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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Novembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA): LA CORTE ANNULLA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE HA ANNULLATO L’ISCRIZIONE DI AL-AQSA NELL’ELENCO DELLE PERSONE O GRUPPI LE CUI RISORSE ECONOMICHE SONO CONGELATE

 
   
  Le misure adottate dal Consiglio nei confronti di Al-aqsa sono conformi al diritto dell’Unione in materia di lotta al terrorismo. Dal 2003 la fondazione olandese Al-aqsa si oppone in giudizio all’iscrizione e al mantenimento nell’elenco, redatto dal Consiglio, delle persone e entità le cui risorse economiche sono congelate nell’ambito della lotta al terrorismo. Una prima serie di decisioni del Consiglio - con le quali esso aveva iscritto e successivamente mantenuto la Al-aqsa nell’elenco in parola - è stata annullata da una sentenza del Tribunale del 2007 per carenza di motivazione. Una seconda serie di misure del Consiglio relative agli anni 2007‑2009 è stata annullata da una sentenza del Tribunale del 2010, in quanto i Paesi Bassi avevano abrogato il decreto che disciplina le sanzioni in materia di terrorismo (Sanctieregeling) adottato nei confronti di Al-aqsa e sul quale, in ultima analisi, si basavano le misure del Consiglio. L’iscrizione e il successivo mantenimento nell’elenco presupponevano, infatti, che fosse stato attivamente svolto un procedimento nazionale d’indagini o di azioni penali per attività terroristiche o che fosse già stata pronunciata una sanzione nei confronti del soggetto interessato. La Corte di giustizia, nell’ambito di un’impugnazione proposta dalla fondazione Al-aqsa (C‑539/10 P) e dai Paesi Bassi (C-550/10 P) avverso l´ultima sentenza del Tribunale menzionata, è invitata ad esaminare le condizioni per il congelamento delle risorse economiche. Con la sentenza odierna la Corte respinge, anzitutto, il ricorso di Al-aqsa nella causa C 539/10 P in quanto irricevibile, considerato che esso verte unicamente sulla modifica di talune motivazioni della sentenza impugnata. Successivamente, riguardo all’impugnazione dei Paesi Bassi nella causa C‑550/10 P, la Corte constata che il Tribunale, avendo ritenuto che, una volta abrogata la Sanctieregeling, non sussistesse più un «sostrato» di diritto nazionale idoneo a giustificare adeguatamente il mantenimento di Al-aqsa nell’elenco, senza tuttavia aver preso in debita considerazione la ragione di tale abrogazione, ha commesso un errore di diritto. L’unica ragione a giustificazione della summenzionata abrogazione è stato l’obiettivo di evitare una sovrapposizione fra la misura nazionale di congelamento di capitali, imposta dalla Sanctieregeling, e la misura di congelamento dei beni stabilita al livello dell’Unione dal regolamento n. 2580/2001, conseguentemente all’iscrizione di Al-aqsa nell’elenco in parola. Detta abrogazione ha quindi avuto quale unico scopo il rispetto del Tfue, che prevede che il regolamento dell’Unione sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, il che esclude, in via di principio, l’adozione o il mantenimento di disposizioni nazionali parallele. La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale. A seguito di tale annullamento, la Corte stessa statuisce in via definitiva sul ricorso iniziale proposto da Al-aqsa dinanzi al Tribunale e vertente sull’annullamento delle decisioni del Consiglio relative al congelamento dei capitali. La Corte rileva, anzitutto, che il Consiglio disponeva delle informazioni precise e degli elementi del fascicolo da cui risultava che nei confronti di Al-aqsa era stata presa da un’autorità olandese competente una decisione rispondente ai criteri stabiliti dal diritto dell’Ue. In tale contesto, la Corte sottolinea che, in conformità al diritto dell’Unione, siffatto richiamo alla decisione nazionale implica la sussistenza di prove serie e credibili del coinvolgimento della persona interessata in attività terroristiche, considerate affidabili dalle autorità nazionali competenti. Il Consiglio, peraltro, ha potuto considerare, senza commettere un errore di valutazione, che Al-aqsa avesse contezza, del fatto che la sua attività consistente nel raccogliere e nel mettere a disposizione capitali contribuisse ad attività terroristiche. La Corte ha quindi considerato che il Consiglio non è venuto meno al suo obbligo di riesame della sussistenza dei motivi idonei a giustificare le decisioni di congelamento dei capitali. Essa constata che l’abrogazione della Sanctieregeling non era sufficiente a far dichiarare il mantenimento di Al-aqsa nell’elenco incompatibile con il diritto dell’Unione. Non sussistono infatti indizi che avrebbero potuto indurre il Consiglio a constatare che Al-aqsa avesse sospeso o cessato di contribuire al finanziamento di attività terroristiche, e ciò indipendentemente dal fatto che il congelamento dei suoi capitali rendeva la prosecuzione di siffatta contribuzione più difficile, se non impossibile. La Corte giudica che le decisioni del Consiglio non violano il diritto di proprietà di Al-aqsa. Essa ricorda che il diritto di proprietà, nel diritto dell’Unione, non fruisce di una tutela assoluta e he possono all’esercizio del diritto in parola essere apportate restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non rappresentino, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti. Dato che la misura di congelamento di capitali costituisce una misura cautelare, essa non è intesa a privare tali persone della loro proprietà. Poiché le misure alternative e meno vincolanti menzionate da Al-aqsa - quali un sistema di previa autorizzazione o un obbligo rigoroso di giustificazione a posteriori dell’uso dei capitali versati - non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente lo scopo perseguito dall’Unione, ossia la lotta contro il finanziamento del terrorismo, le restrizioni al diritto di proprietà di Al-aqsa imposte dal Consiglio hanno natura necessaria. Analogamente, in considerazione dell’importanza di tale lotta, dette restrizioni non sono sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti. Infine, la Corte respinge l’argomento di Al-aqsa secondo cui la decisione del Consiglio non soddisfarebbe il requisito di motivazione previsto dal diritto dell’Ue. Difatti non sussistono indizi nel senso che, successivamente all’adozione della Sanctieregeling, la situazione di fatto o la valutazione della stessa da parte delle autorità nazionali olandesi sia mutata relativamente al coinvolgimento di Al-aqsa nel finanziamento di attività terroristiche. Nelle succitate condizioni non era necessario esporre più dettagliatamente le ragioni per cui il Consiglio era convinto che restassero valide le motivazioni a giustificazione dell’iscrizione di Al-aqsa nell’elenco. La Corte respinge pertanto il ricorso iniziale proposto dalla Stichting Al-aqsa. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 15 novembre 2012, Sentenza nelle cause riunite C-539/10 P, Stichting Al-aqsa / Consiglio e C-550/10 P Paesi-bassi/al-aqsa)  
   
 

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