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Notiziario Marketpress di Giovedì 08 Novembre 2012
 
   
  RIORDINO DELLE PROVINCE: IL TESTO UFFICIALE IL DECRETO PROMULGATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL 5 NOVEMBRE 2012

 
   
  Decreto-legge 5 novembre 2012 , n. 188 Disposizioni urgenti in materia di Province e CittaŽ metropolitane. (12G0210) Il Presidente Della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto lŽarticolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini noncheŽ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il quale eŽ stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dellŽarticolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95", che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti; Atteso che, ai sensi dellŽarticolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente eŽ determinata in base ai dati dellŽIstituto nazionale di statistica relativi allŽultimo censimento ufficiale, ma che eŽ comunque opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012; Rilevato che eŽ opportuno preservare la specificitaŽ delle province il cui territorio eŽ integralmente montano, in virtuŽ della peculiaritaŽ dei relativi territori; Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dellŽarticolo 133, primo comma, della Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali eŽ stato espresso il parere della Regione; Viste le proposte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del citato articolo 17, comma 3; Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sullŽatto di riordino eŽ acquisito il parere della Conferenza unificata di cui allŽarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto lŽarticolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerata la straordinaria necessitaŽ ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dallŽarticolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto eŽ indispensabile, nellŽattuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilitaŽ e crescita; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dellŽinterno; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Requisiti minimi delle Province 1. Al testo unico delle leggi sullŽordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allŽarticolo 3, dopo il comma 3 eŽ inserito il seguente: «3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei Ministri.»; b) allŽarticolo 21, comma 3, allŽalinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi» sono inserite le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»; c) allŽarticolo 21, comma 3, la lettera e) eŽ abrogata. 2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dellŽarticolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione in data 20 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012. Art. 2 Riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario 1. In attuazione dellŽarticolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le Province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti: a) Provincia di Biella-vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli; Provincia di Novara- Verbano-cusio-ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-cusio-ossola; Provincia di Alessandria-asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-lecco-varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-lodi-mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-verona in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Parma-piacenza in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Modena-reggio nellŽEmilia in luogo delle Province di Modena e di Reggio nellŽEmilia; Provincia di Romagna in luogo delle Province di Forli-cesena, di Ravenna e di Rimini; Provincia di Livorno-lucca-massa Carrara-pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni; Provincia di Ascoli Piceno-fermo-macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di LŽaquila-teramo in luogo delle Province di LŽaquila e di Teramo; Provincia di Chieti-pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-taranto in luogo delle Province di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-andria-trani-foggia in luogo delle Province di Barletta-andria-trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-crotone-vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia; b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria. 2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 3 Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province 1. In esito al riordino di cui allŽarticolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni giaŽ capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli giaŽ capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente eŽ determinata ai sensi dellŽarticolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. 2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate. 3. La denominazione delle Province puoŽ essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione. 4. Ai Comuni giaŽ capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data. Art. 4 Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul territorio 1. AllŽarticolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 9 eŽ inserito il seguente: «9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dallŽarticolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.»; b) dopo il comma 10 eŽ inserito il seguente: «10-bis. Nelle materie di cui allŽarticolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le Regioni con propria legge trasferiscono ai Comuni le funzioni giaŽ conferite alle Province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne lŽesercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle Regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresiŽ trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle Province.»; c) dopo il comma 12 eŽ inserito il seguente: « 12-bis. Ai sindaci e ai consiglieri comunali che rivestano altresiŽ la carica di presidente di provincia o di consigliere provinciale non puoŽ essere corrisposto alcun emolumento ulteriore rispetto a quello loro spettante per la carica di sindaco e di consigliere comunale.». 