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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Dicembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI – PRESUPPOSTI DELL’AFFIDAMENTO «IN HOUSE»

 
   
  Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di presupposti dell’affidamento diretto («in house»), di un servizio di interesse pubblico. Il Comune di Varese, al fine di gestire servizi pubblici nel suo territorio, in particolare quello di igiene urbana, ha costituito la spa Aspem (con un capitale sociale di 173 785 euro, corrispondente ad altrettante azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna), quale prestatore di servizi «in house», di cui deteneva la quasi totalità del capitale (173467 azioni). (Econord Spa contro Comune di Cagno, Varese, Solbiate (Sentenza nelle cause riunite C- 182/11 e a.) Nel 2005, il Comune di Cagno e il Comune di Solbiate hanno scelto gestione coordinata (secondo il d.Lgs. N. 267/2000), con altri comuni del servizio di eliminazione dei rifiuti solidi urbani e ed hanno concluso una convenzione con il Comune di Varese. Alla Aspem hanno aderito in qualità di azionisti pubblici (acquisendo un’azione ciascuno). Le restanti 318 azioni sono suddivise tra 36 comuni della provincia di Varese, con partecipazioni individuali che variano da 1 a 19 azioni. Parallelamente all’acquisizione di tale partecipazione, il Comune di Cagno e il Comune di Solbiate hanno sottoscritto un patto parasociale, che prevedeva il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare, in accordo con gli altri comuni partecipanti un consigliere di amministrazione. La società Econord ha contestato l´affidamento diretto dei servizi alla Aspem, facendo valere che il controllo dei due comuni sulla Aspem non era garantito e, di conseguenza, l’attribuzione dell’appalto avrebbe dovuto essere effettuata in conformità alle norme del diritto dell’Unione. Il Consiglio di Stato sottolinea che il Comune di Varese esercita il pieno controllo sulla Aspem, mentre ciò non vale per il Comune di Cagno ed il Comune di Solbiate, in quanto l’acquisizione di una sola azione ed un patto parasociale singolarmente debole non darebbero luogo ad alcun controllo congiunto effettivo. Ha chiesto alla Corte di chiarire la nozione di esercizio di un «controllo analogo» a quello esercitato dall´ente pubblico sui propri servizi. La Corte di giustizia, nella sua sentenza odierna, ricorda innanzitutto che, per giurisprudenza consolidata, un’amministrazione aggiudicatrice (ad es. Un ente locale), è dispensata dall’avviare una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nel caso in cui eserciti sull’entità affidataria un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione o le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano (sentenza Teckal, C-107/98). Questa giurisprudenza, inizialmente elaborata rispetto alla direttiva 93/36/Cee (appalti pubblici di forniture), è altresì applicabile agli appalti pubblici di lavori e di servizi. La Corte ricorda che secondo al sua costante giurisprudenza, sussiste un «controllo analogo» quando l’entità è assoggettata a un controllo che consente all’amministrazione di influenzare le decisioni dell’entità medesima. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti. In altri termini, un controllo strutturale e funzionale. La Corte chiarisce quindi che, ove più autorità pubbliche facciano ricorso ad un’entità comune per svolgere un compito comune di servizio pubblico, non è indispensabile che ciascuna di esse detenga da sola un potere di controllo individuale su tale entità. Ciononostante, il controllo non può fondarsi soltanto sul controllo dell’autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale dell’entità, in quanto la nozione stessa di controllo congiunto verrebbe svuotata di significato. Infatti, l’eventualità che un’amministrazione abbia, nell’ambito di un’entità posseduta in comune con altre amministrazioni, una posizione inidonea a garantirle la benché minima possibilità di partecipare al controllo di tale entità, aprirebbe la strada ad un’elusione delle norme del diritto Ue. Infatti, una presenza puramente formale nella compagine di tale entità dispenserebbe l´amministrazione dall’obbligo di avviare una procedura di gara d’appalto. Spetta al giudice del rinvio verificare se la sottoscrizione, da parte del Comune di Cagno e del Comune di Solbiate, di un patto parasociale che conferisce loro il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in accordo con gli altri enti interessati sia idonea a consentire a tali comuni di contribuire effettivamente al controllo della Aspem. