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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (CORTE DI GIUSTIZIA): LA CORTE RESPINGE L’IMPUGNAZIONE DEL GRUPPO ASTRAZENECA CHE HA ABUSATO DELLA SUA POSIZIONE DOMINANTE OSTACOLANDO LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI GENERICI EQUIVALENTI DEL LOSEC

 
   
  L’astrazeneca Ab e l’Astrazeneca plc appartengono a un gruppo farmaceutico («Az») operante, su scala mondiale, nel settore dell’ideazione, dello sviluppo e della commercializzazione di prodotti farmaceutici. Uno dei prodotti più venduti da Az è noto con il nome di «Losec» (antiulcera). Con decisione del 15 giugno 2005 la Commissione ha irrogato a tali società un’ammenda di importo complessivo pari a Eur 60 milioni, per aver commesso due abusi di posizione dominante. Da un lato, la Commissione ha constatato che Az aveva reso dichiarazioni deliberatamente ingannevoli dinanzi agli uffici dei brevetti di taluni Stati membri. Tali dichiarazioni erano volte a ottenere o mantenere, per il Losec, certificati protettivi complementari, che prolungavano la protezione conferita dal brevetto, cui Az non aveva diritto, o cui aveva diritto per una durata più limitata, e ciò al fine di escludere dal mercato i fabbricanti di prodotti generici. Dall’altro, Az è stato sanzionato per aver chiesto la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio delle capsule di Losec in Danimarca, in Svezia e in Norvegia al fine di ritardare e rendere più difficile la commercializzazione dei medicinali generici, nonché di impedire le importazioni parallele di Losec. L’astrazeneca plc e l’Astrazeneca Ab hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 1° luglio 2010 il Tribunale ha respinto la maggior parte degli argomenti sollevati da Az, ma ha parzialmente annullato la decisione della Commissione relativamente al secondo abuso. Il Tribunale ha infatti dichiarato che, pur avendo la Commissione dimostrato che le revoche delle autorizzazioni all’immissione in commercio delle capsule di Losec in Danimarca, in Svezia e in Norvegia erano idonee a ritardare l’accesso al mercato dei medicinali generici in questi tre paesi e, inoltre, a impedire le importazioni parallele di Losec in Svezia, essa non aveva provato che quest’ultimo effetto si fosse altresì prodotto in Danimarca e in Norvegia. Di conseguenza il Tribunale ha ridotto l’ammenda inflitta congiuntamente e in solido all’Astrazeneca Ab e all’Astrazeneca plc a Eur 40,25 milioni e ha fissato quella irrogata all’Astrazeneca Ab in Eur 12,25 milioni. L’astrazeneca Ab e l’Astrazeneca plc hanno impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tale sentenza chiedendone l’annullamento. Con la sentenza odierna, la Corte respinge gli argomenti sollevati dalle due società, relativi agli errori di diritto che secondo loro il Tribunale avrebbe commesso nella valutazione dei due abusi e nella determinazione dell’importo delle ammende. Riguardo, in particolare, al primo abuso di posizione dominante relativo ai certificati protettivi complementari, la Corte ricorda che il diritto dell’Unione vieta a un’impresa in posizione dominante di eliminare un concorrente e di rafforzare in tal modo la propria posizione, facendo ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti. La Corte conclude, in ordine a tale punto, che il Tribunale ha giustamente considerato che il comportamento costante e lineare di Az, caratterizzato dalla comunicazione agli uffici dei brevetti di dichiarazioni ingannevoli nonché dall’assenza di trasparenza, mediante il quale Az ha deliberatamente tentato di indurre in errore gli uffici dei brevetti e le autorità giudiziarie al fine di mantenere il più a lungo possibile il suo monopolio sul mercato dei medicinali, costituisce una pratica estranea alla concorrenza basata sui meriti e quindi un abuso di posizione dominante. Riguardo al secondo abuso di posizione dominante, la Corte ha constatato che non è riconducibile a una concorrenza basata sui meriti nemmeno il comportamento consistente nella domanda di revoca, senza giustificazione oggettiva e dopo la scadenza del diritto esclusivo riconosciuto dal diritto dell’Unione, delle autorizzazioni all’immissione in commercio allo scopo di ostacolare l’introduzione dei prodotti generici e le importazioni parallele. Quanto all’ammenda inflitta alle due società, la Corte considera che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto nel concludere in particolare che, in assenza di circostanze attenuanti o di circostanze particolari, gli abusi devono essere qualificati come infrazioni gravi. Di conseguenza, l’importo dell’ammenda non può essere ridotto per tali ragioni. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 6 dicembre 2012, Sentenza nella causa C-457/10 P, Astrazeneca / Commissione)  
   
 

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