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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Novembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TERMINE PER PROMUOVERE AZIONI DIRETTE A OTTENERE UNA COMPENSAZIONE PER CANCELLAZIONE DI UN VOLO È STABILITO DALLE REGOLE DI DIRITTO NAZIONALE DI CIASCUNO STATO MEMBRO

 
   
  Il diritto dell´Unione riconosce ai passeggeri aerei un diritto a compensazione che varia a seconda della distanza e della destinazione del loro volo cancellato, a meno che la cancellazione sia dovuta a circostanze straordinarie, vale a dire circostanze che non avrebbero potuto essere evitate neanche con l’adozione di tutte le misure ragionevoli da parte del vettore. I passeggeri possono avvalersi di tale diritto dinanzi ai giudici nazionali. Orbene, la normativa europea non precisa il termine entro il quale possono essere promosse le azioni di compensazione. Il sig. Cuadrench Moré ha acquistato dalla compagnia Klm un biglietto per un volo da Shanghai a Barcellona previsto per il 20 dicembre 2005. Poiché tale volo è stato cancellato, egli è stato costretto a viaggiare il giorno dopo con un’altra compagnia aerea via Monaco di Baviera. Il 27 febbraio 2009 – cioè più di tre anni dopo – il sig. Cuadrench Moré ha proposto dinanzi al giudice spagnolo un ricorso nei confronti della Klm, chiedendo una compensazione di Eur 2 990 maggiorata degli interessi e delle spese, a titolo di risarcimento del danno subito a causa della cancellazione del suo volo. A tal riguardo, la Klm ha fatto valere che l’azione era prescritta, essendo scaduto il termine di due anni previsto dalle convenzioni di Varsavia e di Montreal per promuovere azioni per responsabilità nei confronti dei vettori aerei. In tale contesto, l’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), investita della causa in appello, chiede alla Corte di giustizia se il termine per promuovere azioni dirette ad ottenere il versamento delle compensazioni previste dal diritto dell´Unione sia stabilito dalla convenzione di Montreal o da altre disposizioni, vale a dire, in particolare, dalle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione. Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che il termine per promuovere le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione per cancellazione del volo, prevista dal diritto dell’Unione, è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione. La Corte ricorda che, in mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tuttavia, tali modalità procedurali devono conformarsi ai principi di effettività e di equivalenza rispetto a quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe. La Corte aggiunge che tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalle disposizioni delle convenzioni di Varsavia e di Montreal; la misura della compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004 esula dal loro campo di applicazione, pur essendo complementare al regime di risarcimento dei danni da esse disposto. Infatti, il diritto dell’Unione istituisce un regime autonomo di indennizzo, uniforme ed immediato, dei danni costituiti dai disagi dovuti ai ritardi ed alle cancellazioni di voli. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C-139/11, Joan Cuadrench Moré / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Nv)  
   
 

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