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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Novembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: I PASSEGGERI DEL TRASPORTO FERROVIARIO DEVONO ESSERE INFORMATI DEI RITARDI O DELLE SOPPRESSIONI DEI TRENI CHE COSTITUISCONO LE PRINCIPALI COINCIDENZE, INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPRESA FERROVIARIA CHE LE GARANTISCE. IL GESTORE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA È TENUTO A FORNIRE ALLE IMPRESE FERROVIARIE TUTTE LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE RELATIVE ALLE COINCIDENZE GARANTITE DALLE ALTRE IMPRESE

 
   
  L’impresa ferroviaria Westbahn Management Gmbh fornisce servizi ferroviari di trasporto passeggeri in Austria sulla tratta Vienna-salisburgo. La Öbb-infrastruktur Ag è il gestore dell’infrastruttura ferroviaria in Austria ed anche della maggior parte della rete austriaca, compresa la tratta Vienna-salisburgo. Essa dispone dei dati in tempo reale, relativi alla posizione di tutti i treni che circolano sulla rete austriaca da essa gestita. Tali dati sono comunicati alle varie imprese ferroviarie quando riguardino i loro rispettivi treni. La Westbahn Management ha chiesto alla Öbb-infrastruktur di fornirle i dati in tempo reale relativi ai treni delle altre imprese ferroviarie, per poter informare i propri passeggeri sugli orari effettivi di partenza dei treni e per garantire le coincidenze. La Öbb-infrastruktur ha negato l’accesso a tali informazioni, in base al rilievo che, in linea di principio, essa trasmette solo i dati relativi all’impresa ferroviaria interessata. Ha quindi suggerito alla Westbahn Management di concludere un accordo con le altre imprese ferroviarie in cui ciascuna di esse si dichiarasse consenziente alla trasmissione dei dati che la riguardano. Nessun accordo del genere è stato tuttavia concluso tra la Westbahn Management ed un’altra impresa ferroviaria. Ritenendo che la mancata comunicazione dei dati in questione sia contraria al diritto dell’Unione, la Westbahn ha presentato una richiesta alla Schienen-control Kommission, organo giurisdizionale competente a risolvere le controversie relative ai mercati ferroviari. Con le questioni pregiudiziali sollevate dinanzi alla Corte di giustizia, la Schienen-control Kommission chiede, da un lato, se le informazioni relative alle principali coincidenze debbano indicare, oltre agli orari di partenza previsti nell’orario ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali coincidenze e, in particolare, quelli relativi alle altre imprese ferroviarie. Dall’altro, chiede alla Corte se il gestore dell’infrastruttura sia tenuto a fornire, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi alle posizioni dei treni gestiti dalle altre imprese, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze. Nella sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che, per rispettare gli interessi dei passeggeri nonché gli obiettivi generali perseguiti dal diritto dell´Unione, le informazioni fornite ai passeggeri devono risultare loro utili. A tale riguardo, le informazioni relative ai ritardi o alle soppressioni delle coincidenze di cui il passeggero avrebbe potuto prendere conoscenza consultando i pannelli indicatori prima della partenza − supponendo che fossero note in tale momento − sono elementi che devono parimenti essergli comunicati, qualora tali ritardi o soppressioni di treni sopravvengano successivamente alla partenza. In caso contrario, il passeggero verrebbe informato solo relativamente all’orario previsto delle principali coincidenze, ma non delle modifiche intervenute dopo la sua partenza, restando quindi in possesso di informazioni obsolete. Le imprese ferroviarie hanno quindi l’obbligo di fornire, in tempo reale, informazioni relative alle principali coincidenze. La Corte constata che tale obbligo comprende tutte le principali coincidenze, sia quelle dell’impresa ferroviaria interessata sia quelle garantite dalle altre imprese. Un’interpretazione restrittiva delle informazioni cui i passeggeri devono avere accesso ostacolerebbe il cambio di treno da parte loro. Essa comprometterebbe l’obiettivo d’informazione perseguito dal diritto dell’Unione, incoraggiando i passeggeri a preferire le grandi imprese ferroviarie, che sarebbero in grado di fornire loro, in tempo reale, informazioni relative a tutte le tappe del loro viaggio. Per quanto riguarda gli obblighi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, la Corte osserva che, al fine di garantire un’equa concorrenza sul mercato del trasporto ferroviario dei passeggeri, occorre assicurare che tutte le imprese ferroviarie siano in grado di fornire loro una qualità di servizio comparabile. Per esercitare il diritto di accesso all’infrastruttura ferroviaria le imprese ferroviarie devono pertanto farsi fornire, dal gestore dell’infrastruttura, informazioni in tempo reale relative alle principali coincidenze garantite dalle altre imprese ferroviarie. La Corte chiarisce che le informazioni disponibili sui pannelli indicatori delle diverse stazioni non possono essere ritenute di carattere confidenziale o sensibile, circostanza che impedirebbe di divulgarle alle diverse imprese ferroviarie interessate. Di conseguenza, la Corte statuisce che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria è tenuto a fornire alle imprese, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni gestiti dalle altre imprese, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 22 novembre 2012, Sentenza nella causa C‑136/11, Westbahn Management Gmbh / Öbb-infrastruktur Ag)  
   
 

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