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Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Ottobre 2012
 
   
  CALABRIA: DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI DI SEDI FARMACEUTICHE; LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

 
   
   Catanzaro, 22 ottobre 2012 - La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231, accogliendo la tesi difensiva della Regione Calabria ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri promossa, nell’ottobre dello scorso anno, nei confronti dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2011, n. 30, recante “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche” che attribuisce ai farmacisti il diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge, gestissero da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica. Ad avviso della difesa erariale, la norma regionale sarebbe stata costituzionalmente illegittima in quanto avente ad oggetto una materia che rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, di cui al comma 3 dell’art. 117 Cost., nella quale resta riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali tra cui rientra quello del pubblico concorso. La Regione, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario De Tommasi, ha eccepito la piena legittimità costituzionale della disposizione normativa. Ciò in considerazione del fatto che, se è vero che l’assegnazione della sede farmaceutica è regolata dal principio fondamentale del concorso fissato dal legislatore nazionale, attesa la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico (art. 117 Cost.), è altrettanto vero che tale principio è suscettibile di deroghe quando, come nel caso di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2011, n. 30, ci si trovi in presenza di situazioni eccezionali, giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico. E infatti, la Corte aggiunge che “il beneficio di cui al citato articolo 1 non è riconosciuto dal legislatore calabrese indiscriminatamente a tutti i gestori provvisori di sedi farmaceutiche ma soltanto a quelli che, per un congruo lasso di tempo, hanno gestito in via provvisoria la sede farmaceutica, loro attribuita ai sensi della gestazione vigente in materia”. La normativa censurata, quindi, così come rilevato dalla difesa della Regione, è compatibile con il generale principio della concorsualità perché i soggetti assegnatari vengono scelti non già in maniera arbitraria, trattandosi comunque di farmacisti risultati idonei all’esito di una precedente prova concorsuale regolarmente sostenuta, e tuttavia non collocati utilmente in graduatoria per l’assegnazione di sedi vacanti e successivamente beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio.  
   
 

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