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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Marzo 2013
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: GRECIA: RECUPERO AIUTI A CANTIERI NAVALI

 
   
  La Corte conferma la validità della decisione della Commissione secondo cui la Grecia doveva recuperare gli aiuti, concessi ai cantieri navali di Skaramangkas, incompatibili con il mercato comune Il Trattato offre agli Stati gli strumenti per salvaguardare gli interessi essenziali della propria sicurezza, senza peraltro consentir loro di alterare la concorrenza per i prodotti non destinati a fini specificamente militari. La Ellinika Nafpigeia Ae («En») è un importante cantiere navale situato in Grecia il quale, nel 1985, è stato acquistato dalla Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos Ae (Banca greca di sviluppo industriale Spa; «Etva»), di proprietà dello Stato. Nel contesto della sua privatizzazione, nel 2001, le azioni della En sono state vendute al consorzio delle società tedesche Howaldtswerke-deutsche Werft Gmbh (laHdw») e Ferrostaal Gmbh, che hanno creato la Elliniki Nafpigokataskevastiki Ae Chartofylakeiou (Greek Naval Shipyard Holding; «Gnsh») per amministrare le loro partecipazioni nella En. Nel 2005, la Thyssenkrupp Ag ha rilevato la Hdw e la Gnsh e, pertanto, detiene la totalità delle quote sociali e il controllo dei cantieri navali. Attualmente, questi producono essenzialmente navi militari. A partire dal 1992, il governo ellenico ha concesso ai cantieri navali vari aiuti, taluni dei quali - in applicazione di una direttiva concernente gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale - sono stati approvati dalla Commissione. Per contro, nel 2006, la Commissione ha imposto alla Grecia di recuperare dalla En, entro il termine di quattro mesi, sedici aiuti, maggiorati degli interessi. Inoltre, la Grecia doveva comunicare, entro un termine di due mesi, l´importo da recuperare, la descrizione dettagliata delle misure già adottate nonché la prova della richiesta di rimborso degli aiuti. Il governo doveva altresì informare la Commissione dei progressi della procedura nazionale di attuazione della decisione. I cantieri navali hanno quindi proposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che, con sentenza pronunciata nel 2012, ha respinto in toto gli argomenti addotti. (3) Nella presente impugnazione, la En ha contestato tale sentenza, lamentando dinanzi alla Corte di giustizia che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto allorché aveva ritenuto che gli aiuti avessero giovato all´attività di produzione di materiale civile, senza esaminarli caso per caso, per verificare quanto fosse necessario all´esercizio dell´attività dei cantieri a fini militari. La En ha affermato che i cantieri costituiscono un´impresa complessa e che l´attività a fini civili è necessaria alla redditività dell´attività, predominante, nel settore militare. Di conseguenza, l´interruzione completa dell´attività civile dei cantieri navali comprometterebbe la prosecuzione della produzione militare. Nella sentenza odierna, la Corte ricorda che il Trattato consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il riconoscimento di tale tutela, peraltro, non deve alterare la concorrenza per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. Il Trattato stabilisce una distinzione rigorosa tra la produzione o il commercio del materiale bellico e qualunque altra attività economica, e ciò anche allorché una stessa impresa svolga attività in entrambi i settori, militare e civile. La Corte rileva che, pertanto, a buon diritto il Tribunale ha respinto l´argomento con cui la En aveva tentato di dimostrare che, quando un´attività a fini civili è un «corollario necessario» dell´attività di produzione militare, qualunque misura di aiuto dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione del Trattato. In modo analogo, esso ha giustamente concluso che solo le misure di aiuto riconducibili all´attività a carattere militare devono essere valutate secondo la procedura speciale prevista dal Trattato. Peraltro, la ripartizione tra attività militari e civili (rispettivamente nella misura del 75% e del 25%), su cui si è fondata la Commissione, è stata confermata dalle autorità elleniche e, in ogni caso, le valutazioni operate dal Tribunale hanno natura fattuale e, quindi, esulano dal controllo giurisdizionale nell´ambito della presente impugnazione. Infine - prosegue la Corte - il Tribunale ha constatato a buon diritto che, nell´ambito della procedura amministrativa condotta dalla Commissione, la En non godeva di diritti della difesa (al pari di uno Stato membro), ma solo del diritto di esservi associata (cosa che si è effettivamente verificata). Per tutti questi motivi, la Corte respinge l´impugnazione della En nella sua interezza e conferma pertanto la validità della decisione della Commissione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 28 febbraio 2013Sentenza nella causa C-246/12 P, Ellinika Nafpigeia Ae / Commissione europea) st1\:*{behavior:url(#ieooui) }  
   
 

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