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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Febbraio 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA (CORTE DI GIUSTIZIA): COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE - MANDATO D´ARRESTO EUROPEO PER ESERCITARE L´AZIONE PENALE ANCHE SE L´INTERESS​ATO NON È STATO ANCORA SENTITO (SENTENZA C-396/11, CIPRIAN VASILE RADU )

 
   
 

Nel 2009 la Corte d’appello di Costanza (Romania) ha ricevuto diverse richieste dalle autorità giudiziarie tedesche per la consegna del sig. Radu, ricercato per rapina nell’ambito di quattro mandati d’arresto europei, emessi ai fini dell’esercizio dell’azione penale nel 2007 e 2008. Questo giudice ha disposto l’esecuzione di tre dei mandati d’arresto europei, ma ha rifiutato l’esecuzione del quarto, per il fatto che il Radu era già sottoposto a procedimento penale in Romania per il medesimo fatto alla base del suddetto mandato. Il giudice ha dunque rinviato la consegna del Radu fino alla conclusione di tale procedimento, pur mantenendo il provvedimento di custodia cautelare adottato nei suoi confronti per una durata di trenta giorni. Nel giugno 2009 la Corte di Cassazione rumena ha cassato tale decisione, ha rinviato la causa dinanzi alla Corte d’appello e ha disposto il rilascio in libertà del Radu, sottoponendolo a una misura cautelare di divieto di allontanarsi dal comune di residenza senza informare il giudice.

 

Radu si è opposto all’esecuzione dei mandati d’arresto. Afferma, per opporsi alla propria consegna, che i mandati d’arresto europei sono stati emessi senza che le autorità giudiziarie emittenti lo abbiano sentito , in violazione della Carta dei diritti fondamentali nonché della Convenzione Europea sui Diritti dell´Uomo. La Corte d’appello di Costanza, a cui è stata nuovamente rinviata la causa, chiede alla Corte di giustizia di esprimersi sulla questione. La Corte UE constata anzitutto che il diritto di essere sentito, garantito dalla CEDU, è attualmente sancito nella Carta dei diritti fondamentali. Ricorda che la decisione quadro 2002/584 è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali: gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso ad un mandato d’arresto europeo.  Gli Stati membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato soltanto nei casi previsti dalla stessa decisione quadro. La violazione dei diritti della difesa nel corso del processo che ha portato alla condanna in contumacia può, a talune condizioni, costituire un motivo di non esecuzione di un mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. Per contro, la circostanza che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale senza che la persona ricercata sia stata sentita dalle autorità giudiziarie emittenti non rientra nel novero dei motivi di non esecuzione. La Corte chiarisce che un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata prima dell’emissione del mandato vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso della decisione quadro e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Infatti, al fine di evitare la fuga dell’interessato, il mandato d’arresto deve potersi giovare di un certo «effetto sorpresa». In ogni caso, il legislatore europeo ha garantito il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione, in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo. La Corte conclude quindi che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto
 
   
 

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