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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Dicembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA BCE HA VALIDAMENTE RIFIUTATO L’ACCESSO A DUE DOCUMENTI LEGATI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA IN GRECIA. LA LORO DIVULGAZIONE AVREBBE ARRECATO PREGIUDIZIO ALLA TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO DELLA POLITICA ECONOMICA DELL’UNIONE E DELLA GRECIA

 
   
  Qualsiasi cittadino dell´Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d´accesso ai documenti della Banca centrale europea (Bce). Tuttavia, la Bce deve rifiutare l´accesso a un documento quando la sua divulgazione arrechi in particolare pregiudizio alla tutela dell´interesse pubblico. Una giornalista che esercita le proprie attività a Londra lo scorso 20 agosto 2010 ha chiesto alla Bce l´accesso a due documenti intitolati «L’impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa. Il caso della Grecia« e «L’operazione Titlos e la possibile esistenza di operazioni analoghe con impatto sui livelli di debito e deficit pubblici della zona euro». La Bce ha negato l´accesso a tali documenti adducendo a motivazione la tutela dell´interesse pubblico per quanto riguarda la politica economica dell´Unione europea e della Grecia. La giornalista ed il suo editore hanno contestato tale decisione dinanzi al Tribunale. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso. In primo luogo, il Tribunale esamina l´argomento secondo cui vi sarebbe un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione dei documenti che servirebbe, in realtà, l´interesse pubblico. Il Tribunale respinge tale argomento e considera che, quando la divulgazione di un documento arreca pregiudizio all´interesse pubblico, la Bce è tenuta a rifiutare l´accesso, e un suo bilanciamento con un «interesse pubblico superiore» non è previsto dal diritto dell´Unione. In secondo luogo, il Tribunale esamina se il rifiuto opposto dalla Bce sia viziato da un errore manifesto di valutazione quanto all´esistenza di un rischio di pregiudizio all´interesse pubblico, per quanto riguarda la politica economica dell´Unione e della Grecia. Il primo documento conteneva le ipotesi e i punti di vista dei membri del personale della Bce relativi all’impatto su deficit e debito pubblici degli swap negoziati fuori borsa, con riferimento particolare al caso della Grecia, per fornire, sulla base dei dati parziali disponibili al momento della sua redazione, un´istantanea della situazione nel marzo 2010. Nell´ottobre 2010 − quindi oltre sette mesi dopo la sua redazione − la Bce ha motivato il diniego di accesso al documento essendo le informazioni in esso contenute superate. La loro divulgazione avrebbe presentato pertanto un rischio importante e grave di ingannare fortemente il pubblico in generale e i mercati finanziari in particolare. In un ambiente di mercato molto vulnerabile, la divulgazione avrebbe pregiudicato il buon funzionamento dei mercati finanziari. Pertanto avrebbe arrecato pregiudizio alla fiducia del pubblico nell´effettiva conduzione della politica economica dell´Unione e della Grecia. A tal riguardo, il Tribunale rileva che, al momento dell´adozione della decisione di rigetto, i mercati finanziari europei si trovavano in una situazione molto vulnerabile. La stabilità di tali mercati era fragile, in particolare, a causa della situazione economica e finanziaria della Grecia. Peraltro, detta situazione e le conseguenti vendite di attività finanziarie greche provocavano forti deprezzamenti del valore di dette attività, circostanza che avrebbe comportato anche perdite per i detentori greci e gli altri detentori europei. In un tale contesto, è evidente che gli attori del mercato utilizzino le informazioni divulgate dalle banche centrali e che le loro analisi e decisioni siano considerate come una fonte particolarmente importante e affidabile per effettuare una valutazione dall´andamento del mercato finanziario. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la Bce non abbia commesso un errore manifesto di valutazione considerando che la divulgazione del documento avrebbe arrecato un pregiudizio effettivo e concreto all´interesse pubblico per quanto riguarda la politica economica dell´Unione e della Grecia. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale aggiunge che il fatto che i dati contenuti fossero superati non consente di concludere che, in caso di divulgazione del documento, gli attori dei mercati finanziari avrebbero considerato del pari superati, e quindi senza valore, le ipotesi e i punti di vista dei membri del personale della Bce contenuti in esso. Infatti, sebbene gli attori dei mercati siano professionisti abituati a lavorare con tale tipo di documenti, essi considerano comunque le ipotesi e i punti di vista provenienti dalla Bce come particolarmente importanti ed affidabili per effettuare una valutazione del mercato finanziario. Non si può dunque ragionevolmente escludere che i medesimi sarebbero stati considerati come ancora validi. Di conseguenza, un’eventuale precisazione della Bce sulla versione divulgata da tale documento, recante l’indicazione che tali informazioni non erano più attuali, non avrebbe potuto impedire che la sua divulgazione inducesse in errore il pubblico e gli attori dei mercati finanziari, in particolare sulla situazione relativa al deficit e al debito pubblici come valutata dalla Bce. Un tale errore avrebbe potuto avere conseguenze negative sull´accesso, in particolare della Grecia, ai mercati finanziari, e avrebbe dunque potuto incidere sulla conduzione effettiva della politica economica della Grecia e dell´Unione. Il secondo documento conteneva, sostanzialmente, la descrizione del contesto di fondo dell’operazione «Titlos» nonché l´analisi dei membri del personale della Bce sulla struttura finanziaria di detta operazione e dell´esistenza eventuale di operazioni analoghe realizzate da altri Stati membri. In tale contesto, la Bce aveva esaminato il modo in cui la Grecia aveva usato swap negoziati fuori borsa e le conseguenze di siffatti swap per i rischi esistenti. Poiché il contenuto di tale documento era strettamente legato a quello del primo, il Tribunale dichiara che, per le medesime ragioni, la valutazione della Bce secondo cui la sua divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio alla politica economica dell´Unione e della Grecia non è viziata da errore manifesto. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 29 novembre 2012, Sentenza nella causa T-590/10, Gabi Thesing e Bloomberg Finance Lp / Bce)  
   
 

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