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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Marzo 2013
 
   
  ANTITRUST: LA COMMISSIONE EUROPEA INVIA SECONDA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI A ENI E VERSALIS AL CARTELLO GOMMA SINTETICA DOPO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

 
   
  Bruxelles, 4 marzo 2013 - La Commissione europea ha informato Eni Spa e la sua consociata Versalis Spa, precedentemente conosciuto come Polimeri Europa Spa, che intende re-imporre una maggiorazione del 50% dellŽammenda per recidiva, pari € 90.750.000, nel contesto dellŽinchiesta sul cartello della gomma sintetica. La Commissione aveva inflitto ammende a queste due società nel novembre 2006 per aver partecipato a un cartello nel settore (cfr. Ip/06/1647 ). Il sollevamento imposto per recidiva era stata annullata dal Tribunale il 13 luglio 2011 (cause T-39/07 e T-59/07 ). Il Tribunale ha stabilito che la Commissione non aveva spiegato sufficientemente la sua conclusione che una stessa impresa aveva ripetuto unŽinfrazione. La Commissione ha fornito tutti i dettagli su questo argomento per porre rimedio critica della Corte. LŽinvio di una comunicazione degli addebiti non pregiudica lŽesito finale della riapertura dellŽinchiesta. I destinatari hanno ora la possibilità di rispondere alle obiezioni della Commissione prima di qualsiasi decisione che modifichi istituisce nuovamente la percentuale di maggiorazione dellŽammenda è presa. Nel novembre 2006 la Commissione aveva multato Eni e Versalis € 272.250.000 per la partecipazione al cartello gomma sintetica (conosciuta anche come la gomma butadiene e gomma stirene butadiene emulsione, ŽBr / EsbrŽ, cartello). La Commissione ha inflitto lŽammenda in solido Eni e Versalis. Questo raffinato incluso un aumento del 50% dellŽimporto di base dellŽammenda, pari a € 90.750.000, a causa della circostanza aggravante della recidiva, come previsto dalle allora vigenti linee guida del 1998 della Commissione in materia di ammende. La Commissione ha ritenuto infatti che, al momento dellŽinfrazione gomma sintetica, la stessa impresa aveva già commesso due volte lo stesso tipo di violazione delle regole di concorrenza dellŽUe in Polipropilene (vedi Ip/86/191 ) e Pvc Ii (cfr. Ip/94 / 732 ) cartelli. Il Tribunale ha pienamente confermato la partecipazione di Eni e Versalis allŽinfrazione, ma ha annullato la maggiorazione dellŽammenda per recidiva per il fatto che la Commissione "non aveva fornito sufficienti prove dettagliate e specifiche" per giustificare la sua conclusione che i tre infrazioni erano state commesse dal stessa impresa. Per correggere il vizio di forma rilevato dal Tribunale, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione fornisce i dettagli che mostrano che i destinatari delle due decisioni sui cartelli precedenti, in particolare Anic in Polipropilene e Pvc Ii Enichem, appartengono alla stessa impresa, come Eni Versalis e, dal momento che lŽEni ha avuto un (quasi) proprietà al 100% in tali società, al momento del loro coinvolgimento nei due cartelli precedenti. Inoltre, la Commissione fornisce i dettagli che dimostrano che Versalis è il successore economico della Enichem, che a sua volta è il successore economico della Anic. Di conseguenza, la Commissione giunge alla conclusione preliminare che lŽammenda inflitta alla Eni e Versalis per la partecipazione al cartello gomma sintetica dovrebbe includere una maggiorazione per la circostanza aggravante della recidiva. Cause correlate - Eni e Versalis hanno presentato ricorso al Tribunale sentenze dinanzi alla Corte di giustizia dellŽUnione europea (cause C-508/11 P e C-511/11 P ). La Commissione ha proposto appello incidentale tali sentenze di annullamento di recidiva. La comunicazione degli addebiti non pregiudica la posizione della Commissione espressa in queste procedure di ricorso. Inoltre, Eni e Versalis presentato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo contro una lettera dei servizi della Commissione di Aprile 2012 per informarli che la Commissione ha intenzione di riprendere la procedura in questo caso, al fine di ripristinare eventualmente la parte della decisione annullata dalla gomma sintetica il Tribunale (cause T-240/12 e T-241/12 ).  
   
 

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