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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Gennaio 2013 |
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AMPLIATA L’ESTENSIONE DELLE “ACQUE PROMISCUE” DEL VENETO
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Venezia, 28 gennaio 2013 - La navigazione promiscua nel Veneto è stata estesa alla fascia costiera antistante il territorio regionale e ai principali rami della rete di navigazione interna, dei fiumi e dei canali navigabili. Lo ha disposto un decreto sottoscritto il 24 gennaio alla Capitaneria di Porto di Venezia da Regione e Autorità Marittime, presente l’assessore alle politiche della mobilità del Veneto. Per l’Autorità Marittima statale, il documento è stato firmato dall’ammiraglio Tiberio Piattelli, direttore marittimo di Venezia, e dal responsabile Generale Territoriale per il Nord-est del ministero delle infrastrutture Giovanni Lanati; per la Regione anche dal responsabile della Direzione Mobilità. Il linguaggio del provvedimento può apparire burocratico – ha sottolineato l’assessore regionale – e invece il suo obiettivo è di liberalizzare e dare più spazio ad una modalità di navigazione tipico della storia veneta e lagunare, utile anche allo sviluppo dell’economia soprattutto turistica, all’interno di un sistema di regole condivise. Le normative sulla navigazione prevedono, in estrema sintesi, che le imbarcazioni abilitate a navigare in acque interne non possano navigare in acque marittime e viceversa. Entrambe possono peraltro navigare all’interno di acque definite appunto “promiscue”. I provvedimenti che fino ad oggi hanno definito le zone di navigazione promiscua, seppur aggiornati negli anni ottanta, risalgono alla metà del secolo scorso e non corrispondono alle mutate necessità degli operatori commerciali, sia del trasporto merci che del trasporto passeggeri. Questo complica la vita tanto alle unità della navigazione marittima che intendono raggiungere banchine portuali collocate in acque interne, quanto alle unità di navigazione interna, per le quali cresce l’esigenza di accedere alle zone di navigazione marittima, soprattutto nella fascia costiera. Con le autorità marittime statali – ha spiegato l’assessore – abbiamo condiviso il problema, il percorso amministrativo e le risposte che oggi abbiamo dato, ciascuno per le proprie competenze, ridefinendo la mappa delle acque promiscue. In questo modo, oltre a ridurre la burocrazia, incentiviamo anche lo sviluppo della rete di navigazione interna, in continuità con gli importanti interventi di adeguamento che abbiamo messo in atto per darle i requisiti indicati dalla classificazione comunitaria del naviglio. Entro i nuovi limiti della navigazione promiscua è consentita la navigazione delle navi addette alla navigazione marittima nelle acque interne e delle navi addette alla navigazione interna in acque marittime, purchè le unità siano in regola con i rispettivi provvedimenti in materia di sicurezza della navigazione. In tali acque potrà ovviamente esercitare la propria attività il personale navigante, normalmente abilitato rispettivamente dalle Autorità Marittime e da quelle della Navigazione Interna. Queste, Nel Dettaglio, Le Acque Marittime Ed Interne Riconosciute Di Navigazione Promiscua Dal Decreto Sottoscritto Oggi: a. Acque Marittime – Compartimento Di Venezia; i) I canali e le zone di navigazione della Laguna Veneta, sotto la giurisdizione dell’Autorità marittima, di cui all’art 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366 e s.M.i. Ii) Le acque dei porti marittimi del compartimento. Iii) Le foci dei fiumi, per la parte marittima. Iv) Le acque costiere fino a tre miglia dalla costa. B. Acque Interne – Ispettorato Di Porto Di Venezia: i) I canali e le zone di navigazione della Laguna Veneta, sottoposte alla disciplina della navigazione interna, di cui all’art 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366 e s.M.i. Ii) l’Idrovia Litoranea Veneta così definita: tratto del fiume Sile da Conca del Cavallino a canale Cavetta, canale Cavetta, attraversamento fiume Piave, canale Revedoli, canale Largon, canale Commessera, attraversamento fiume Livenza, canale dell’Orologio, canale Saetta, tratto del canale Nicesolo, canale dei Lovi, canale del Morto, canale Canadare, canale Cavanella, attraversamento Porto Baseleghe, canale Lugugnana, canale Nuovo (di Bevazzana), attraversamento fiume Tagliamento; iii) Variante dell’Idrovia Litoranea Veneta costituita dal Taglio Fiume Sile, da Portegrandi a Caposile, e dai tratti del fiume Sile da Caposile al canale Cavetta e dal Ponte del Cavallino alla Conca del Cavallino; iv) Canale Nicesolo e canale Sindacale dalla foce fino a Ponte Sindacale; v) Porto Interno di Caorle; vi) Fiume Livenza, dalla foce fino al Ponte delle Bilance in località Sansonessa; vii) Naviglio Brenta, dalla foce fino alla Conca di Porte Contarine; viii) Canale Taglio Nuovissimo, dalla foce fino alla conca di Conche di Codevigo; ix) Fiume Brenta, dalla foce fino al Ponte di Ca’ Pasqua; x) Fiume Bacchiglione da Porta Cà di Pasqua a Bovolenta; xi) Canale di Valle; xii) Fiume Adige, dalla foce fino a Cavarzere; xiii) Fiume Piave dalla foce di Cortellazzo fino al ponte San Donà di Piave; xiv) Fiume Sile da Portegrandi a Treviso (Porto di Fiera); c. Acque Marittime – Compartimento Di Chioggia: i) I canali e le zone di navigazione della Laguna Veneta, sottoposte alla disciplina della navigazione interna, di cui all’art 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366 e s.M.i.. Ii) Le lagune e le sacche del delta Padano, per la parte di competenza. Iii) Po di Levante, per la parte di competenza. Iv) Le acque dei porti marittimi del Compartimento. V) Le foci dei fiumi, per la parte marittima. Vi) Le acque costiere fino a tre miglia dalla costa. D. Acque Interne – Ispettorato Di Porto Di Rovigo: i) Po di Levante (per la parte di competenza) e Canali Fissero- Tartaro –Canal Bianco risalendo fino al confine tra Regione del Veneto e Regione Lombardia; ii) Fiume Po dalla foce, con i rami deltizi di Pila, di Goro, di Tolle e della Gnocca, fino al confine tra Regione del Veneto e Regione Lombardia; iii) Idrovia Po-brondolo; iv) Fiume Adige dalla foce fino a Cavarzere, per quanto di competenza. V) Lagune e sacche del delta Padano, per la parte di competenza. |
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