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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Febbraio 2013 |
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COOKIE: LA DISCIPLINA IN ITALIA
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La modifica della disciplina in materia di cookie in Italia appare meno radicale rispetto al resto d´Europa. Già in precedenza vigeva, infatti, la regola dell´opt-in (consenso preventivo) ma soltanto per i cookie "tecnici", sopra citati. Ogni altro accesso ed ogni altra registrazione non autorizzati sul terminale dell´utente/abbonato erano vietati. Pertanto, in precedenza i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica potevano utilizzare solo i cookie "tecnici" e solo nei confronti degli utenti che avessero espresso il proprio consenso sulla base di una idonea informativa sulle finalità e la durata del trattamento. La concreta regolamentazione dell´uso di tali cookie era poi demandata ad un codice di deontologia e di buona condotta. Il nuovo art. 122 (comma 1) prevede oggi, viceversa, che i cookie "tecnici" possano essere utilizzati anche in assenza del consenso, ferma restando naturalmente l´informativa. È evidente, quindi, che limitatamente a tali cookie, l´attività degli operatori online risulta semplificata, in quanto essi non devono ottenere un consenso preventivo in tutti quei casi in cui l´utilizzo di cookie o altri dispositivi memorizzati sui terminali degli utenti o dei contraenti serva esclusivamente a scopi tecnici oppure risponda a specifiche richieste dell´utente o del contraente di un servizio Internet. L´assenza del consenso riduce la consapevolezza dell´interessato, che deve essere necessariamente fondata su una informativa chiara e di immediata comprensione. Come chiarito anche dal Gruppo "Articolo 29" in un recente parere (Wp194) non è necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell´utente per i seguenti cookie: - i cookie impiantati nel terminale dell´utente/contraente direttamente dal titolare del singolo sito web, se non sono utilizzati per scopi ulteriori: è il caso dei cookie di sessione utilizzati per "riempire il carrello" negli acquisti online, di quelli di autenticazione, dei cookie per contenuti multimediali tipo flash player se non superano la durata della sessione, dei cookie di personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione), ecc.; - i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "analytics") se perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata; occorre però che l´informativa fornita dal sito web sia chiara e adeguata e si offrano agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali meccanismi di anonimizzazione dei cookie stessi). Esclusi i cookie tecnici, anche nella nuova normativa la regola generale per "L´archiviazione delle informazioni nell´apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l´accesso a informazioni già archiviate" resta quella del consenso preventivo e informato dell´utente (opt-in). Ciò vuol dire che tutti i cookie non qualificabili come "tecnici" che presentano peraltro maggiori criticità dal punto di vista della protezione della sfera privata degli utenti, come ad esempio, quelli usati per finalità di profilazione e marketing non possono essere installati sui terminali degli utenti stessi se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un valido consenso |
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