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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Dicembre 2012
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO DELL’UNIONE DISCIPLINA IN MODO ESAUSTIVO I REQUISITI DI UNA DOMANDA D’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA

 
   
  Il creditore deve avere la possibilità di richiedere l’integralità degli interessi maturati fino alla data del pagamento dell’importo principale del credito Per semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti nelle controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, il regolamento n. 1896/2006 istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Esso prevede gli elementi che una domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve contenere: fra questi, l’importo del credito. Il modulo che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento europea è allegato al regolamento (allegato V). Il codice di procedura civile polacco dispone che, nei procedimenti relativi a diritti patrimoniali, per consentire il calcolo delle spese di giudizio, la domanda deve contenere il valore dell’oggetto della controversia, a meno che questo corrisponda all’importo pecuniario rivendicato. In mancanza di tale indicazione, il ricorrente è invitato a rettificare la sua domanda, a completarla o a pagare i diritti relativi entro una settimana. Nel 2011, la sig.Ra Szyrocka, residente in Polonia, ha presentato ad un tribunale polacco una domanda d’ingiunzione di pagamento europea contro la società Siger Technologie Gmbh, con sede in Germania. Tale domanda non rispettava però taluni requisiti formali previsti dalla legge polacca - segnatamente quello relativo all’indicazione del valore dell’oggetto della controversia in valuta polacca - in quanto l’importo principale era stato espresso in euro. Inoltre, la sig.Ra Syrocka ha richiesto il pagamento degli interessi, a decorrere da una data determinata e fino alla data del pagamento del credito principale. Il Sąd Okręgowy we Wrocławiu (tribunale regionale di Wrocław, Polonia) interroga la Corte di giustizia sull’interpretazione di tale regolamento. La Corte ricorda che il regolamento, benché non sostituisca né armonizzi i meccanismi nazionali di recupero di crediti non contestati, intende istituire un meccanismo uniforme per il recupero di crediti siffatti. Questo obiettivo sarebbe compromesso qualora gli Stati membri potessero prescrivere, nella loro legislazione nazionale, requisiti aggiuntivi per la domanda d’ingiunzione di pagamento europea. Questi, infatti, implicherebbero non soltanto l’imposizione, nei diversi Stati membri, di condizioni diversificate, ma comporterebbero anche un aggravio della complessità, della durata e dei costi del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. La Corte ne deduce che il regolamento disciplina in modo esauriente i requisiti che una domanda d’ingiunzione di pagamento europea deve rispettare. La Corte esamina successivamente se il giudice nazionale, in circostanze analoghe a quelle della fattispecie principale, possa richiedere che il ricorrente completi la sua domanda d’ingiunzione di pagamento europea, indicando il valore della controversia in valuta polacca, per consentire il calcolo delle spese di giudizio. La Corte osserva che, dato che i meccanismi nazionali di recupero di crediti non contestati non sono stati armonizzati, le modalità procedurali di determinazione dell’importo delle spese di giudizio rientrano nell’ordinamento giuridico degli Stati membri. Il giudice nazionale può pertanto liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio in base al suo diritto nazionale, purché le modalità da questo previste non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non ostacolino l’esercizio di diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Per quanto riguarda, inoltre, la questione se il ricorrente possa richiedere gli interessi maturati fino alla data del pagamento del credito principale, la Corte ha dichiarato che il regolamento d’ingiunzione non vi si oppone. La Corte sottolinea, al riguardo, che un´interpretazione diversa non corrisponderebbe al suo obiettivo, dato che potrebbe aggravare la durata e la complessità del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, aumentarne i costi e dissuadere il ricorrente dall’avviare tale procedimento, inducendolo a ricorrere invece a quei procedimenti nazionali che gli consentono di ottenere l’integralità degli interessi. La Corte ritiene altresì che ogni questione relativa al diritto sostanziale, ivi compresa quella del tipo di interessi che possono essere richiesti nell’ambito di tale procedimento, resta, in linea di principio, disciplinata dal diritto applicabile al rapporto giuridico dal quale è sorto il credito. La Corte analizza infine come il giudice nazionale debba compilare il modulo d’ingiunzione di pagamento europea, che non prevede espressamente la possibilità d’indicare che il debitore è tenuto a corrispondere al creditore gli interessi maturati fino alla data del pagamento dell’importo principale. Ritiene che, in circostanze analoghe a quelle della fattispecie, il contenuto del modulo debba essere adattato alle circostanze particolari del procedimento, affinché il giudice possa adottare una decisione. Di conseguenza, qualora sia ingiunto al debitore di pagare gli interessi maturati fino alla data del pagamento dell’importo principale, il giudice nazionale può determinare le modalità concrete per redigere tale modulo, purché il modulo in tal modo compilato consenta al debitore, da un lato, di distinguere senza dubbio alcuno la decisione secondo cui deve corrispondere gli interessi maturati fino alla data del pagamento dell’importo principale e, dall’altro, d’identificare chiaramente il tasso d’interesse e la data da cui gli interessi sono richiesti. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 13 dicembre 2012, Sentenza nella causa C‑215/11, Iwona Szyrocka / Siger Technologie Gmbh)  
   
 

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