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Notiziario Marketpress di Martedì 02 Ottobre 2012
 
   
  PUGLIA: GIUNTA APPROVA DDL SU INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA CONSIGLIERI E PRESIDENTE

 
   
  Bari, 2 ottobre 2012 - La Giunta ha approvato ieri, in seduta straordinaria, lo schema di disegno di legge che integra la disciplina delle cause di incompatibilità per l’elezione del consiglio regionale e del presidente della Giunta, così come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Vendola. Con il disegno di legge si modifica la legge elettorale pugliese (n. 2/2005) al fine di adeguare l’ordinamento regionale ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale, declinando le situazioni che determinano incompatibilità ed estendendo tale disciplina ai componenti dell’Esecutivo regionale che non rivestano la carica consiliare. Sono dunque aggiunti alla legge 2/2005 l’art. 6 bis (cause di incompatibilità) e l’art. 6 ter (cause di decadenza). Secondo la nuova legge non può ricoprire la carica di presidente, assessore o consigliere chi è 1) amministratore o rappresentante di ente soggetto a vigilanza regionale che riceva sovvenzione da parte della Regione che superi il 10% delle entrate totali dell’Ente; 2) chi titolare o rappresentante ha parte in servizi, esazioni, somministrazioni o appalti nell’interesse della Regione o in imprese sovvenzionate o vigilate dalla Regione, qualora le sovvenzioni non siano in forza di legge dello Stato o della Regione; 3) colui che ha lite pendente, in quanto parte attiva di un procedimento civile od amministrativo con la Regione. La lite passiva comporta incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. Lo sdl prevede incompatibilità anche per chi ha debiti in mora verso la Regione, non ha rendicontato gestioni riguardanti la Regione. Ci sono incompatibilità tra Presidente, Assessore e Consigliere regionale con le cariche di membro delle due camere, ministro, sottosegretario, giudice di Cassazione, membro del Cnel, magistrato delle acque, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e Consulta. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del presidente e dei componenti della Giunta. Per le cause di decadenza, il consiglio provvede alla contestazione, così come la Giunta e i componenti hanno dieci giorni di tempo per rispondere. Qualora la contestazione sia sussistente, i componenti hanno 5 giorni tempo per optare tra le cariche incompatibili, se i componenti non provvedono, Giunta e consiglio li dichiarano decaduti.  
   
 

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