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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Gennaio 2013 |
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PRIVACY: NO A DATI SULLA SALUTE SUL WEB - IL DIVIETO DEL GARANTE È SCATTATO PER DUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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Non si possono mettere on line informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona. Il Garante privacy è intervenuto su due gravi casi di violazione della riservatezza vietando al Comune di Siderno e alla Asl Napoli 2 Nord l´ulteriore diffusione in Internet, in qualsiasi area del loro sito istituzionale, dei dati sulla salute rispettivamente di cittadini disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie. Alle due amministrazioni, inoltre, è stato prescritto di conformare la pubblicazione on line di atti e documenti alle disposizioni contenute nel Codice privacy e nelle Linee guida del 2 marzo 2011, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione di dati sulla salute. Nel disporre i divieti il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dal Comune e dalla Asl perché in contrasto con la norma che vieta ai soggetti pubblici di diffondere i dati da cui si possano desumere malattie, patologie e qualsiasi riferimento a invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici. Dagli accertamenti effettuati dal Garante a seguito di segnalazioni telefoniche è risultato infatti che sul sito del Comune era liberamente consultabile un allegato al Piano comunale di protezione civile contenente l´elenco delle persone non autosufficienti che abitano da sole o con altri inabili. Nell´allegato erano riportati in chiaro il nome e cognome, la sigla della disabilità oppure la sua indicazione per esteso (es. Non vedente) e in alcuni casi anche la data di nascita e/o l´indirizzo della persona non autosufficiente. Mentre sul sito della Asl, nella sezione dedicata all´albo pretorio, erano presenti le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie contratte per cause di servizio, rimborsi per spese sanitarie ( anche a favore di trapiantati o di persone affette da determinate patologie), che riportavano in chiaro il nominativo e/o il codice fiscale degli interessati o dei familiari che avevano beneficiato dei rimborsi. Con un separato procedimento l´Autorità sta valutando gli estremi per contestare al Comune e alla Asl una eventuale sanzione amministrativa |
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