|
|
|
|
|
|
|
Notiziario Marketpress di
Giovedì 21 Marzo 2013 |
|
|
|
|
|
AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA AUTORIZZA IL FINANZIAMENTO AL CANTIERE POLACCO NAUTA
|
|
|
|
|
|
Bruxelles, 21 marzo 2013 - Dopo un´indagine approfondita, la Commissione
europea ha concluso che l´acquisizione di obbligazioni emesse dal cantiere
Nauta dal pubblico Agenzia di Sviluppo industriale polacco, per un importo di
Pln 120 milioni (circa 40 milioni euro), è in linea con le norme Ue sugli aiuti
di Stato. Ha fatto notare che tali obblighi sono state acquisite con le
condizioni di mercato e l´operazione non ha quindi conferito alcun indebito
vantaggio economico al beneficiario. Di conseguenza, questo finanziamento non è
un aiuto di Stato ai sensi delle norme Ue in questo settore.
Nel novembre 2009, l´Agenzia per lo sviluppo industriale ha acquistato
obbligazioni emesse da Nauta due anni per finanziare gli investimenti in nuovi
beni strumentali. Investimento non è stato completato in tempo, l´agenzia ha
deciso di rinviare la obblighi di rimborso fino a novembre 2013. Inizialmente,
la Commissione nutriva dubbi sul fatto che le obbligazioni sono state acquisite
con le condizioni di mercato e l´estensione della loro durata di 2 a 4 anni è
economicamente giustificato.
L´indagine della Commissione ha concluso, prima di raggiungere il suo
investimento, l´Agenzia per lo sviluppo industriale ha analizzato la situazione
finanziaria di Nauta su ipotesi valide e che questa valutazione ha giustificato
la decisione di acquistare obbligazioni . Commissione ha constatato che le
obbligazioni sono state acquistate a condizioni di mercato, tenendo conto della
situazione finanziaria di Nauta e garanzie di qualità. Infine, la proroga del
termine è stata accompagnata da un aumento dei tassi di interesse e un
rafforzamento degli interessi di sicurezza. La Commissione ha pertanto concluso
che l´acquisizione di obbligazioni non conferisce alcun vantaggio economico
indebitamente Nauta.
Di conseguenza, questo finanziamento non è un aiuto di Stato ai sensi
dell´articolo 107 del trattato sul funzionamento dell´Unione europea (Tfue).
|
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|