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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (TRIBUNALE UE): CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO / UAMI - FÉDÉRATION FRANçAISE DE RUGBY (FFR)

 
   
  Nel 2007, la Federazione Francese di Rugby (Ffr) ha chiesto all´Uami (Ufficio per l´armonizzazione del mercato interno: marchi, disegni e modelli) la registrazione del segno figurativo rappresentato da un emblema con il disegno di un gallo, come marchio comunitario per bevande alcoliche (ad eccezione della birra). Sempre nel 2007, il Consorzio vino Chianti Classico si è opposto alla registrazione, basandosi su diversi diritti anteriori, italiani e non, per marchi figurativi collettivi e non, per il vino della regione del Chianti. La divisione dell´opposizione, in virtù di una registrazione del marchio nel Regno Unito ha accolto l´opposizione del Consorzio. Il seguito al ricorso della Ffr, però, la commissione di ricorso dell´Uami ha annullato la decisione della divisione di opposizione e respinto le ragioni del Consorzio. Il Consorzio si è quindi rivolto al Tribunale Ue chiedendo l´annullamento di quest´ultima decisione. Il ricorso è stato introdotto in lingua inglese. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale verifica innanzitutto la somiglianza fra i segni: • sul piano visivo, essi hanno in comune la figura del gallo (rappresentato in piedi, al centro dei marchi, leggermente girato verso sinistra); gli elementi verbali, invece, sono visivamente diversi, ma non tanto da occultare la somiglianza dell´immagine. • sul piano fonetico, i segni sono chiaramente diversi: il Tribunale ha già dichiarato che nel settore del vino, i consumatori sono abituati ad indicare e riconoscere i prodotti, in funzione dell´elemento verbale che serve ad identificarli - nel momento in cui, ad esempio, vengono ordinati, in un bar o in un ristorante• sul piano concettuale, gli elementi verbali, appartenendo a due lingue diverse, non possono essere comparati e comportano un contenuto differente. Il Tribunale ricorda poi che il rischio di confusione implica una certa interdipendenza fra i vari fattori considerati (i segni ed i prodotti che essi indicano), per cui una tenue somiglianza fra prodotti può essere compensata da un grado elevato di somiglianza fra i segni, o inversamente. Il Tribunale conferma che i prodotti in questione sono identici e che i segni sono poco simili (a causa delle differenze fonetiche e concettuali, che indeboliscono ulteriormente la somiglianza visiva). Pertanto, il Tribunale ritiene poco probabile che il pubblico pertinente possa credere che i prodotti provengono dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente. Pertanto, non esiste rischio di confusione fra i segni in conflitto. Il Tribunale ricorda però che per rifiutare la registrazione di un marchio, su opposizione del titolare di un marchio anteriore è necessaria la presenza di 3 requisiti cumulativi (identità dei marchi, fama del marchio anteriore, rischio che l´uso senza giusto motivo del marchio di cui si chiede la registrazione tragga indebito profitto dalla fama del marchio anteriore o porti pregiudizio a quest´ultimo). Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso dell´Uami ha respinto le ragioni del Consorzio, a causa dell´assenza di somiglianza fra i segni, ma non ha esaminato gli altri requisiti (fama e indebito profitto). E considera scorretto questo procedere. Il Tribunale, pertanto, accoglie le richieste del Consorzio ed annulla la decisione della commissione di ricorso dell´Uami. Il Tribunale respinge invece la domanda del Consorzio di riformare la decisione della commissione stessa e di respingere la domanda di registrazione della Ffr: il Tribunale non può infatti riformare le decisione dell´Uami quando, per fare ciò, dovrebbe procedere ad un apprezzamento dei fatti su cui la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione.  
   
 

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