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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (TRIBUNALE UE): AMMESSA LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO QUADRATUM CAUSA T-42/09, A. LOACKER SPA/ UAMI-EDITRICE QUADRATUM)

 
   
  Nel 2005 l’Editrice Quadratum Spa ha chiesto all’Uami la registrazione come marchio comunitario, ai sensi del regolamento (Ce) n. 40/94, del segno denominativo Quadratum. I prodotti per i quali era chiesta la registrazione appartengono alla classe 30 della classificazione internazionale dell’Accordo di Nizza del 1957 e corrispondono a: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per lievitazione, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio». Pubblicata la domanda nel Bollettino dei marchi comunitari, nel 2006 A. Loacker Spa, proponeva opposizione dinanzi all’Uami fondandosi sul marchio comunitario denominativo anteriore Loacker Quadratini, registrato nel 2003, per i prodotti appartenenti alla classe 30: «Biscotti, crostatine, merendine (snack), focacce ed altri prodotti da forno, pasticcini e dolciumi». Nella presente causa, Loacker ha chiesto al Tribunale Ue di annullare la decisione con cui la commissione di ricorso dell’Uami aveva ammesso la registrazione di Editrice Quadratum per i seguenti prodotti: «pasticceria e confetteria, gelati, pane, cacao». Il Tribunale, nella sentenza odierna, ricorda innanzitutto che il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio nel territorio dell’Ue, che, data la natura dei prodotti, non assegna un’elevata soglia di attenzione al momento dell’acquisto. Inoltre, i prodotti sono identici. Il Tribunale ricorda poi che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi, sull’impressione complessiva prodotta dai medesimi. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di tale rischio. Il Tribunale giudica che la differenza tra il numero di parole, di sillabe e di lettere nonché la presenza di una parola iniziale autonoma nel marchio anteriore rende i segni in conflitto sostanzialmente differenti dal punto di vista visivo e fonetico. Inoltre, il termine «Loacker» costituisce parte integrante del marchio anteriore. Il Tribunale considera fatto notorio l’utilizzo usuale in lingua italiana dei diminutivi per descrivere la forma dei prodotti alimentari. Pertanto, il consumatore italiano sarà indotto ad associare il termine «quadratini» alla possibile forma di un prodotto alimentare; è improbabile che ricolleghi il termine «quadratum» alla forma dei prodotti alimentari, dato che non si tratta né di un vocabolo italiano né di un diminutivo. Ne consegue che tra i marchi in conflitto non c’è somiglianza concettuale. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale giudica che la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel considerare che i segni in conflitto si differenziano sul piano visivo, fonetico e concettuale. Pertanto, il ricorso della Loacker è respinto  
   
 

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