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Notiziario Marketpress di Mercoledì 03 Ottobre 2012
 
   
  SICILIA: GIUNTA DELIBERA IMPUGNATIVA INNANZI CORTE COSTITUZIONALE

 
   
  Palermo, 3 ottobre 2012 - La Giunta regionale di governo, riunita a Palazzo dŽOrleans, ha deliberato lŽimpugnativa, dinanzi la Corte costituzionale, di due norme statali ritenute lesive delle prerogative autonomistiche. In primo luogo, il ricorso riguarda norme che impongono alla Sicilia una contrazione delle entrate fiscali a vantaggio dello Stato. Si tratta dellŽart. 16 del D.l. N.95/2012. Secondo la Regione, con questa norma, il legislatore statale ha scaricato sulla Sicilia un ulteriore, ingente e continuativo concorso alla finanza pubblica a partire dal 2012 e con cadenza annuale disponendo, nelle more dellŽespletamento delle procedure di concordato previste per le Regioni a statuto speciale, che lŽimporto venga comunque accantonato annualmente sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. In pratica, una parte delle entrate regionali verrebbero accantonate a vantaggio dello Stato in assenza di qualsiasi trattativa o applicazione concordata in sede di conferenza paritetica come stabilito dallo Statuto e dalla giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale. Tale disposizione, che comprime lŽautonomia fiscale regionale a vantaggio dello Stato, eŽ dunque da ritenersi illegittima. LŽimpugnativa eŽ, inoltre, di primaria importanza, considerati gli effetti che la contrazione delle entrate produrrebbero per le casse regionali rischiando di compromettere la possibilitaŽ per la Regione siciliana di assolvere alle proprie funzioni. Impugnato anche lŽart.4, comma 3, D.l. 6 luglio 2012 n.95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.1359) che ha disposto lŽobbligo per la Regione di trasmettere i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societaŽ controllate al Commissario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi (Bondi) e lŽapprovazione da parte di questŽultimo. La Regione siciliana ha giaŽ anticipato rispetto allo Stato il riordino e la riduzione delle societaŽ partecipate regionali prevedendolo nella propria legge finanziaria (art. 20, l.R. N.11/2010). La pretesa approvazione statale del piano di ristrutturazione e razionalizzazione viola le attribuzioni statutarie della Regione siciliana e quelle proprie degli enti locali. Infatti, lŽattribuzione allo Stato della decisione ultima sulla concreta applicazione della norma invade le competenze della Regione siciliana e degli enti locali ubicati nel suo territorio. Per questo motivo, il Governo ha deciso di impugnare la norma statale solo nella parte in cui (art.4, comma 3) dispone che i piani di razionalizzazione vadano sottoposti allŽapprovazione dello Stato.  
   
 

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