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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2012
 
   
  BRUXELLES: VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ: NON SERVONO NUOVE BANCHE DATI A LIVELLO DELL’UE

 
   
  Lo scambio di informazioni è uno strumento fondamentale per le autorità di contrasto della criminalità, sia nella lotta contro forme gravi di criminalità organizzata (quali il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e armi da fuoco e i reati transfrontalieri commessi da singoli (quali omicidi e la violenza sessuale nei confronti dei bambini). Il 7 dicembre la Commissione europea ha adottato una comunicazione che esamina come funziona lo scambio di informazioni nell’Unione europea, e formula raccomandazioni pratiche per migliorare la situazione. La comunicazione conclude che, complessivamente, lo scambio di informazioni funziona bene e che pertanto - a questo stadio - non sono necessarie nuove banche dati a livello dell’Ue nel settore della lotta alla criminalità. Tuttavia, si dovrebbe migliorare l’attuazione degli esistenti strumenti dell’Ue, e lo scambio di informazioni dovrebbe essere organizzato in modo più coerente, in particolare mediante la creazione di “sportelli unici” delle autorità di contrasto della criminalità in ciascuno degli Stati membri. La comunicazione sottolinea la necessità di assicurare un’elevata qualità dei dati e di rispettare le norme sulla protezione dei dati e illustra anche in che modo l’Ue fornirà sostegno agli Stati membri, compresi finanziamenti e attività di formazione. Migliorare lo scambio di informazioni transfrontaliero non è fine a se stesso. L’obiettivo è quello di lottare contro la criminalità in modo più efficace e quindi ridurre i danni subiti dalle vittime e dall’economia dell’Ue. Le misure in vigore funzionano bene in generale e non servono nuove banche dati per la lotta contro la criminalità. Esiste tuttavia un margine di miglioramento. In particolare, la normativa adottata deve essere pienamente attuata e utilizzata in modo più coerente, da tutti gli Stati membri”, ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria per gli Affari interni. Gli strumenti di scambio di informazioni comprendono: L’iniziativa svedese, che stabilisce le norme, comprese le scadenze, per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge ai fini di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale. La decisione di Prüm, che istituisce un sistema di scambio automatizzato, tra le autorità degli Stati membri incaricate dell’applicazione della legge, di dati relativi a profili Dna, impronte digitali e immatricolazione di veicoli a fini investigativi in campo penale. Europol, che offre agli Stati membri - attraverso le unità nazionali di Europol — una piattaforma per lo scambio di informazioni e intelligence in materia penale. I dati possono essere utilizzati dagli Stati membri a fini investigativi e, se rientrano nell’ambito del suo mandato, sono condivisi con Europol, che se ne serve per i suoi lavori di analisi. Si sta lavorando ad un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) per lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra i centri di coordinamento nazionali e Frontex al fine di migliorare la conoscenza della situazione e la capacità di reazione per prevenire la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne dell’Ue. Contesto - La comunicazione odierna dà seguito al programma di Stoccolma, che invitava la Commissione a valutare la necessità di sviluppare un modello europeo di scambio delle informazioni basato sulla valutazione degli strumenti esistenti. Essa si basa sulla comunicazione della Commissione del 2010 che riportava una “Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e sulla strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell’Ue approvata nel 2009 (conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009), nonché sulle azioni intraprese dagli Stati membri, la Commissione e Europol per attuarla. Altre fonti di cui si è tenuto conto sono una ricognizione dello scambio delle informazioni a livello dell’Ue tra esperti nazionali ed altri esperti (garante europeo della protezione dei dati, altre agenzie dell’Ue, Interpol), uno studio sullo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le discussioni con le parti interessate, comprese le autorità per la protezione dei dati.  
   
 

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