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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Novembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: UN PASSEGGERO PUÒ ESIGERE DAL VETTORE AEREO UN RISARCIMENTO PER LA PERDITA DEI SUOI OGGETTI QUANDO ESSI SI TROVANO IN UN BAGAGLIO REGISTRATO A NOME DI UN ALTRO PASSEGGERO DELLO STESSO VOLO. SPETTA AI PASSEGGERI INTERESSATI FORNIRNE LA PROVA

 
   
  La convenzione di Montreal prevede che il vettore aereo debba versare un risarcimento limitato a 1 000 diritti speciali di prelievo («Dsp») a ciascun passeggero in caso di perdita dei suoi bagagli sopravvenuta in occasione del volo o mentre il vettore aveva la custodia dei bagagli. Il vettore deve rilasciare al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. Il sig. Espada Sánchez, la sig.Ra Oviedo Gonzáles e i loro due figli minorenni si sono imbarcati il 1° agosto 2008 su un volo della compagnia Iberia da Barcellona a Parigi. I bagagli di tale famiglia di quattro persone erano suddivisi in due valige. Queste ultime sono state perdute in occasione del volo e non sono state ritrovate. Di conseguenza, i quattro passeggeri chiedono all’Iberia un risarcimento danni pari a Eur 4 400, corrispondenti a 4 000 Dsp (cioè 1 000 Dsp per passeggero). Il giudice spagnolo, investito della controversia, domanda alla Corte di giustizia se il vettore aereo sia tenuto a risarcire solo il passeggero cui è stato rilasciato lo scontrino identificativo del bagaglio o se esso debba risarcire anche il passeggero che chiede il risarcimento a titolo della perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero. Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che un passeggero può esigere dal vettore aereo un risarcimento per la perdita dei suoi oggetti presenti in un in un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero. Di conseguenza, deve essere risarcito non solo il passeggero che ha consegnato individualmente il proprio bagaglio, ma anche quello i cui oggetti si trovavano nel bagaglio consegnato da un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. Spetterà ai passeggeri interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare che il bagaglio consegnato a nome di un passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il giudice nazionale può tener conto del fatto che tali passeggeri sono membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o ancora si sono registrati nello stesso momento. La Corte aggiunge che tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che i vettori aerei sono tenuti a rilasciare ai passeggeri uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. Infatti, la convenzione di Montreal si limita ad imporre al vettore aereo un obbligo di identificazione, dal quale non si può dedurre che il diritto al risarcimento nel caso di perdita di bagagli si applichi solo al passeggero che ha registrato uno o più bagagli. Tale conclusione è peraltro confermata dagli obiettivi perseguiti dalla convenzione di Montreal, che mira a tutelare gli interessi dei consumatori in materia di trasporto aereo internazionale ed a garantire loro un equo risarcimento secondo il principio di riparazione del danno. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C-410/11, Pedro Espada Sánchez e a. / Iberia Líneas Aéreas de España Sa)  
   
 

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