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Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Ottobre 2012
 
   
  GIUSTIZIA ITALIANA: DIRITTO D’AUTORE SUL DESIGN - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO CHE DISAPPLICA L’ART. 239 CPI PER CONTRASTO CON IL DIRITTO EUROPEO

 
   
  Il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale - con ordinanza del 20 luglio 2012, ha affermato un importante principio in tema di applicazione transitoria della protezione del diritto d’autore al design industriale ex art. 239 del Codice della Proprietà Industriale (Cpi). L’ordinanza è stata emanata nell’ambito di un procedimento cautelare che vede coinvolte la società Cassina, licenziataria dei diritti di produzione e commercializzazione di rinomate opere del disegno industriale (cd. Classici del design), e la società High Tech, che produce opere in conformità ai disegni e modelli di Cassina. La disciplina italiana, che ha recepito il principio comunitario del cumulo delle tutele riconosciute dal diritto d´autore e dalla normativa sui disegni e modelli registrati (art. 17, Direttiva Ue n. 98/71), ha introdotto un regime transitorio di sospensione dell’applicazione del diritto d’autore alle opere del design che si trovavano in pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001. Tale regime, più volte modificato nel corso degli anni, è stato da ultimo esteso da 5 a 13 anni ad opera dell’art. 22-bis del Decreto legge n. 216/2011, come convertito nella Legge n. 14/2012. Per effetto di quest’ultima disposizione, il vigente art. 239 Cpi stabilisce che i terzi che, prima del 19 aprile 2001, hanno fabbricato o commercializzato prodotti-copia delle opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d´autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, ciò limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile del 2001 (data di recepimento in Italia della Direttiva europea sul design) e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi, cioè fino al 19 aprile 2014, purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso. Ma l’estensione fino a 13 anni della sospensione del diritto d’autore sul design contrasta con l’ordinamento europeo e, in particolare, con i principi affermati dalla sentenza 27 gennaio 2011 della Corte di Giustizia Ue nel caso “Flos”. In tale occasione, infatti, la Corte europea ha ritenuto illegittima la normativa nazionale che esclude dalla protezione del diritto d’autore, completamente o anche per un periodo sostanziale di tempo, quei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima della sua entrata in vigore. In particolare, la Corte ha ritenuto eccessivo il periodo di moratoria decennale previsto dall’art. 239 Cpi nella formulazione precedente all´intervento correttivo del 2010 (Decreto legislativo n. 131/2010 correttivo del Cpi), in quanto un periodo così lungo avrebbe ridotto in maniera sostanziale la tutela dei titolari dei diritti, senza essere giustificato dall’esigenza di salvaguardare gli interessi economici dei terzi produttori in buona fede. I principi della sentenza “Flos” sono stati confermati anche dalla successiva giurisprudenza europea e nazionale (Corte Giustizia, ordinanza 9 settembre 2011; Tribunale. Milano, ordinanza 7 luglio 2011 e Tribunale Firenze, ordinanza 10 ottobre 2011) Ora l’ordinanza del Tribunale di Milano afferma che l’art. 239, nell´attuale formulazione, che sospende per 13 anni l’applicazione del diritto d’autore alle opere del design, è incompatibile con l’art. 17 della Direttiva design. Il Tribunale di Milano, nel procedimento Cassina-high Tech, dà così attuazione al principio del primato del diritto europeo sul diritto nazionale, che impone alle autorità degli Stati membri di disapplicare le norme interne contrastanti con l´ordinamento europeo, tra cui rientrano i principi statuiti dalla Corte di Giustizia. In questo modo, seppure con valenza limitata al caso in questione, si è posto rimedio  
   
 

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