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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Novembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA): LA CORTE ANNULLA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE HA ANNULLATO GLI ATTI DELL’UNIONE CHE CONGELAVANO I CAPITALI DELLA SIG.RA BAMBA

 
   
  La Corte considera, infatti, che il Consiglio ha sufficientemente motivato l’inserimento della sig.Ra Bamba nell’elenco delle persone che si ritiene ostacolino il processo di pace e di riconciliazione in Costa d’Avorio. Nell’autunno 2010 si sono svolte in Costa d’Avorio le elezioni presidenziali, in esito alle quali l’Onu ha certificato la vittoria del sig. Alassane Ouattara. L’unione europea ha riconosciuto la vittoria del sig. Ouattara e ha esortato i leader ivoriani, civili e militari, a riconoscere l’autorità del presidente democraticamente eletto, confermando al contempo la sua determinazione ad adottare sanzioni mirate nei confronti di coloro che ostacolassero il rispetto della volontà sovranamente espressa dal popolo ivoriano. Tenuto conto della gravità della situazione in Costa d’Avorio, il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di persone che ostacolavano il processo di pace e di riconciliazione nazionale e minacciavano il rispetto del risultato del processo elettorale. Dette misure restrittive erano dirette segnatamente a congelare i capitali delle persone. Agli atti che imponevano le misure restrittive era allegato un elenco contenente i nomi delle persone interessate. La sig.Ra Nadiany Bamba è cittadina ivoriana e, stando alle informazioni fornite dal Consiglio nel corso della fase scritta del procedimento, la seconda moglie nonché uno dei collaboratori principali del sig. Laurent Gbagbo, già presidente della Costa d’Avorio. Il nome della sig.Ra Bamba veniva inserito nell’elenco contenente i nomi delle persone assoggettate a misure restrittive. La decisione ed il regolamento sulla cui base veniva effettuato l´inserimento riportano, nei loro allegati, con riferimento alla sig.Ra Bamba: «Direttrice del gruppo editoriale Cyclone cui fa capo la testata Le temps – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all’odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010». La sig.Ra Bamba ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione ed il regolamento, nelle parti in cui la riguardavano. Con sentenza 8 giugno 2011, il Tribunale ha annullato gli atti che congelano i capitali della sig.Ra Bamba, considerando che il Consiglio non aveva sufficientemente motivato l’inserimento della sig.Ra Bamba nell’elenco delle persone che ritenute ostacolare il processo di pace e di riconciliazione in Costa d’Avorio. Il Consiglio ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia. Il Consiglio fa valere che la motivazione degli atti in questione era sufficiente. Esso avrebbe infatti fornito una descrizione circostanziata della situazione di particolare gravità in Costa d’Avorio, che giustificherebbe le misure adottate nei confronti di determinate persone ed entità. Inoltre il Consiglio avrebbe chiaramente indicato i motivi specifici e concreti per i quali la sig.Ra Bamba doveva essere assoggettata a misure restrittive. La Corte ricorda che poiché l’obbligo di motivazione costituisce il corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, la motivazione deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto contestato. Il rispetto di tale obbligo di motivazione è tanto più importante qualora la persona interessata non disponga di un diritto di audizione precedente all’adozione di una decisione di congelamento dei capitali. La Corte precisa tuttavia che tale obbligo di motivazione dev’essere adeguato alla natura dell’atto contestato e al contesto nel quale è stato adottato. In particolare, un atto è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto alla persona interessata, che le consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Nel caso di specie la Corte considera, da un lato, che il Consiglio ha esposto il contesto generale che lo aveva condotto ad ampliare l’elenco delle persone interessate dalle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica della Costa d’Avorio. Tale contesto generale era caratterizzato dalla gravità della situazione in Costa d’Avorio e dalla minaccia concreta che gli ostacoli ai processi di pace e di riconciliazione nazionale rappresentavano per la pace e la sicurezza internazionali. La Corte constata che tale contesto era necessariamente noto alla sig.Ra Bamba a causa della sua posizione professionale e personale. Dall’altro lato, per quanto riguarda le ragioni per le quali il Consiglio ha considerato che la sig.Ra Bamba dovesse essere assoggettata a misure restrittive, la Corte ritiene che detta istituzione abbia identificato gli elementi specifici e concreti – in termini di funzione esercitata a titolo professionale, di gruppo editoriale, di testata giornalistica e di tipologie di atti e di campagne stampa considerati – che implicavano un coinvolgimento dell’interessata nel blocco del processo di pace e di riconciliazione in Costa d’Avorio. La Corte precisa che il controllo del rispetto dell’obbligo di motivazione è diretto ad accertare se le indicazioni fornite dal Consiglio negli atti contestati fossero sufficienti per consentire di comprendere le ragioni per cui erano state inflitte alla sig.Ra Bamba misure restrittive. Tale controllo dev’essere distinto dal controllo della legittimità nel merito di detti atti, il quale consiste nel verificare se gli elementi invocati dal Consiglio fossero effettivamente accertati e se essi potessero giustificare l’adozione delle misure in questione. Di conseguenza la Corte annulla la sentenza del Tribunale e respinge il ricorso della sig.Ra Bamba. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 15 novembre 2012, Sentenza nella causa C‑417/11 P, Consiglio dell’Unione europea / Nadiany Bamba)  
   
 

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