Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Aprile 2013
 
   
  DANNO NON PATRIMONIALE ALLA PERSONA - LE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO

 
   
  Sono state rese note le tabelle 2013 del Tribunale di Milano per la determinazione del danno alla persona di natura “non patrimoniale”, dopo l’approvazione dei parametri da parte dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. L’aggiornamento dei valori di liquidazione è stato effettuato in base agli indici Istat, sulla scorta di quanto accaduto gli anni scorsi. Con l’adeguamento delle nuove tabelle aumentano tutti i valori sia per quanto riguarda il valore monetario dei punti d’invalidità permanente che per quello dei giorni di inabilità assoluta che ora partono da un minimo di 96,00 euro, fino a 144,00 euro nell’ottica della “personalizzazione” del danno auspicata dalla Suprema Corte di Cassazione. Due anni fa il range era compreso tra 91,00 e 136,00 euro. Di seguito pubblichiamo, a mero titolo esemplificativo, i parametri per il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in favore di: - ciascun genitore per la morte di un figlio: da 163.080 a 326.150 euro; - figlio per la morte di un genitore: da 163.080 a 326.150 euro; - coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: da 163.080 a 326.150 euro; - fratello per la morte di un fratello: da 23.600 a 141.620 euro; - nonno per la morte di un nipote: da 23.600 a 141.620 euro. Quanto definito dall’Osservatorio meneghino permette di prendere in esame tutte le circostanze variabili di ogni fattispecie, e nel caso della perdita del “prossimo congiunto” partendo in primo luogo dalla qualità e dell’intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta; ma anche la sopravvivenza o meno di altri congiunti, il rapporto di convivenza o meno di questi ultimi, e la qualità e l’intensità della relazione affettiva residua. Lo “Sportello dei Diritti” si augura che "i tribunali applichino le nuove tabelle su tutto il territorio nazionale per evitare le frequenti sperequazioni e diseguaglianze che, nonostante il valore estremamente persuasivo delle decisioni della Corte di Cassazione in tal senso, persistono a verificarsi nel Nostro Paese".  
   
 

<<BACK