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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Ottobre 2012 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE QUALIFICA AIUTI DI STATO VIETATI I «PIANI DI CAMPAGNA» FRANCESI VERSATI AL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DAL 1992 AL 2002
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Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che qualifica aiuti di Stato vietati i «piani di campagna» francesi versati al settore dei prodotti ortofrutticoli dal 1992 al 2002Il fatto che gli aiuti siano stati cofinanziati mediante contributi volontari delle associazioni dei produttori interessati non impedisce di qualificarli aiuti di Stato. 1992 al 2002 alcune organizzazioni francesi di produttori ortofrutticoli hanno ricevuto aiuti versati da un fondo operativo, per un importo stimato dalla Commissione di oltre 330 milioni di euro. I «piani di campagna» in questione miravano ad attenuare gli effetti delle eccedenze temporanee dell´offerta di prodotti ortofrutticoli, a regolare il corso dei mercati mediante un approccio collettivo coordinato e a finanziare azioni strutturali destinate a consentire l´adeguamento di tale settore al mercato. Il fondo era gestito da comitati economici agricoli registrati, che riunivano le organizzazioni dei produttori agricoli a livello regionale. Esso era alimentato per il 30‑50 % mediante contribuzioni volontarie dei produttori. Coloro che non avevano versato tali contributi non potevano beneficiare degli aiuti. Per il resto, il fondo era alimentato dall’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor), ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela della Stato francese. Con decisione del 28 gennaio 2009, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti costituissero aiuti di Stato illegittimi – non essendole stati notificati – e incompatibili con il mercato comune. Ha dunque ordinato alla Repubblica francese di procedere al loro recupero, con gli interessi, presso i relativi beneficiari. Per la prima volta, la Commissione è stata chiamata ad esaminare se misure finanziate contemporaneamente mediante contributi dello Stato e contributi volontari di operatori di un determinato settore potessero costituire aiuti di Stato, questione alla quale detta istituzione ha risposto in senso affermativo. Tanto la Repubblica francese quanto la Fédération de l´organisation économique fruits et légumes (Fedecom) nonché i Producteurs de légumes de France hanno proposto ricorsi di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale. Con le sue sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi. Per quanto riguarda la questione se gli aiuti controversi potessero essere considerati risorse statali ed essere così qualificati come aiuti di Stato, malgrado che essi fossero in parte finanziati mediante contributi volontari dei beneficiari, il Tribunale rileva che il criterio pertinente non è l´origine iniziale delle risorse, bensì il livello di intervento dell´autorità pubblica nella definizione delle misure controverse e delle loro modalità di finanziamento. A questo proposito, il Tribunale constata che era l’Oniflhor, ente pubblico posto sotto la tutela dello Stato, il soggetto che decideva in modo unilaterale in merito alle misure finanziate mediante i piani di campagna, alle modalità della loro attuazione e del loro finanziamento. I comitati economici agricoli registrati, pur essendo incaricati di gestire il fondo operativo destinato al finanziamento di tali misure, non disponevano di alcun margine di manovra nella loro applicazione. Il Tribunale sottolinea in particolare il ruolo preponderante svolto in tali comitati dallo Stato, che in essi era rappresentato dal prefetto della regione. Inoltre, il Tribunale rileva che i beneficiari delle misure disponevano soltanto del potere di partecipare o no al sistema così definito dall’Oniflhor, accettando o rifiutando di versare le quote degli operatori fissate da tale ente. La Commissione ha dunque giustamente ritenuto che le misure controverse configurassero aiuti di Stato. Inoltre, il Tribunale respinge gli argomenti dei ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione ed avrebbe violato il principio del legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti, in quanto costoro li ritenevano compatibili con il diritto dell´Unione. Il Tribunale ricorda che l´affidamento non può essere considerato legittimo quando, come nel caso di specie, l´aiuto è stato messo in esecuzione senza previa notifica alla Commissione. Oltre a ciò, il Tribunale constata che non sussistevano circostanze eccezionali che, anche in assenza di tale notifica, avrebbero potuto giustificare il legittimo affidamento dei beneficiari nel carattere regolare degli aiuti. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 settembre 2012, Sentenze nelle cause T-139/09, T-243/09 e T-328/09, Francia, Fédération de l´organisation économique fruits et légumes (Fedecom) e Producteurs de légumes de France / Commissione) |
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