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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2012
 
   
  UE: UN PIANO SOCIALE PUÒ PREVEDERE LA RIDUZIONE DELL´INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO PER I LAVORATORI PROSSIMI ALL´ETÀ PENSIONABILE

 
   
  Lussemburgo, 10 dicembre 2012 - Il piano sociale concluso tra l´impresa tedesca Baxter e il suo consiglio aziendale prevede che l´importo dell´indennità di licenziamento per motivi economici dei lavoratori dipende, segnatamente, dalla loro anzianità nell´impresa (metodo di calcolo regolare). Tale piano prevede, tuttavia, per i lavoratori che abbiano superato i 54 anni di età, che l´importo dell´indennità sia calcolato in funzione della prima data utile per il pensionamento (metodo alternativo). L´indennità da versare a detti lavoratori è inferiore all´importo di quella che risulterebbe dal metodo regolare, fermo restando che essa deve corrispondere ad almeno metà di quest´ultima. Il sig. Odar, dipendente della Baxter per oltre trent´anni, è stato riconosciuto disabile grave. Alla cessazione del suo rapporto di lavoro con l´impresa ha percepito, conformemente al piano sociale, un´indennità di licenziamento. La circostanza di aver superato i 54 anni ha comportato il versamento di un importo inferiore a quello che avrebbe potuto legittimamente pretendere se non avesse superato tale età. Il metodo di calcolo previsto dal piano sociale in caso di licenziamento per motivi economici produce, quindi, una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età. Il piano sociale prevede, inoltre, che, quando il lavoratore abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia anticipata in forza di un handicap, è questa la data che viene presa in considerazione per il calcolo secondo il metodo alternativo. Ritenendo che il calcolo dell´indennità lo svantaggi a causa dell´età e del suo handicap, il sig. Odar ha citato in giudizio la Baxter dinanzi all’Arbeitsgericht München (Giudice del lavoro di Monaco, Germania). Detto giudice ha deciso di interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell´Unione1, che vieta qualsiasi discriminazione basata su età e handicap, dell´eventuale disparità di trattamento derivante dal piano sociale. Con la sua sentenza odierna, la Corte rileva che il divietodi qualsiasi discriminazione basata sull´età, previsto dal diritto dell´Unione, non osta alla disciplina istituita da un piano sociale che, come nella fattispecie, differenzi il calcolo dell´indennità di licenziamento secondo l´età. Infatti, una tale disparità di trattamento può risultare giustificata dall´obiettivo di concedere una compensazione futura, di tutelare i lavoratori più giovani e di sostenere il loro reinserimento nel lavoro, tenendo conto della necessità di una giusta ripartizione delle limitate risorse finanziarie di un piano sociale. Inoltre, è legittimo l’obiettivo di evitare che di un’indennità di licenziamento possano beneficiare soggetti che non cerchino una nuova occupazione, ma stiano per percepire un reddito sostitutivo sotto forma di una pensione di vecchiaia. La normativa, come quella controversa, non appare manifestamente inappropriata e non eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi. La Corte sottolinea che il piano sociale prevede la riduzione dell´importo dell´indennità di licenziamento, ma che tale importo varia progressivamente secondo l´età e deve corrispondere ad almeno la metà di quello ottenuto in applicazione del metodo regolare. La Corte rileva, inoltre, che detta normativa è il frutto di un accordo negoziato tra i rappresentanti dei lavoratori e quello dei datori di lavoro, che hanno esercitato il loro diritto di contrattazione collettiva riconosciuto quale diritto fondamentale. Il fatto di lasciare alle parti sociali il compito di definire un equilibrio tra i loro rispettivi interessi offre una flessibilità non trascurabile, considerato che ciascuna delle parti può eventualmente recedere dall´accordo. Tuttavia, la Corte rileva che il divieto, previsto dal diritto dell´Unione, di qualsiasi discriminazione basata su handicap osta alla normativa di cui trattasi nella parte in cui prende in considerazione, nell´attuazione del metodo alternativo, la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia anticipata in forza di un handicap. Infatti, tale disparità di trattamento tra i lavoratori non disabili e i lavoratori disabili non tiene conto né del rischio cui sono soggette le persone gravemente disabili, le quali, in generale, incontrano maggiori difficoltà rispetto ai lavoratori non disabili a reinserirsi nel mercato del lavoro, né il fatto che tale rischio cresce man mano che esse si avvicinano all’età di pensionamento. Orbene, queste persone hanno esigenze specifiche connesse tanto alla tutela richiesta dalle loro condizioni quanto alla necessità di prevederne l´eventuale aggravamento. Occorre, quindi, tener conto del rischio che le persone gravemente disabili si trovino esposte ad esigenze economiche incomprimibili connesse al loro handicap e/o che, con l’avanzare degli anni, tali esigenze economiche aumentino. Ne consegue che la normativa tedesca, che prevede il versamento ad un lavoratore gravemente disabile di un’indennità di licenziamento per motivi economici di importo inferiore a quello percepito da un lavoratore non disabile, produce l´effetto di arrecare un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi dei lavoratori gravemente disabili. La normativa va quindi oltre quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di politica sociale da essa perseguiti. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.  
   
 

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