un controllo svolto nelle adiacenze dei soggetti disturbati. Anche la seconda sentenza ha come suo punto centrale la questione delle modalità di effettuazione delle fonometrie di controllo da parte di Arpat, sia riguardo al fatto che erano state effettuate presso il principale recettore (sul balcone di una abitazione vicina all’impianto industriale) sia sul calcolo del rumore prodotto dallo stesso impianto, deducendo quello residuo prodotto da altre fonti (correttamente calcolato dall’Agenzia effettuando una misurazione quando l’impianto in questione risultava fermo). In particolare la seconda sentenza, che ricalca negli esiti la prima descritta, rafforza la propria decisione basandosi anche sulla Sentenza del Consiglio di Stato n.1081/2011, che sottolinea come la normativa sia finalizzata a contenere l’inquinamento acustico consistente attraverso "l´introduzione di rumore nell´ambiente abitativo o nell´ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana", e che conferma anch’essa la prassi di misurare il rumore presso il recettore più esposto allo stesso.  
   
 

<<BACK