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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Novembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE CONFERMA CHE L’E.ON ENERGIE AG DEVE PAGARE UN’AMMENDA DI 38 MILIONI DI EURO PER VIOLAZIONE DI SIGILLI COMMESSA NEL CORSO DI UN´ISPEZIONE IN MATERIA DI CONCORRENZA

 
   
  In forza del diritto dell’Unione, la Commissione può irrogare alle imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del loro fatturato qualora, intenzionalmente o per negligenza, abbiano infranto i sigilli apposti dalla Commissione nel corso di un´ispezione in materia di concorrenza. Nel maggio del 2006 la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali commerciali dell’impresa E.on Energie Ag situata a Monaco (Germania) al fine di verificare la fondatezza di sospetti circa la partecipazione di tale società ad accordi anticoncorrenziali. Poiché non era stato possibile concludere l’accertamento lo stesso giorno, i documenti selezionati in vista di un esame più dettagliato sono stati depositati in un locale messo a disposizione della Commissione dall’E.on Energie. La porta del locale è stata chiusa a chiave e vi è stato apposto un sigillo ufficiale della Commissione. I sigilli della Commissione sono costituiti da autoadesivi di plastica. Se sono rimossi non si strappano, ma appaiono diciture «Void» in modo indelebile, tanto sulla loro superficie quanto sulla loro parte posteriore adesiva. Quando la squadra di ispettori è tornata sul posto il mattino della seconda giornata di accertamenti, ha constatato, in particolare, che la dicitura «Void» era visibile sul sigillo apposto il giorno prima. Di conseguenza, con decisione del 30 gennaio 2008, la Commissione ha inflitto un’ammenda di 38 milioni di euro all’impresa E.on Energie per violazione di sigilli. L’impresa ha chiesto l’annullamento di tale decisione presentando un ricorso dinanzi al Tribunale, il quale è stato respinto con sentenza del 15 dicembre 2010. L’e.on Energie ha quindi impugnato tale sentenza del Tribunale. Con la sua sentenza odierna, la Corte respinge tale impugnazione. La Corte rileva che il Tribunale non ha né operato un’inversione indebita dell’onere della prova né violato il principio della presunzione di innocenza. Infatti, poiché la Commissione aveva constatato una violazione di sigilli in base ad un complesso di prove, il Tribunale era legittimato a ritenere che spettasse all’E.on Energie apportare prove che consentissero di rimettere in discussione siffatta constatazione. In tale contesto, la Corte precisa che un’impresa non può contestare il valore probatorio di un sigillo semplicemente invocando la possibilità che fosse difettoso. Invero, qualora fosse accolta una tale argomentazione, non avvalorata da elementi di prova, la Commissione sarebbe privata di ogni possibilità di utilizzare sigilli. Peraltro, la Corte ricorda che, in linea di principio, spetta unicamente al Tribunale stimare il valore degli elementi di prova che gli sono sottoposti, poiché, in fase d’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alle questioni di diritto. Inoltre, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone, sicché l’E.on Energie non può imputare al Tribunale di non avere dato seguito alla sua richiesta volta a far disporre misure istruttorie supplementari. Peraltro, la Corte respinge l’argomento dell’E.on Energie secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità non riducendo l’ammenda inflitta dalla Commissione. La Corte rileva che soltanto nei limiti in cui essa ritenesse che il livello della sanzione è non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe constatare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda. A tal riguardo, la Corte constata che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare che un’infrazione costituita da una violazione di sigilli è particolarmente grave per sua stessa natura. Per giunta, sapendo che la Commissione avrebbe potuto infliggere all’E.on Energie un’ammenda del 10% del suo fatturato annuo qualora avesse dimostrato la sussistenza di pratiche anticoncorrenziali, l’ammenda di 38 milioni di euro, inflitta per violazioni di sigilli, che rappresenta lo 0,14 % del suo fatturato annuo, non può essere considerata eccessiva con riguardo alla necessità di assicurare l’effetto deterrente di tale sanzione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C-89/11 P, E.on Energie Ag / Commissione)  
   
 

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