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità suddetta. Giustizia europea: Appalti pubblici di servizi – Presupposti dell’affidamento «in house» (Econord Spa contro Comune di Cagno, Varese, Solbiate (Sentenza nelle cause riunite C- 182/11 e a.) Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di presupposti dell’affidamento diretto («in house»), di un servizio di interesse pubblico. Il Comune di Varese, al fine di gestire servizi pubblici nel suo territorio, in particolare quello di igiene urbana, ha costituito la spa Aspem (con un capitale sociale di 173 785 euro, corrispondente ad altrettante azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna), quale prestatore di servizi «in house», di cui deteneva la quasi totalità del capitale (173467 azioni). Nel 2005, il Comune di Cagno e il Comune di Solbiate hanno scelto gestione coordinata (secondo il d.Lgs. N. 267/2000), con altri comuni del servizio di eliminazione dei rifiuti solidi urbani e ed hanno concluso una convenzione con il Comune di Varese. Alla Aspem hanno aderito in qualità di azionisti pubblici (acquisendo un’azione ciascuno). Le restanti 318 azioni sono suddivise tra 36 comuni della provincia di Varese, con partecipazioni individuali che variano da 1 a 19 azioni. Parallelamente all’acquisizione di tale partecipazione, il Comune di Cagno e il Comune di Solbiate hanno sottoscritto un patto parasociale, che prevedeva il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare, in accordo con gli altri comuni partecipanti un consigliere di amministrazione. La società Econord ha contestato l´affidamento diretto dei servizi alla Aspem, facendo valere che il controllo dei due comuni sulla Aspem non era garantito e, di conseguenza, l’attribuzione dell’appalto avrebbe dovuto essere effettuata in conformità alle norme del diritto dell’Unione. Il Consiglio di Stato sottolinea che il Comune di Varese esercita il pieno controllo sulla Aspem, mentre ciò non vale per il Comune di Cagno ed il Comune di Solbiate, in quanto l’acquisizione di una sola azione ed un patto parasociale singolarmente debole non darebbero luogo ad alcun controllo congiunto effettivo. Ha chiesto alla Corte di chiarire la nozione di esercizio di un «controllo analogo» a quello esercitato dall´ente pubblico sui propri servizi. La Corte di giustizia, nella sua sentenza odierna, ricorda innanzitutto che, per giurisprudenza consolidata, un’amministrazione aggiudicatrice (ad es. Un ente locale), è dispensata dall’avviare una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nel caso in cui eserciti sull’entità affidataria un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione o le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano (sentenza Teckal, C-107/98). Questa giurisprudenza, inizialmente elaborata rispetto alla direttiva 93/36/Cee (appalti pubblici di forniture), è altresì applicabile agli appalti pubblici di lavori e di servizi. La Corte ricorda che secondo al sua costante giurisprudenza, sussiste un «controllo analogo» quando l’entità è assoggettata a un controllo che consente all’amministrazione di influenzare le decisioni dell’entità medesima. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti. In altri termini, un controllo strutturale e funzionale. La Corte chiarisce quindi che, ove più autorità pubbliche facciano ricorso ad un’entità comune per svolgere un compito comune di servizio pubblico, non è indispensabile che ciascuna di esse detenga da sola un potere di controllo individuale su tale entità. Ciononostante, il controllo non può fondarsi soltanto sul controllo dell’autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale dell’entità, in quanto la nozione stessa di controllo congiunto verrebbe svuotata di significato. Infatti, l’eventualità che un’amministrazione abbia, nell’ambito di un’entità posseduta in comune con altre amministrazioni, una posizione inidonea a garantirle la benché minima possibilità di partecipare al controllo di tale entità, aprirebbe la strada ad un’elusione delle norme del diritto Ue. Infatti, una presenza puramente formale nella compagine di tale entità dispenserebbe l´amministrazione dall’obbligo di avviare una procedura di gara d’appalto. Spetta al giudice del rinvio verificare se la sottoscrizione, da parte del Comune di Cagno e del Comune di Solbiate, di un patto parasociale che conferisce loro il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in accordo con gli altri enti interessati sia idonea a consentire a tali comuni di contribuire effettivamente al controllo della Aspem. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità suddetta. Giustizia europea: Appalti pubblici di servizi – Presupposti dell’affidamento «in house» (Econord Spa contro Comune di Cagno, Varese, Solbiate (Sentenza nelle cause riunite C- 182/11 e a.) Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di presupposti dell’affidamento diretto («in house»), di un servizio di interesse pubblico. Il Comune di Varese, al fine di gestire servizi pubblici nel suo territorio, in particolare quello di igiene urbana, ha costituito la spa Aspem (con un capitale sociale di 173 785 euro, corrispondente ad altrettante azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna), quale prestatore di servizi «in house», di cui deteneva la quasi totalità del capitale (173467 azioni). Nel 2005, il Comune di Cagno e il Comune di Solbiate hanno scelto gestione coordinata (secondo il d.Lgs. N. 267/2000), con altri comuni del servizio di eliminazione dei rifiuti solidi urbani e ed hanno concluso una convenzione con il Comune di Varese. Alla Aspem hanno aderito in qualità di azionisti pubblici (acquisendo un’azione ciascuno). Le restanti 318 azioni sono suddivise tra 36 comuni della provincia di Varese, con partecipazioni individuali che variano da 1 a 19 azioni. Parallelamente all’acquisizione di tale partecipazione, il Comune di Cagno e il Comune di Solbiate hanno sottoscritto un patto parasociale, che prevedeva il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare, in accordo con gli altri comuni partecipanti un consigliere di amministrazione. La società Econord ha contestato l´affidamento diretto dei servizi alla Aspem, facendo valere che il controllo dei due comuni sulla Aspem non era garantito e, di conseguenza, l’attribuzione dell’appalto avrebbe dovuto essere effettuata in conformità alle norme del diritto dell’Unione. Il Consiglio di Stato sottolinea che il Comune di Varese esercita il pieno controllo sulla Aspem, mentre ciò non vale per il Comune di Cagno ed il Comune di Solbiate, in quanto l’acquisizione di una sola azione ed un patto parasociale singolarmente debole non darebbero luogo ad alcun controllo congiunto effettivo. Ha chiesto alla Corte di chiarire la nozione di esercizio di un «controllo analogo» a quello esercitato dall´ente pubblico sui propri servizi. La Corte di giustizia, nella sua sentenza odierna, ricorda innanzitutto che, per giurisprudenza consolidata, un’amministrazione aggiudicatrice (ad es. Un ente locale), è dispensata dall’avviare una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico nel caso in cui eserciti sull’entità affidataria un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione o le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano (sentenza Teckal, C-107/98). Questa giurisprudenza, inizialmente elaborata rispetto alla direttiva 93/36/Cee (appalti pubblici di forniture), è altresì applicabile agli appalti pubblici di lavori e di servizi. La Corte ricorda che secondo al sua costante giurisprudenza, sussiste un «controllo analogo» quando l’entità è assoggettata a un controllo che consente all’amministrazione di influenzare le decisioni dell’entità medesima. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti. In altri termini, un controllo strutturale e funzionale. La Corte chiarisce quindi che, ove più autorità pubbliche facciano ricorso ad un’entità comune per svolgere un compito comune di servizio pubblico, non è indispensabile che ciascuna di esse detenga da sola un potere di controllo individuale su tale entità. Ciononostante, il controllo non può fondarsi soltanto sul controllo dell’autorità pubblica che detiene una partecipazione di maggioranza nel capitale dell’entità, in quanto la nozione stessa di controllo congiunto verrebbe svuotata di significato. Infatti, l’eventualità che un’amministrazione abbia, nell’ambito di un’entità posseduta in comune con altre amministrazioni, una posizione inidonea a garantirle la benché minima possibilità di partecipare al controllo di tale entità, aprirebbe la strada ad un’elusione delle norme del diritto Ue. Infatti, una presenza puramente formale nella compagine di tale entità dispenserebbe l´amministrazione dall’obbligo di avviare una procedura di gara d’appalto. Spetta al giudice del rinvio verificare se la sottoscrizione, da parte del Comune di Cagno e del Comune di Solbiate, di un patto parasociale che conferisce loro il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in accordo con gli altri enti interessati sia idonea a consentire a tali comuni di contribuire effettivamente al controllo della Aspem. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità suddetta. (Econord Spa contro Comune di Cagno, Varese, Solbiate (Sentenza nelle cause riunite C- 182/11 e a.)  
   
 

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