2. Con il regolamento di cui allŽarticolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono definiti, in relazione allŽistituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture presidiarie in relazione alle specifiche finalitaŽ ivi previste e conseguentemente sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento eŽ altresiŽ disciplinata la possibilitaŽ di prevedere che, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo operante nellŽambito territoriale corrispondente a quello della cittaŽ metropolitana, vengano delegate ad un prefetto, con le modalitaŽ e nei limiti previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo, di enti locali. Art. 5 Disposizioni relative alle CittaŽ metropolitane 1. AllŽarticolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo eŽ sostituito dai seguenti: «A garanzia dellŽefficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative CittaŽ metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La CittaŽ metropolitana di Milano comprende altresiŽ il territorio giaŽ appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la CittaŽ metropolitana di Firenze comprende altresiŽ il territorio giaŽ appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria eŽ soppressa, con contestuale istituzione della relativa CittaŽ metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dellŽarticolo 143 del testo unico delle leggi sullŽordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»; b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed eŽ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»; c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»; d) il comma 3-ter eŽ abrogato; e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»; f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» eŽ inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della CittaŽ metropolitana di Roma Capitale,»; g) il comma 5 eŽ sostituito con il seguente: «5. Il consiglio metropolitano eŽ composto da non piuŽ di dieci componenti.»; h) il comma 6 eŽ sostituito dai seguenti: «6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti: a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della CittaŽ metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalitaŽ stabilite per lŽelezione del consiglio provinciale; b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dallŽarticolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, eŽ da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. LŽelezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della CittaŽ metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»; i) al comma 7, dopo la lettera b) eŽ aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle Province alla data di entrata in vigore del presente decreto.»; l) dopo il comma 9 eŽ inserito il seguente: «9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il Consiglio metropolitano eŽ sciolto e viene nominato un Commissario, che provvede allŽadozione dello statuto e allŽamministrazione dellŽente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalitaŽ stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo Consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dellŽarticolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»; 2. AllŽarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo eŽ soppresso. Art. 6 Successione delle Province 1. Ogni Provincia istituita ai sensi dellŽarticolo 2, comma 1, lettera a), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sentita lŽUnione delle Province dŽItalia (Upi) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-cittaŽ ed autonomie locali di cui allŽarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri e modalitaŽ operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dellŽarticolo 2, comma 1, lettera a), avviene nel rispetto della disciplina prevista dallŽarticolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decorsi trenta giorni dallŽavvio dellŽesame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dellŽindividuazione di criteri e modalitaŽ condivisi, le Province istituite ai sensi dellŽarticolo 2, comma 1, lettera a), adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dellŽeffettivo fabbisogno. Resta ferma lŽapplicazione dellŽarticolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province pre-esistenti le nuove Province istituite subentrano nella titolaritaŽ dei rapporti fino alla prevista scadenza. 4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai processi di mobilitaŽ conseguenti allŽapplicazione dellŽarticolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto. Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta eŽ soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale puoŽ delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre. 2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la scadenza dellŽincarico di Commissario straordinario delle Province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, eŽ nominato un Commissario straordinario, ai sensi dellŽarticolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dellŽente fino al 31 dicembre 2013. 3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Province istituite ai sensi dellŽarticolo 2, comma 1, lettera a), e delle CittaŽ metropolitane di cui allŽarticolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, noncheŽ per il rinnovo degli organi delle Province di cui allŽ articolo 2, comma 1, lettera b), eŽ fissata dal Ministro dellŽinterno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dellŽanno 2013. 4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dellŽarticolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dellŽarticolo 2, comma 2, in attuazione dellŽarticolo 133, primo comma, della Costituzione, noncheŽ le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dellŽamministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dellŽarticolo 2, noncheŽ delle CittaŽ metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. 5. Limitatamente allŽanno 2013, in deroga al termine di cui allŽarticolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. 6. Entro due mesi dallŽinsediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dellŽarticolo 2, comma 1, lettera a), adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativitaŽ con riferimento allŽesercizio delle funzioni attribuite. 7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano noncheŽ, salva lŽipotesi di cui al comma 4, lettera a), dellŽarticolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalitaŽ stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, eŽ di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano eŽ eletto secondo le modalitaŽ di cui al comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della CittaŽ metropolitana, ove lo stesso preveda lŽelezione del sindaco secondo le modalitaŽ di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani. Art. 8 Disposizione finanziaria 1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate neŽ nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraŽ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraŽ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EŽ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addiŽ 5 novembre 2012 Napolitano Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Cancellieri, Ministro dellŽinterno Visto, il Guardasigilli: Severino  
   
 

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