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Notiziario Marketpress di Martedì 16 Ottobre 2012
 
   
  TACHIGRAFO DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE

 
   
   Roma, 16 ottobre 2012 Il tachigrafo, detto per la precisione “cronotachigrafo”, è un dispositivo di controllo dei tempi di guida, delle distanze percorse e della velocità sostenuta. Viene installato sugli autoveicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro dell’Unione Europea. Soggetti obbligati - Ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento Cee 3820/85 del 20 dicembre 1985) e di quella nazionale (art. 179 del Codice della Strada), devono essere obbligatoriamente equipaggiati di cronotachigrafo alcuni tipi di pullman e camion, e più precisamente: gli autoveicoli adibiti al trasporto viaggiatori, atti a trasportare più di 9 persone, incluso il conducente; gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, di peso massimo autorizzato superiore a 3.500 kg, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi. Soggetti esclusi Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Cee 3820/85, sono esclusi dall’obbligo di utilizzo del cronotachigrafo: i veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato è inferiore a 3,5 tonnellate; i veicoli adibiti destinati al trasporto viaggiatori, fino a un massimo di 9 persone compreso il conducente; i veicoli adibiti al trasporto viaggiatori con servizi di linea il cui percorso è inferiore a 50 km; i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari; i veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico; i veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell’acqua, del gas, dell’elettricità, della rete stradale, delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio; i veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio; i veicoli speciali adibiti ad usi medici; i veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; i carri attrezzi; i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione; i veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato; i veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l’alimentazione animale. Il cronotachigrafo digitale - Il cronotachigrafo digitale, subentrato al precedente cronotachigrafo analogico, è diventato obbligatorio dal 15 gennaio 2007. Tale dispositivo in particolare: consente il controllo dell’identità del conducente, dei tempi di guida e di riposo, delle modalità di guida; registra su memoria digitale i dati identificativi del veicolo, la distanza percorsa, le anomalie di funzionamento ed i guasti, la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo. Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali: un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smartcard, un selettore d´entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante; una carta tachigrafica (smartcard): riporta i dati del conducente (luogo di partenza, ore di guida e di riposo, caratteristiche del veicolo ecc.) che devono rimanere a disposizione per eventuali controlli degli organi preposti. Le carte tachigrafiche - Le carte tachigrafiche sono di quattro tipologie, che variano a seconda del soggetto utilizzatore. La Carta del conducente, di colore bianco, personalizzata con foto, firma e dati anagrafici del conducente, registra tutte le attività dell´autista per un periodo di almeno 28 giorni. Va richiesta dal conducente, con appositi moduli (vedi sotto), alla Camera di commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza abituale (per almeno 185 giorni l´anno). Dura 5 anni. La Carta dell´azienda, di colore giallo, personalizzata con i dati dell´azienda, permette di leggere i dati registrati nella memoria dei cronotachigrafi installati sui propri mezzi. Va richiesta dal titolare o dal legale rappresentante di un’azienda che possieda almeno un veicolo equipaggiato con cronotachigrafo digitale. La richiesta va presentata con appositi moduli alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale l’azienda ha la propria sede legale. Dura 5 anni. La Carta dell´officina, di colore rosso, personalizzata con i dati dell´officina e del responsabile tecnico, è utilizzata per l´attivazione, la calibratura, lo scarico dati e la manutenzione dei tachigrafi digitali. Va richiesta dall´officina autorizzata ad operare sui cronotachigrafi digitali con appositi moduli alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale l´officina ha la propria sede legale. Dura 1 anno. La Carta dell´Autorità di controllo, di colore blu, personalizzata con il nome dell´organo di controllo (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.), permette anch´essa di controllare i dati registrati sui cronotachigrafi digitali. Va richiesta con appositi moduli alla Camera di commercio competente per territorio e dura 5 anni. La carta tachigrafica deve essere restituita: alla scadenza del periodo di validità; se non è più necessaria all´esercizio dell´attività del suo possessore; se il suo possessore ha perso i requisiti necessari al rilascio della carta. Installazione e manutenzione dei cronotachigrafi digitali - L´installazione, la manutenzione e la riparazione dei tachigrafi digitali possono essere eseguite esclusivamente dai “Centri Tecnici”, cioè dalle officine autorizzate a tal fine dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti previsti. Le officine autorizzate devono registrare tutte le operazioni di riparazione e legalizzazione dei tachigrafi su appositi registri vidimati dalle Camere di commercio. Tali registri possono essere realizzati con procedure informatiche. Le officine che intendono abilitarsi per operare sui tachigrafi digitali devono essere sottoposte ad adeguate attività formative, organizzate dalle Camere di commercio. (ultima revisione ottobre 2012)  
   
 

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