Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Ottobre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SU RETTIFICHE FINANZIAME​NTI (ORTOFRUTT​ICOLI, ZUCCHERO, AGRUMI, LATTE ED AIUTI ALLA SUPERFICIE​) (T-426/08, ITALIA/COMMISSIONE )

 
   
  La decisione della Commissione 2008/582/Ce ha escluso dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Feaog, sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga). In particolare, ha escluso Eur 174 704 912,66 di spese sostenute dagli organismi pagatori italiani per gli esercizi finanziari 2001‑2006. La Commissione ha ritenuto che, per le spese connesse alle restituzioni all’esportazione di prodotti italiani, le autorità italiane non avessero effettuato il numero di controlli di sostituzione previsto.In merito alla trasformazione degli agrumi, la Commissione durante una missione in Calabria (regione che riceveva più della metà dell’aiuto alla trasformazione degli agrumi di cui beneficiava la Repubblica italiana) ha constatato gravi carenze nel sistema di controllo (per un lungo periodo, i controlli essenziali erano stati effettuati soltanto in parte, o erano stati del tutto omessi). Informazioni sulle irregolarità sono state fornite dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) e dalla stampa italiana. In merito alle quote latte per la campagna 2002‑2003, la Commissione ha constatato assenza del numero previsto di controlli in loco effettuati da parte delle autorità italiane entro il termine del 31 dicembre 2004 in Puglia, Abruzzo e Lazio, nonché nella provincia di Trento.nell’ambito degli aiuti alla superficie, in seguito a indagini nel 2005, la Commissione ha ritenuto che i metodi di controllo applicati dalla Repubblica italiana fossero carenti. Essa ha rilevato differenze tra le misurazioni effettuate dalle autorità italiane e quelle effettuate dai suoi servizi, e ne ha dedotto che il metodo utilizzato dalle autorità italiane non dava un risultato sufficientemente preciso.L´italia ha chiesto a Tribunale Ue di annullare le rettifiche relative: 1. Al regime delle restituzioni all’esportazione di ortofrutticoli e di zucchero, per un totale di Eur 508 397,82; 2. Agli aiuti alla trasformazione degli agrumi per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, per un totale di Eur 15 361 892,14; 3. Al regime delle quote latte per la campagna lattiera 2002‑2003, per un totale di Eur 13 676,821; 4. Aiuti per superficie/seminativi per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, per un totale di Eur 145 157 801,70. Nel settore dell’esportazione di ortofrutticoli e di zuccheroIn forza del regolamento n. 2221/95, i prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione che non sono stati sigillati devono essere sottoposti a controlli (da parte dell’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione Ue) consistenti nel verificare a vista la corrispondenza tra la merce e il documento che la accompagna dall’ufficio doganale d’esportazione a quello di uscita. Il numero di controlli di sostituzione che deve effettuare l’ufficio doganale di uscita non dev’essere inferiore al numero di giorni nel corso dei quali i prodotti gli sono presentati. La giurisprudenza ha chiarito che quando un regolamento istituisce misure specifiche di controllo, gli Stati membri sono tenuti ad applicarle senza che sia necessario valutare la fondatezza della loro tesi secondo cui un diverso sistema di controllo sarebbe più efficace.Nel settore della trasformazione degli agrumiIl regolamento 2202/96 del Consiglio ha istituito un regime d´aiuti alle organizzazioni di produttori che consegnano all’industria di trasformazione taluni tipi di agrumi raccolti nella Comunità europea. Il regime è fondato su contratti che vincolano le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione. Esso prevede un dettagliato regime di controlli.Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseariIl regolamento (Cee) n. 3950/92 istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° aprile 1993. Gli Stati membri adottano le misure per garantire che il prelievo sia correttamente riscosso e si ripercuota sui produttori interessati. I controlli hanno per oggetto l’esattezza della contabilizzazione attraverso accertamenti presso le aziende produttrici, sui trasporti e presso gli acquirenti. L’imposizione di un termine preciso per la conclusione dei controlli mira a limitare il rischio di mancata riscossione delle somme dovute e a dissuadere gli acquirenti e i produttori che effettuano vendite dirette dal dichiarare quantitativi inferiori di consegna o di vendite dirette di latte, allo scopo di evitare la corresponsione del prelievo supplementare. Il termine limita inoltre il rischio che, di fatto, i dati necessari a tali controlli non siano più disponibili.Nel settore degli aiuti alla superficieIl regolamento (Ce) n. 1782/2003 stabilisce norme comuni sui regimi di sostegno diretto nell’ambito della Pac a favore degli agricoltori. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. Con la sua sentenza odierna, il Tribunale (Prima Sezione) respinge tutti gli argomenti dell´Italia ed il ricorso nel suo insieme. Info: www.Curia.eu.int    
   
 

<<BACK