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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Febbraio 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: : INGEGNERI, ARCHITETTI E RESTAURO EDIFICI

 
   
  La domanda pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 85/384/Cee sul reciproco riconoscimento dei diplomi del settore dell’architettura ed è stata presentata nell’ambito di due controversie in merito all’eventuale abilitazione degli ingegneri civili a svolgere la direzione dei lavori su immobili di interesse storico e artistico. La direttiva 85/384 è stata trasposta nell’ordinamento italiano dal dlgs. N. 129/1992. Inoltre, secondo il regio decreto n. 2537/25 (regolamento sulle professioni di ingegnere ed architetto), agli ingegneri civili che hanno ottenuto i propri titoli in Italia non competono le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici di interesse culturale. Da lungo tempo gli ingegneri civili con titolo italiano contestano tale restrizione e il Consiglio di Stato è stato adito con due ricorsi in appello avverso due contrastanti sentenze del Tar Veneto. Il primo ricorso trova origine nel diniego della Soprintendenza di Verona, nei confronti dell’ing. Mosconi di conferirgli la direzione dei lavori su un immobile di interesse storico e artistico. In seguito ad una prima domanda pregiudiziale, la Corte di giustizia (ordinanza del 5 aprile 2004, C-3/02), ha risposto che, trattandosi di una situazione puramente interna, il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione non può essere fatto valere (nel 2007, anche la Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, stante la natura regolamentare e non legislativa delle disposizioni). Il secondo ricorso trae origine da un bando di gara per l’affidamento della direzione lavori di restauro di Palazzo Contarini del Bovolo a Venezia. Gli ordini provinciali veneti degli ingegneri hanno impugnato tale bando e il Tar ha respinto il ricorso. Il Consiglio di Stato, nel presente rinvio pregiudiziale, afferma che sarebbe contrario ai principi di diritto nazionale, autorizzare gli ingegneri civili che hanno conseguito i loro titoli in Stati membri diversi dall’Italia a prestare in Italia la loro attività per il restauro di immobili di interesse culturale, senza autorizzare allo stesso modo gli ingegneri che hanno conseguito i loro titoli in Italia. Con le sue questioni, il Consiglio di Stato chiede, in sostanza, se la direttiva 85/384 tolleri una normativa nazionale, secondo cui persone in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante (titolo abilitante all’esercizio di attività nel settore dell’architettura), possono svolgere attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimostrino, eventualmente nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali. Nella sentenza odierna la Corte ricorda, anzitutto, che la direttiva 85/384 prevede il mutuo riconoscimento automatico dei diplomi del settore dell’architettura che soddisfano le condizioni di formazione fissate in essa: ogni Stato membro è tenuto a riconoscere i diplomi – in seguito a una formazione rispondente ai determinati requisiti - rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, e ad attribuire loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi rilasciati da esso stesso. Le questioni riguardano dunque la portata dell’obbligo di mutuo riconoscimento dei diplomi e la facoltà dello Stato ospitante di esigere, dai titolari dei diplomi rilasciati in un altro Stato, la dimostrazione di qualifiche relative ad immobili di interesse artistico. La direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione, né la natura delle attività svolte. Spetta quindi allo Stato ospitante individuare le attività rientranti in tale settore. Tuttavia, da tale competenza dello Stato ospitante, non può dedursi che la direttiva 85/384 gli consenta di subordinare l’esercizio delle attività su immobili di interesse artistico alla verifica delle qualifiche degli interessati in questo settore: - riconoscere allo Stato membro ospitante una siffatta facoltà equivarrebbe a consentirgli di richiedere prove aggiuntive, il che pregiudicherebbe il riconoscimento automatico dei diplomi. - quando un’attività è abitualmente svolta da architetti titolari di un diploma rilasciato dallo Stato ospitante, un architetto migrante titolare di un diploma ricompreso nella direttiva deve poter parimenti accedere a tale attività, ancorché i suoi diplomi non implichino necessariamente un’equivalenza sostanziale della formazione conseguita. La direttiva 85/384 stabilisce le misure da adottare quando non sussista equivalenza sostanziale tra la formazione conseguita nello Stato di origine e quella nello Stato ospitante. È pur vero che compete alla legislazione dello Stato membro ospitante definire il settore di attività della professione di architetto; tuttavia, quando una determinata attività sia considerata da uno Stato membro ricompresa in detto settore, l’esigenza del mutuo riconoscimento implica che gli architetti migranti debbano poter accedere a tale attività (sentenza Commissione/spagna, C-421/98). Nella fattispecie, è pacifico che le attività su immobili di interesse artistico rientrano nella professione di architetto e ricadono quindi nella sfera di applicazione della direttiva 85/384. - lo Stato membro ospitante non può imporre condizioni aggiuntive per l’esercizio delle attività rientranti nel settore della professione di architetto. L’accesso alle attività riguardanti immobili di interesse artistico, non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di ingegnere civile o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dall’Italia, qualora tale titolo sia menzionato negli elenchi della direttiva 85/384. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: La direttiva 85/384/Cee sul riconoscimento dei diplomi del settore dell’architettura non tollera una normativa nazionale secondo cui persone in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso da quello ospitante, possono svolgere, in quest’ultimo, attività riguardanti immobili di interesse artistico, solamente qualora dimostrino di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali. (Sentenza nella causa C-111/12, Ministero per i beni e le attività culturali e.A. Contro Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.A. (Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell’architettura – Normativa nazionale che riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico)  
   
 

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